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Bergkristall73

unread,
Sep 21, 2009, 1:28:07 PM9/21/09
to legalit
Salve, il solito dubbio procedurale in materia esecutiva: precetto
notificato al debitore in data 9 luglio, pignoramento presso terzi
del 23 luglio, udienza fissata per il 24 settembre (77 giorni circa
dalla notifica del precetto). Il terzo mi ha fatto sapere a mezzo
raccomandata che al momento non ci sono i fondi; ma io, per
inesperienza, mi ero già costituito. Cosa devo fare ora per procedere
a un nuovo pignoramento? Dichiarare la rinuncia al primo in sede di
udienza chiedendo l'immediata estinzione della procedura? E dal giorno
successivo potrò già procedere al nuovo pignoramento o devo ripartire
dal precetto?
Un'altra cosa: è vero che si può invitare il terzo a rendere una
dichiarazione estesa a tutto il lasso temporale che va dalla notifica
del pignoramento al giorno dell'udienza o è una leggenda
metropolitana?
Grazie a chi mi vorrà rispondere!

edoardo patini

unread,
Sep 21, 2009, 2:48:46 PM9/21/09
to leg...@googlegroups.com
in materia di presso terzi, si sono creati tanto orientamenti per
quanti sono i giudici addetti alle esecuzioni nei vari tribunale.

Per rifare il pignoramento non hai bisogno di far estinguere quello
precedente. Da noi vige il principio del cumulo dei mezzi
dell'espropriazione.
In teoria l'intrapresa esecuzione interrompe il termine di efficacia
del precetto, sicchè in alcuni tribunali l'ufficiale giudiziario
procede ai pignoramenti seriali previa esibizione del certificato di
pendenza di una esecuzione.
In realtà al di là del rispetto della forma in questo modo si genera
confusione. Io ti consiglio di richiedere immediatamente la
restituzione dei titoli e di notificare un nuovo precetto.
Stai attento però perchè se il terzo ti ha già rilasciato una
dichiarazione negativa hai molte probabilità di incappare nella stessa
dichiarazione. Se il debitore è un ente pubblico la situazione poi si
complica ancora di più.
Il pignoramento che estende la sua efficacia fino alla udienza una
volta era la regola. Ora con la dichiarazione a mezzo racc.ta il
legislatore ha creato ulteriori problemi.
Per ovviare a possibili eccezioni ti consiglio di procedere a
pignorare sia i crediti già maturi che quelli che eventualmente
andranno a maturare fino al giorno della udienza (futuri o
condizionali) e di invitare il terzo a comparire comunque in udienza
per integrare la dichiarazione di rito che andrà ad effettuare a mezzo
raccomandata.

e.

Il giorno 21/set/09, alle ore 19:28, Bergkristall73 ha scritto:

Bergkristall73

unread,
Sep 22, 2009, 6:43:52 AM9/22/09
to legalit
Ricapitolando, quindi, andrò in udienza a chiedere l'estinzione del
pignoramento con restituzione del titolo, dopo di che provvederò a
notificare nuovo precetto e, quindi, nuovo pignoramento...Ma le spese
dei precedenti tentativi si possono caricare sul nuovo precetto o devo
considerarli soldi buttati alle ortiche (sempre che il G.E. non ne
tenga conto successivamente)?
Un'ultima cosa: se, attendendo l'esito della raccomandata, non mi
fossi costituito, avrei dovuto ripartire egualmente dalla rinotifica
del precetto?
Grazie.
> > Grazie a chi mi vorrà rispondere!- Nascondi testo citato
>
> - Mostra testo citato -

Elisa Plutino

unread,
Sep 22, 2009, 6:57:05 AM9/22/09
to leg...@googlegroups.com
Anche a Brescia adottiamo il principio di cumulo dei mezzi di esecuzione,
per cui possiamo procedere con più pignoramenti con il medesimo titolo.
Potresti anche non attendere l'udienza, ma depositare atto di desistenza e
chiedere la restituzione del titolo.
Secondo me se non sono decorsi 90 giorni dalla notifica del pignoramento,
può essere tenuto buono anche il precetto.
Se non ti fossi costituito, secondo me, avresti potuto chiedere comunque un
ulteriore pignoramento, nei 90 giorni successivo al primo senza necessità di
notificare il precetto (anche se, comunque, i titoli sarebbero stati
depositati in cancelleria dall'Uff. Giud subito dopo la notifica, quindi,
all'atto pratico, il problema sarebbe stato identico).



Il 22/09/09 12:43, "Bergkristall73" <nigr...@libero.it> ha scritto:
--
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essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per
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mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua
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Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e vincolato
dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non
usarla



edoardo patini

unread,
Sep 23, 2009, 4:03:39 AM9/23/09
to leg...@googlegroups.com
Le spese della esecuzione sono considerate una tara del processo esecutivo,
nel senso che non si ha diritto alla loro liquidazione nel caso in cui
l'esecuzione non si concluda positivamente. Potresti invece chiedere la
liquidazione delle sole spese vive, ai sensi dell'art. 632 c.p.c. assumendo
che tali spese possono essere poste a carico del debitore in virtù delle
norme generali del codice civile. Mentre infatti a mio avviso il diritto
agli onorari ed alle prestazioni costituenti diritti non matura a causa
della infruttuosità della esecuzione (l'estinzione della esecuizione rende
infatti inefficaci gli atti compiuti, art. 302 cpc), quello al rimborso
delle spese vive può essere invocato, ex art. 632 c.p.c., alla stregua dello
stesso principio che pone a carico del debitore tutti gli atti posti in
essere per il recupero del credito (quali ad es. le spese per atti
interruttivi della prescrizione), a meno che il giudice non li ritenga
palesemente inutili e non concretamente strumentali al recupero del credito
(ad es. esecuzioni velleitarie, pignoramenti presso terzi effettuati in
termini esplorativi, esecuzioni in serie ingiustificate, ecc. ecc.).
Come purtroppo spesso accade l'art. 632 cpc e l'art. 310 contengono due
principi in conflitto tra loro ed il legislatore non ha chiarito quali siano
le spese liquidabili ai sensi dell'art. 632 atteso che la stessa norma
prevede esprassamente che nel dichiarare l'estinzione del prcesso il
giudice, se richiesto, liquida le spese, ma nel contempo richiama l'art. 310
che dispone invece l'inefficacia degli atti della esecuzione nel caso di
estinzione di questa, e che le spese del processo estinto restino a carico
delle parti che le hanno anticipate.

In linea generale, tuttavia, non ti consiglio di infilarti in vicoli ciechi.
Chiedi al giudice di liquidarti le spese vive, prima ancora di scrivere il
verbale. Vedi come la pensa e poi regolati. Se non te le liquida, puoi
infilarle comunque nel nuovo precetto (sempre le spese vive) ritenendole
dovute per il rimborso di atti interruttivi della prescrizione. Se poi l
debitore ti fa opposizione, almeno avremo un precedente cui fare riferimento
:)

e.
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