Raffaele,
mi permetto di sottolineare che post-datare un assegno è pratica comune ma pur sempre illegittima: il decreto ingiuntivo consigliato dai colleghi ti eviterebbe non poche grane ,
Cordialità
Gennaro Izzo
----Messaggio originale----
Da: giovann...@gmail.com
Data: 07/12/2012 18.45
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit] dubbio sull'assegno non negoziato...
Chiedo scusa, ma nei confronti del traente non è necessario il protesto, quindi a stretto rigore non sarebbe necessaria neppure la presentazione, secondo l'art. 45 comma 2, sbaglio?Il giorno 07/dic/2012, alle ore 18:12, Raffaele Boccia <raffael...@libero.it> ha scritto:sul fatto che sia prova scritta per il decreto ingiuntivo, non avevo dubbi.Il problema è che una cosa è crearsi un titolo esecutivo, altra è avercelo già bell'e pronto...comunque, vi invitavo alla discussione sulle mie deduzioni circa il fatto che successivi assegni tratti su un conto ove è revocata l'autorizzazione siano già da considerarsi non pagati, nel senso voluto dalla legge per considerarli titolo esecutivoRaffaele Boccia----- Original Message -----From: riccardo simoneSent: Friday, December 07, 2012 4:58 PMSubject: Re: [legalit] dubbio sull'assegno non negoziato...Confermo che il titolo non presentato è prova qualificata come conferma il Collega per il decreto ingiuntivo ma non è titolo esecutivo.Avv. Simone da MilanoFrom: Enrico GoriniSent: Friday, December 07, 2012 4:50 PMSubject: R: [legalit] dubbio sull'assegno non negoziato...--Bel quesito (attendo di conoscere le vostre risposte)ricordati che (il va sans dire?) se non ha efficacia di titolo esecutivo, ha comunque efficacia di prova scritta valida per il decr. ing.Da: leg...@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di Raffaele Boccia
Inviato: mercoledì 5 dicembre 2012 18:11
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] dubbio sull'assegno non negoziato...Ripropongo una questione credo già affrontata.Quella dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario non negoziato.Mi pare di interpretare dalla legge (art.45 e 55 l. assegni) che, per agire in regresso e fornirgli l'efficacia di titolo esecutivo, l'assegno deve essere presentato in tempo utile e non pagato.Nel mio caso, di fronte a più assegni postdatati, il cliente negozia il primo, che non viene pagato per mancanza di autorizzazione.A quel punto, non versa gli altri (con scadenze successive).Sarei dell'idea che anche questi, benchè non presentati, valgano come titolo esecutivo, stante l'attestazione della mancata autorizzazione del primo (che si riverbera sugli altri, essendo tratti sullo stesso conto).Chiedo la Vostra opinione in merito.buon lavoro a tuttiRaffaele Boccia
___________Via A. Diaz, 125
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)tel./fax (+39) 081.529.85.46
pec: raffael...@legalmail.it
e-mail: avv.bocci...@libero.it
sito web: www.raffaeleboccia.it--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)Avv. Giovanni BorneyLoc, Grande Charrière 4611020 Saint Christophe (Ao)tel 0165 32651 fax 0165 32463
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In realtà la post datazione è una mera evasione fiscale ma non investe la validità del titolo che resta esecutivo nei confronti del traente per sei mesi dalla data di emissione, poi resta l'azione casuale che puoi iniziare anche in via monitoria.
Solo per dire che il termine di sei mesi, se è stato protestato, decorre dal protesto.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: lunedì 10 dicembre 2012 09:39
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Oggetto: Re: R: Re: [legalit] dubbio sull'assegno non negoziato...