Il problema è inverso, e, cioè si pone se la data è
successiva alla sottoscrizione e non precedente.
Per la validità temporale delle marche, credo che
il tipo "vecchio" sia cessato alla data del 1/9/2007. Potrebbero essere comunque
rimborsabili.
Ti allego in calce un estratto dal web
sull'argomento (con relativa fonte).
Avv. Luigi Salciarini
Pescara
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http://www.cittadinoconsumatore.it/index.php?num=2&articolo=20
n.
2 | gen. - feb. 2006
ATTENZIONE ALLE MARCHE DA BOLLO CON LA DATA.
Poca
l’informazione su regole che possono provocare sanzioni in tema di utilizzo
delle marche da bollo. Quale il problema? Un nostro associato ha presentato per
la registrazione un contratto di locazione con data di sottoscrizione, poniamo,
10 gennaio 2006. Sapendo che si dispone di trenta giorni di tempo per effettuare
la registrazione, il ns. signor Bianchi si è presentato il 27 gennaio per
l’operazione di registrazione munito di una marca da bollo “nuova”, che riporta,
cioè, molti dati, fra i quali si distinguono data, ora e presumibilmente numero
progressivo di emissione. A questo punto il nostro associato, attonito, si è
visto sanzionare della somma di € 3,66. Alle sue richieste di spiegazione, è
stato informato che, a causa del fatto che la data riportata sul contrassegno
sostitutivo della marca da bollo era successiva alla data di sottoscrizione del
contratto, la sanzione prevista è del 25% del prezzo della marca (€ 14,62). Il
signor Bianchi ci ha chiesto spiegazioni più approfondite e riteniamo utile
darle anche ai lettori. La norma è all’articolo 2 della legge 642/72, che
prevede l’apposizione del bollo contestualmente alla sottoscrizione. Fino a poco
tempo fa, non essendo riportata la data sulla marca, non erano emersi
particolari problemi, ma sulla G.U. n.118 del 23 maggio 2005, è stato pubblicato
il provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate, che tratta
dell’“Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno
sostitutivo delle marche da bollo…”. In poche parole, ciò che soprattutto
interessa il cittadino (noi consumatori in particolare) è che si deve applicare
il contrassegno nello stesso giorno della data riportata di sottoscrizione, pena
la sanzione, fermo restando il termine per la registrazione – nel caso in
questione: trenta giorni. La pubblicazione sulla G.U. del provvedimento è
corretta e dovuta, ma credo che ben pochi cittadini la leggano minuziosamente e,
pertanto, pochissimi vengono a conoscenza della questione, qualcuno in più
attraverso il passaparola di qualche sanzionato. Nell’interesse dei consumatori
sarebbe importante, riteniamo, dare maggiore pubblicità a tali informazioni. Una
soluzione semplice sarebbe apporre negli uffici pubblici e nei tabacchini
cartelli ben visibili, sia per posizione che per dimensione, onde evitare
appesantimenti economici in momenti di ridotta capacità di spesa per la maggior
parte dei cittadini. Occhio alla data! R.
Bertossi
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