R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

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avvmaria...@alice.it

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Jun 28, 2012, 10:13:55 AM6/28/12
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Scusa, ma hai scritto "trascrizione sent." si è trattato di 1 lapsus calami e ti riferivi alla trascriz della domanda giudiz?
cmq io non vedo motivi per non ottenere la riunione, anche perchè ci sarebbe un'hp di bis in idem che se può sfuggire
ai cancell. ciò nn vale x un giudice accorto..cmq se la domanda è stata trascritta, anche se la II causa è la più giovane..ci potrebbe essere l'eccezione di avere una riunione a 
quest'ultima di quella iniziata prima e non viceversa...almeno penso così tenuto conto della produzione degli effetti della domanda trascritta..
fammi sapere come andrà..io ne ho una contumaciale..che è peggio : )

Avv. M.M.
Via L. Palma, Corigliano Calabro (CS)
0983.82609
3391345826
----Messaggio originale----
Da: massim...@libero.it
Data: 27-giu-2012 17.34
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

Salve colleghi,

già in passato ho letto diverse discussioni in materia di servitù prediali in questo forum.
Ma non credo sia mai stato affrontato il seguente probleme.
Espongo in sintesi

Tizio chiama in giudizio Sempronio in una azione reale perché venga dichiarata l'inesistenza di una servitù prediale.
In diverso e successivo giudizio pendente presso il medesimo tribunale viene introdotta una diversa causa con cui Sempronio cita in giudizio tizio perché venga dichiarata la sussistenza della medesima servitù e si chiede anche la trascrizione della setenza.

I giudizi vengono riuniti, si sospendono o procedono ognuno per fatti suoi?
A vostro parere ci sono limiti di improponibilità circa la seconda domanda?

--
hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)


Avv. Massimo Billi

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Jun 30, 2012, 4:42:33 AM6/30/12
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Nessuna delle due domande è stata trascritta, ma nel secondo giudizio è stato esposto che l'attore necessitava di un titolo idoneo alla trascrizione e quindi fra le domande è stato specificato che la sentenza doveva essere trascritta.
C'è stata una contestazione sull'interesse ad agire risolta con questa richiesta.

Io non credo che la riunione delle due cause possa eliminare l'istruzione probatoria per la seconda.

Enrico Gorini

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Jul 2, 2012, 6:34:20 AM7/2/12
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Vorrei inserirmi nella discussione portando il mio contributo.

A mio parere c'è identità di cause, quindi litispendenza. Le due cause non sono meramente connesse, ma addirittura identiche, poiché identici sono i soggetti, è identica è la questione giuridica, ovvero quell'unica servitù prediale che da uno viene reclamata, dall'altro negata. Quindi non sarei d'accordo neppure di parlare di riconvenzionale, parlerei piuttosto di mera opposizione, cioè di domanda contraria. Pertanto il giudice successivamente adito dovrebbe pronunciare la litispendenza e credo anche ordinare la trasmissione del fascicolo al giudice preventivamente adito (caso mai le risultanze processuali del secondo processo possano avere una qualche rilevanza per il primo -non vedo preclusioni in proposito).

Ribadisco che la trascrizione a rilevanza solo ai fini dell'opponibilità ai terzi della sentenza passata in giudicato, e non ai fini di decidere quale sia la causa "principale".

Avvocato enricogorini

 

-

 

avvocato enrico gorini

v.Clementini 2

47921 Rimini

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: sabato 30 giugno 2012 10:43
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Oggetto: Re: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

Avv. Massimo Billi

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Jul 2, 2012, 9:37:10 AM7/2/12
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Colpo di scena...

il giudice non ha riunito... ha rinviato la prima in prosieguo udienza di precisazione conclusioni e per la seconda ha ammesso i mezzi istruttori...

Proprio quello che nessuno si aspettava....

