Le spese della esecuzione sono considerate una tara del processo esecutivo,
nel senso che non si ha diritto alla loro liquidazione nel caso in cui
l'esecuzione non si concluda positivamente. Potresti invece chiedere la
liquidazione delle sole spese vive, ai sensi dell'art. 632 c.p.c. assumendo
che tali spese possono essere poste a carico del debitore in virtù delle
norme generali del codice civile. Mentre infatti a mio avviso il diritto
agli onorari ed alle prestazioni costituenti diritti non matura a causa
della infruttuosità della esecuzione (l'estinzione della esecuizione rende
infatti inefficaci gli atti compiuti, art. 302 cpc), quello al rimborso
delle spese vive può essere invocato, ex art. 632 c.p.c., alla stregua dello
stesso principio che pone a carico del debitore tutti gli atti posti in
essere per il recupero del credito (quali ad es. le spese per atti
interruttivi della prescrizione), a meno che il giudice non li ritenga
palesemente inutili e non concretamente strumentali al recupero del credito
(ad es. esecuzioni velleitarie, pignoramenti presso terzi effettuati in
termini esplorativi, esecuzioni in serie ingiustificate, ecc. ecc.).
Come purtroppo spesso accade l'art. 632 cpc e l'art. 310 contengono due
principi in conflitto tra loro ed il legislatore non ha chiarito quali siano
le spese liquidabili ai sensi dell'art. 632 atteso che la stessa norma
prevede esprassamente che nel dichiarare l'estinzione del prcesso il
giudice, se richiesto, liquida le spese, ma nel contempo richiama l'art. 310
che dispone invece l'inefficacia degli atti della esecuzione nel caso di
estinzione di questa, e che le spese del processo estinto restino a carico
delle parti che le hanno anticipate.
In linea generale, tuttavia, non ti consiglio di infilarti in vicoli ciechi.
Chiedi al giudice di liquidarti le spese vive, prima ancora di scrivere il
verbale. Vedi come la pensa e poi regolati. Se non te le liquida, puoi
infilarle comunque nel nuovo precetto (sempre le spese vive) ritenendole
dovute per il rimborso di atti interruttivi della prescrizione. Se poi l
debitore ti fa opposizione, almeno avremo un precedente cui fare riferimento
:)
e.