fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

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Enrico Gorini

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Feb 2, 2017, 1:50:45 PM2/2/17
to civilit

Mi sembra che i principi costituzionali e la normazione fondamentale UE abbia vieppiù equiparato il professionista all’imprenditore.

Un professionista (architetto) che emetta fattura per “servizi” (come ovviamente è la progettazione per l’architetto), dovrebbe poter beneficiare della procedura monitoria ex art.633-634 cpc, su mera fattura (eventualmente corroborata da estratto delle scritture contabili), così come è possibile per l’imprenditore.

Poiché abbiamo imprese che svolgono anche o unicamente attività consulenziale,  e possono avvalersi del decr. ing. su fattura, non si vede perché non potrebbe fare altrettanto anche il professionista (l’opinamento è necessario solo quando manchi la fattura).

Tuttavia sono “puzzled” perché trovato solo giurisprudenza non conforme a ciò che invece davo per scontato.

Chi mi aiuta ?

 

 

avv.Enrico Gorini

Foro di Rimini n.431

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Avv. Giuseppe De Cata

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Feb 3, 2017, 4:37:05 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com

Il professionista emette la fattura al momento del pagamento secondo il principio di "Cassa", per cui prima di quel momento non esiste una fattura, invece le imprese emettono fattura con pagamenti a 30, 60 e 90 giorni.

     Ciao

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Avv. Giuseppe De Cata
Via Monte Sabotino n. 2
71014 San Marco in Lamis (FG)
tel. e fax 0882833808
cell. 3297305965

Enrico Gorini

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Feb 3, 2017, 10:26:42 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com

Giuseppe, non lo mettevo in dubbio che per noi vige il principio di cassa.

Il problema è che il mio cliente (architetto) vorrebbe conseguire il decreto ingiuntivo; ora, la “prova scritta” sarebbe molto complicata (contratto + prova dell’esecuzione dell’incarico nelle sue varie fasi e sfaccettature, difficilmente comprovabile in termini di “liquidità”, anche perché la direzione lavori si è fermata al 90% dell’esecuzione, e questo determina una decurtazione che può essere fatta solo “a occhio”). Per questo si vuole la fattura (con decurtazione forfettaria – irrilevante ai fini del decr.ing.), per avere la semplificazione dell’art.634 cpc.  Il 634 vale per gli imprenditori, e non per i professionisti ???  Mi sembrava si fosse raggiunta l’equiparazione, anche nel monitorio….

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Giuseppe De Cata
Inviato: venerdì 3 febbraio 2017 10:36
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42797] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

Giovanni Cataldi

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Feb 3, 2017, 10:42:16 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com

Per gli imprenditori, la prova scritta è data dalle risultanze delle scritture contabili e non dalla fattura in se (che delle prime è un’estrinsecazione).

I professionisti non mi risulta abbiano libri contabili.

Che poi con l’abolizione della vidimazione preventiva dei libri contabili tutto sia rimesso alla mera dichiarazione dell’imprenditore, è un’altra questione. Ed in tal caso l’equiparazione professionista / imprenditore potrebbe anche starci.   

Dipende da quanto ne sappia il giudice al quale verrà assegnato il ricorso.

Gianni

 

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: venerdì 3 febbraio 2017 16:27
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42799] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc


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Valeria Lai

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Feb 3, 2017, 11:02:59 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com

Il problema è che (in teoria) se il professionista ha emesso la fattura, vuol dire che è stato pagato. Fino a quel momento emetterà parcella, ma non fattura, che non è obbligato ad emettere fino a quando non è stato pagato. Quindi sarebbe una contraddizione fondare il decreto ingiuntivo su di una fattura.

V. Lai

Alberto Sonego

unread,
Feb 3, 2017, 11:10:46 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com
Che io sappia, il professionista può emettere tutte le fatture che vuole, anche prima di essere pagato. Ovviamente si tratterà di fatture aperte ovvero non quietanzate. Quella di emettere la fattura al momento del pagamento è una facoltà, non un obbligo.
In ogni caso, gli artt. 634 e 636 cpc mi sembrano un dato insuperabile.
I miei 2 cent.


antoni...@alice.it

unread,
Feb 3, 2017, 11:50:09 AM2/3/17
to leg...@googlegroups.com
Spesso la fattura, essendo atto unilaterale, non viene considerata come prova scritta ai finidell'emissione del D. I.

----Messaggio originale----
Da: giovann...@teletu.it
Data: 3-feb-2017 16.42
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: [legalit:42800] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

Per gli imprenditori, la prova scritta è data dalle risultanze delle scritture contabili e non dalla fattura in se (che delle prime è un’estrinsecazione).

I professionisti non mi risulta abbiano libri contabili.