Enrico Gorini

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Jul 2, 2012, 12:55:28 PM7/2/12
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si ma quid juris a proposito della mia prospettazione ? (vd sotto)

 

avv.Enrico Gorini

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: lunedì 2 luglio 2012 15:37
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Oggetto: Re: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

Avv. Massimo Billi

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Jul 2, 2012, 1:00:52 PM7/2/12
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Allora ti espongo un paio di precisazioni:

1) il discorso trascrizione era attinente all'interesse che l'attrice ha circa l'accertamento della servitù senza incidere sulla questione o meno della riunione.
2) credo che, per quanto ci si voglia spingere nel senso da te descritto, le due domande non possono essere considerate uguali. Del resto le relative azioni sono disciplinate da diverse disposizioni codicistiche, hanno diversa causa petendi, al massimo medesimo petitum mediato.
3) poiché le cause non solo pendevano presso il medesimo tribunale ma addirittura innanzi al medesimo giudice e sono state trattate nella medesima udienza, il provvedimento di litispendenza era precluso in radice. Se leggi meglio la lettera della norma esso viene emesso quando le cause pendano innanzi a uffici giudiziari differenti, laddove invece la pendenza innanzi al medesimo giudice fa scattare l'applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.c.

Ora piuttosto i provvedimenti emessi dal giudice non ti sembrano un tantino esorbitanti? :P

Avv. Massimo Billi

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Jul 3, 2012, 3:16:47 AM7/3/12
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A vostro avviso un decreto di archiviazione emesso dal GIP in cui sono completamente sbagliati i presupposti (tipo si esclude la calunnia quando vi sono delle prove scritte provenienti dall'indagato in tal senso) è ricorribile per Cassazione oppure la tassatività dei motivi ex art. 409 c.p.p. lo rende inoppugnabile?
Io pensavo al ricorso Straordinario per Cassazione ex 111 cost. ma non essendo del ramo accetto qualsiasi suggerimento.

avv. Massimiliano De Filippis

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Jul 3, 2012, 4:16:54 AM7/3/12
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L'impugnazione prevista è quella di cui all'art. 409, u.c., c.p.p.
Puoi ricorrere a questa solo per denunciare vizi della procedura (in pratica se è stato leso il principio del contraddittorio o se non sono state rispettate le regole relative alle varie notifiche, ecc.).
Da quanto dici, sembra che il tuo assistito non abbia fatto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Tieni presente che, ove tu non possa ricorrere in cassazione, credo che l'unico rimedio rimasto sia quello relativo alla richiesta di riapertura delle indagini.
Saluti.
avv. Masimiliano De Filippis
-----Messaggio Originale-----
Data invio: martedì 3 luglio 2012 9.16
Oggetto: [legalit] Per penalisti: decreto di archiviazione errato

A vostro avviso un decreto di archiviazione emesso dal GIP in cui sono completamente sbagliati i presupposti (tipo si esclude la calunnia quando vi sono delle prove scritte provenienti dall'indagato in tal senso) è ricorribile per Cassazione oppure la tassatività dei motivi ex art. 409 c.p.p. lo rende inoppugnabile?
Io pensavo al ricorso Straordinario per Cassazione ex 111 cost. ma non essendo del ramo accetto qualsiasi suggerimento.

--

Enrico Gorini

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Jul 3, 2012, 4:31:32 AM7/3/12
to leg...@googlegroups.com

Scusa ma davvero non capisco !

Tizio con la causa A vuole accertare che una determinata servitù invocata da Sempronio non sussiste (azione negatoria); Sempronio, di converso, con la causa B vuole accertare che quella servitù invece sussiste (azione confessorie). L'uno vuole accertare la sussistenza di un fatto giuridico, l'altro vuole accertare la non sussistenza dello stesso fatto giuridico. Una domanda è esattamente la confutazione dell'altra, in perfetta specularità.  La causa petendi è la medesima, e consiste nell'accertamento di una servitù, o nel suo rigetto. La litispendenza dinanzi allo stesso giudice comporta esattamente gli effetti che dici tu, ovvero la riunione dei procedimenti.  Il giudice ha sbagliato clamorosamente a mandare avanti due procedimenti sulla stessa identica questione, perché, come tu hai già osservato, tenerli distinti significa tollerare l'ipotesi di contrasto fra sentenze, ma a quel punto, secondo i principi generali, "vince chi arriva primo", perché giudicato che si forma per primo è quello che prevale sul secondo. Che senso ha mandare avanti due processi di cui uno è destinato a essere coperto dal giudicato dell'altro ? Forse si potrebbe risolvere subito facendo un'apposita istanza al giudice per la revoca delle ordinanze di prosieguo; chi è stato capace di creare il pateracchio, sarà anche capace di rimediarlo

 

avv.Enrico Gorini

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: lunedì 2 luglio 2012 19:01
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

Espongo in sintesi

 

Tizio chiama in giudizio Sempronio in una azione reale perché venga dichiarata l'inesistenza di una servitù prediale.

