opposizione a precetto su cambiale

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avv. cosentino

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Nov 17, 2011, 2:34:25 PM11/17/11
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Sto per redigere una comparsa conclusionale in relazione ad una opposizione a precetto emesso sulla scorta di una cambiale.
Costutuendomi a suo tempo per l'opposta ho depositato agli atti copia della cambiale e del relativo protesto.
E' necessario che depositi l'originale della cambiale?
Che ne pensate?
Saluti
avv. Michele Cosentino
Barletta

Gianni Cataldi

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Nov 17, 2011, 2:49:12 PM11/17/11
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Provo a pensare ad alta voce non essendomi mai occupato della questione.

1)     Un deposito fatto in concomitanza del deposito della conclusionale mi pare in ogni caso tardivo.

2)     Se deposito lo stesso, rischi di suscitare dei problemi / eccezioni che sino ad ora non sono sorti / proposte.

3)     In mancanza di contestazioni sulla bontà della copia, premessa l’inesistenza di obblighi di legge che impongono il deposito dell’originale (che disconosco) come (seppur solo e non normativo) al contrario c’è per la verificazione, direi che non hai nulla da temere.

4)     Poi………..sopra di noi c’è il cielo ;-)

Gianni Cataldi

 

 

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. cosentino
Inviato: giovedì 17 novembre 2011 20:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] opposizione a precetto su cambiale

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)

Avv. Edoardo Patini

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Nov 17, 2011, 4:27:25 PM11/17/11
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se la copia della cambiale non è stata  disconosciuta ( quanto a conformità all’originale) non c’è nessuna necessità di depositare l’originale.
sta più che tranquillo
 
e.

avv. cosentino

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Nov 18, 2011, 7:22:24 AM11/18/11
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Il mio dubbio è sorto dalla considerazione che il giudice dell'opposizione, anche di ufficio, deve accertare l'esistenza del titolo esecutivo.
Tuttavia, sono daccordo sul fatto che l'esistenza agli atti della copia del titolo non disconosciuta è idonea allo scopo.
Quanto alla tardività dell'eventuale deposito dei titoli in originale, in sede di comparsa conclusionale, ritengo che la stessa non sussista in quanto non vi sarebbe una nuova produzione di documenti ma, appunto, l'esibizione degli stessi in originale.
Ringrazio tutti per i pareri espressi.
Saluti
avv. Michele Cosentino
Barletta


 

Avv. Gabriele Orlando

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Nov 18, 2011, 9:17:07 AM11/18/11
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Secondo l'art. 66 della legge cambiaria il deposito dell'originale del titolo è necessario per l'esercizio dell'azione causale.
La giurisprudenza di Cassazione più risalente la considerava una condizione dell'azione, mentre l'orientamento più recente ha precisato che si tratta di una cautela volta a preservare il debitore dal rischio di plurimi pagamenti e la considera una condizione per l'esame nel merito della questione, rilevando che il mancato deposito è eccezione di parte e che il termine ultimo dovrebbe coincidere con l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando
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