Che poi con l’abolizione della vidimazione preventiva dei libri contabili tutto sia rimesso alla mera dichiarazione dell’imprenditore, è un’altra questione. Ed in tal caso l’equiparazione professionista / imprenditore potrebbe anche starci.   

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]

Inviato: venerdì 3 febbraio 2017 16:27
A: leg...@googlegroups.com

Oggetto: R: [legalit:42799] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc


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Enrico Gorini

unread,
Feb 7, 2017, 5:40:55 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com

eh, certo che la fattura può essere emessa anche senza riscossione !  e non significa ammettere di essere stati pagati ! La contabilizzazione e il pagamento sono due fenomeni distinti !  l’unica cosa, è che se emetto fattura e non riscuoto, comunque l’imponibile mi va in dichiarazione. Anche se poi il commercialista, se dimostro l’impossibilità di riscossione, può sempre sterilizzare tale componente di reddito (controfattura o simili).

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alberto Sonego
Inviato: venerdì 3 febbraio 2017 17:11
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42803] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

Enrico Gorini

unread,
Feb 7, 2017, 5:47:06 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com

Giovanni, potresti chiarire meglio, appunto, come fondi questa equiparazione imprenditore/professionista  ai fini dell’applicabilità dell’art.634 cpc ?

Io la fondo sul fatto che non esiste alcuna differenza ne’ ai fini fiscali, ne’ ai fini probatori, ne’ ai fini processuali (cioè, perché gli “autonomi” dovrebbero essere discriminati rispetto agli “imprenditori”?)

enrico

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi

 

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]

Inviato: venerdì 3 febbraio 2017 16:27
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42799] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

Enrico Gorini

unread,
Feb 7, 2017, 6:08:26 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com

Ho appena trovato una cassazione che in effetti nega l’utilizzabilità del 634 cpc a favore del professionista e del prestatore d’opera. Allego due passi fondamentali; nel secondo di essi si afferma l’irrilevanza, in sede di opposizione al d.i. , della mera illegittimità del decreto:  l’opposizione instaura un proc. di merito in tutto e per tutto (e non un giudizio “impugnatorio” come ma molti creduto!)

 

Rimane il fatto che tale interpretazione restrittiva del 634, mi risulta .. incostituzionale !!! (discriminazione degli autonomi/professionisti rispetto agli imprenditori) … cosa ne pensate ?

 enrico

 

Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 11:47
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42810] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

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giur cass sul decr ing per servizi professionali.docx

Giovanni Cataldi

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Feb 7, 2017, 6:27:20 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com

Come ho già scritto, per l’imprenditore la prova scritta utile ai fini dell’emissione del d.i. è data “dagli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’art. 2214 e ss. c.c.” (cfr. art. 634 cpc).

Pertanto, non è la fattura in se ma le risultanze delle scritture contabili (id est registro IVA) che il professionista non ha.

Tuttavia, non può disconoscersi che se una volta i registri iva avevano una certa valenza (in considerazione della loro necessaria preventiva vidimazione), oggi sono delle mere stampe modificabili sempre e da chiunque.

Ne consegue un loro “declassamento” e quindi, se all’imprenditore è ancora consentito ricorrere alla procedura monitoria sulla scorta di risultanze di mere stampe (“non ufficiali”), forse lo si potrebbe consentire anche al professionista.

Di qui la mia idea di parificazione delle posizioni.

Gianni Cataldi

 

 

 

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Inviato: martedì 7 febbraio 2017 11:47

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Alessandro Pedone

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Feb 7, 2017, 7:52:01 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com
Il problema non è il documento fiscale ma la liquidità del credito. A meno che non vi sia un contratto scritto con la quantificazione del compenso la metà nota spese non rende il credito liquido. Se fosse così anche tutti gli avvocati potrebbero fare decreto ingiuntivo su semplici note spese o emettere fattura prima di aver riscosso gli importi.

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Avv. Alessandro Pedone
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Giovanni Cataldi

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Feb 7, 2017, 10:41:43 AM2/7/17
to leg...@googlegroups.com

Ma il requisito della liquidità per gli imprenditori è superato dalle scritture contabili (che sono “dichiarazioni” unilaterali).

In virtù dell’abolizione della vidimazione dei relativi libri (al punto che, per quanto mi consta, alcuni tribunali non richiedono neanche più le copie autentiche accontentandosi di un’autodichiarazione dello stesso imprenditore) ipotizzavo una sostanziale parificazione tra le fatture degli imprenditori e quelle dei professionisti.

Che poi l’opposizione non possa limitarsi alla contestazione delle condizioni per l’emissione del decreto (e bisogna necessariamente affrontar e il merito) è cosa risaputa.

Gianni  

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alessandro Pedone
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 13:52
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:42813] fattura del libero professionista e prova scritta ex art.634 cpc

 


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