In diverso e successivo giudizio pendente presso il medesimo tribunale viene introdotta una diversa causa con cui Sempronio cita in giudizio tizio perché venga dichiarata la sussistenza della medesima servitù e si chiede anche la trascrizione della setenza.

 

I giudizi vengono riuniti, si sospendono o procedono ognuno per fatti suoi?

A vostro parere ci sono limiti di improponibilità circa la seconda domanda?

 

)

Gianni Cataldi

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Jul 3, 2012, 4:49:29 AM7/3/12
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Mi inserisco per spendere i miei due centesimi.

Ricordo a me stesso che la domanda di rigetto è sempre una domanda di accertamento negativo.

Ergo trattasi di due cause identiche nel petitum, nella causa petendi e nei soggetti.

Sono d’accordissimo con Enrico a parte la prevalenza del primo giudicato sul secondo (ma potrebbe essere mia ignoranza).

Certo che se chi arriva prima trascrive, il terzo acquista con la limitazione / liberazione del bene dal peso della servitù.

Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: martedì 3 luglio 2012 10:32
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?

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massim...@libero.it

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Jul 3, 2012, 8:04:18 AM7/3/12
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L'accertamento dei fatti è certamente il medesimo.

Ma da un punto di vista strettamente tecnico il petitum mediato del primo giudizio è la tutela del diritto di proprietà, nel secondo invece è l'affermazione dell'esistenza di una servitù.

L'assimilazione è più intuitiva che di stretto diritto.

Ma in ogni caso, sia che le cause fossero identiche sia che invece fossero semplicemente connesse, il provvedimento giusto era quello di riunione.

Nulla vieta che passi in giudicato prima la causa incardinata per seconda in ogni caso.


Nessuna delle due domande, ad ogni buon conto, è stata trascritta quindi l'esito rispetto ad un potenziale terzo sarebbe del tutto ininfluente.


----Messaggio originale----
Da: giovann...@teletu.it
Data: 03/07/2012 10.49
A: <leg...@googlegroups.com>
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massim...@libero.it

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Jul 3, 2012, 8:12:52 AM7/3/12
to leg...@googlegroups.com

Come ho risposto a Gianni, la mia idea è che non si tratti di cause uguali ma di connessione fra petita e cause petendi.

In ogni caso, fosse identità di cause o connessione il provvedimento giusto era la riunione, ma tant'è, la scelta è stata presa...


Vince chi arriva primo, giusto, ma potrebbe arrivare prima anche la causa incardinata per seconda, oppure nulla vieta che in grado di appello vengano riunite.


Direi che per il primo grado ognuna proseguirà per fatti suoi.




----Messaggio originale----
Da: enrico...@libero.it
Data: 03/07/2012 10.31

A: <leg...@googlegroups.com>
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Avv. Massimo Billi

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Jul 3, 2012, 7:07:50 AM7/3/12
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No la persona che mi ha sottoposto il caso ha fatto opposizione all'archiviazione, si è tenuta l'udienza camerale e il GIP ha comunque confermato l'archiviazione qualificando il fatto in modo difforme rispetto alla realtà documentale prodotta.

avv. Massimiliano De Filippis

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Jul 5, 2012, 11:20:22 AM7/5/12
to leg...@googlegroups.com
La situazione non cambia.
Saluti.
avv. Massimiliano De Filippis
-----Messaggio Originale-----
Data invio: martedì 3 luglio 2012 13.07
Oggetto: Re: [legalit] Per penalisti: decreto di archiviazione errato
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