actio interrogatoria nei confronti del legittimario pretermesso

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Avv. Renato Savoia

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May 12, 2012, 7:33:07 AM5/12/12
to leg...@googlegroups.com
Confesso
che ᅵ la prima volta che mi capita, magari qualcuno ha giᅵ affrontato il tema.
Tizio, legittimario, viene escluso dal testamento di Caio.
Adesso riceve da un proprio creditore personale la notifica di presentarsi per la fissazione del termine per accettare o meno l'ereditᅵ.

Ora, premesso che mi pare pacifico il fatto che il legittimario che sia stato
interamente pretermesso dal de cuius acquista la qualitᅵ di erede solo in
virtᅵ della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, a me pare che nel caso di specie Tizio sia carente di legittimazione passiva, e non possa  rendere alcuna dichiarazione relativamente all'accettazione o meno dell'ereditᅵ.

Come la vedete?

Grazie a chi risponderᅵ

Renato Savoia


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STUDIO LEGALE SAVOIA
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Fax: 045.21.09.04.04 
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Skype: renatosavoia
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Gianni Cataldi

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May 12, 2012, 11:38:36 AM5/12/12
to leg...@googlegroups.com

Non mi sono mai occupato della questione anche io.

Tuttavia, reminiscenze universitarie mi portano ad affermare che il testamento che escluda un legittimario è valido ed efficace salvo impugnativa di quest’ultimo.

Ergo, il pretermesso, anche volendo, non potrebbe accettare o rifiutare alcunché perché ci ha già pensato il testatore.

Di contro, però, mi vien da pensare che la mossa dell’avversario sia preordinata ad ottenere altro magari cavalcando l’onda di un certo orientamento giurisprudenziale: la butta la…..magari la giurisprudenza ritiene che la mancata comparizione equivalga a tacita accettazione del testamento con consequenziale dichiarazione implicita del pretermesso di rinuncia all’azione di riduzione. In questo modo, i beneficiari si metterebbero l’anima in pace sul fatto che il pretermesso non potrà più esercitare l’azione di riduzione e, pertanto, quanto derivatogli dal testamento sia da ritenere definitivamente acquisito al loro patrimonio.

Gianni Cataldi      

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Renato Savoia
Inviato: sabato 12 maggio 2012 13:33
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] actio interrogatoria nei confronti del legittimario pretermesso

 

Confesso
che è la prima volta che mi capita, magari qualcuno ha già affrontato il tema.
Tizio, legittimario, viene escluso dal testamento di Caio.
Adesso riceve da un proprio creditore personale la notifica di presentarsi per la fissazione del termine per accettare o meno l'eredità.
 
Ora, premesso che mi pare pacifico il fatto che il legittimario che sia stato
interamente pretermesso dal de cuius acquista la qualità di erede solo in
virtù della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, a me pare che nel caso di specie Tizio sia carente di legittimazione passiva, e non possa  rendere alcuna dichiarazione relativamente all'accettazione o meno dell'eredità.
 
Come la vedete?
 
Grazie a chi risponderà
 
Renato Savoia
 
 
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Tiziano Solignani

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May 12, 2012, 3:21:57 PM5/12/12
to leg...@googlegroups.com
La vedo come te, direi proprio carenza di legittimazione passiva a questa procedura in sè e per sè, essendo il testamento pienamente valido ed efficace sino ad eventuale accoglimento dell'azione di riduzione. Valuta se i creditori - magari dico una cazzata, ma merita sincerarsene - possono in questi casi dar luogo a ipotesi di sostituzione per il mancato esercizio dei propri diritti da parte del debitore, legittimario pretermesso, parlo a braccio ma mi sembra di ricordare qualcosa in questo senso o nella disciplina specifica delle successioni o in quella più generale di tutela delle ragioni di credito.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Il giorno 12 maggio 2012 13:33, Avv. Renato Savoia <avvocat...@gmail.com> ha scritto:
Ora, premesso che mi pare pacifico il fatto che il legittimario che sia stato interamente pretermesso dal de cuius acquista la qualità di erede solo in virtù della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, a me pare che nel caso di specie Tizio sia carente di legittimazione passiva, e non possa rendere alcuna dichiarazione relativamente all'accettazione o meno dell'eredità. Come la vedete?

Avv. Ludovica Serri

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May 13, 2012, 1:46:50 PM5/13/12
to legalit
Personalmente verificherei il verbale di pubblicazione del
testamento.
Spesso i notai fanno comparire il legittimario pretermesso e gli fanno
fare acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
Se è stata fatta acquiescenza non occorre altro

Ludovica


On 12 Mag, 07:33, "Avv. Renato Savoia" <avvocatosav...@gmail.com>
wrote:
> Confesso
> che ᅵ la prima volta che mi capita, magari qualcuno ha giᅵ affrontato il tema.
> Tizio, legittimario, viene escluso dal testamento di Caio.
> Adesso riceve da un proprio creditore personale la notifica di presentarsi per la fissazione del termine per accettare o meno l'ereditᅵ.
>
> Ora, premesso che mi pare pacifico il fatto che  il legittimario che sia stato
> interamente pretermesso dal/de cuius/acquista la qualitᅵ di erede solo in
> virtᅵ della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, a me pare che nel caso di specie Tizio sia carente di legittimazione passiva, e non possa  rendere alcuna dichiarazione relativamente all'accettazione o meno dell'ereditᅵ.
>
> Come la vedete?
>
> Grazie a chi risponderᅵ
>
> Renato Savoia
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avv. Giorgio Marzocchi

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May 14, 2012, 2:23:15 PM5/14/12
to leg...@googlegroups.com
Anche per me la questione è nuova, ma giusto oggi mi è capitato di ascoltare un relatore ad un corso su successioni e mediazione, il quale ci ha parlato dell'actio interrogatoria come di un giudizio di volontaria giurisdizione molto rapido e sicuramente non soggetto all'obbligatorietà del preventivo tentativo di mediazione, che sarebbe necessario proporre tutte le volte in cui la parte che avvia la mediazione in materia successoria non sa con precisione nei confronti di quali controparti dev'essere indirizzato l'invito (ad es. i chiamati che non hanno ancora accettato, che per questo non sarebbero legittimati a partecipare alla mediazione). Dopo l'actio in parola e decorso il termine per esprimere l'accettazione, saranno individuati con certezza le controparti della mediazione, nei soggetti che hanno accettato nel termine. 
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