----Messaggio originale----
Da: massim...@libero.it
Data: 27-giu-2012 17.34
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
Salve colleghi,
già in passato ho letto diverse discussioni in materia di servitù prediali in questo forum.
Ma non credo sia mai stato affrontato il seguente probleme.
Espongo in sintesi
Tizio chiama in giudizio Sempronio in una azione reale perché venga dichiarata l'inesistenza di una servitù prediale.
In diverso e successivo giudizio pendente presso il medesimo tribunale viene introdotta una diversa causa con cui Sempronio cita in giudizio tizio perché venga dichiarata la sussistenza della medesima servitù e si chiede anche la trascrizione della setenza.
I giudizi vengono riuniti, si sospendono o procedono ognuno per fatti suoi?
A vostro parere ci sono limiti di improponibilità circa la seconda domanda?
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
Vorrei inserirmi nella discussione portando il mio contributo.
A mio parere c'è identità di cause, quindi litispendenza. Le due cause non sono meramente connesse, ma addirittura identiche, poiché identici sono i soggetti, è identica è la questione giuridica, ovvero quell'unica servitù prediale che da uno viene reclamata, dall'altro negata. Quindi non sarei d'accordo neppure di parlare di riconvenzionale, parlerei piuttosto di mera opposizione, cioè di domanda contraria. Pertanto il giudice successivamente adito dovrebbe pronunciare la litispendenza e credo anche ordinare la trasmissione del fascicolo al giudice preventivamente adito (caso mai le risultanze processuali del secondo processo possano avere una qualche rilevanza per il primo -non vedo preclusioni in proposito).
Ribadisco che la trascrizione a rilevanza solo ai fini dell'opponibilità ai terzi della sentenza passata in giudicato, e non ai fini di decidere quale sia la causa "principale".
Avvocato enricogorini
-
avvocato enrico gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: sabato 30 giugno 2012 10:43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
si ma quid juris a proposito della mia prospettazione ? (vd sotto)
avv.Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: lunedì 2 luglio 2012 15:37
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
-----Messaggio Originale-----Data invio: martedì 3 luglio 2012 9.16Oggetto: [legalit] Per penalisti: decreto di archiviazione errato
A vostro avviso un decreto di archiviazione emesso dal GIP in cui sono completamente sbagliati i presupposti (tipo si esclude la calunnia quando vi sono delle prove scritte provenienti dall'indagato in tal senso) è ricorribile per Cassazione oppure la tassatività dei motivi ex art. 409 c.p.p. lo rende inoppugnabile?
Io pensavo al ricorso Straordinario per Cassazione ex 111 cost. ma non essendo del ramo accetto qualsiasi suggerimento.
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Scusa ma davvero non capisco !
Tizio con la causa A vuole accertare che una determinata servitù invocata da Sempronio non sussiste (azione negatoria); Sempronio, di converso, con la causa B vuole accertare che quella servitù invece sussiste (azione confessorie). L'uno vuole accertare la sussistenza di un fatto giuridico, l'altro vuole accertare la non sussistenza dello stesso fatto giuridico. Una domanda è esattamente la confutazione dell'altra, in perfetta specularità. La causa petendi è la medesima, e consiste nell'accertamento di una servitù, o nel suo rigetto. La litispendenza dinanzi allo stesso giudice comporta esattamente gli effetti che dici tu, ovvero la riunione dei procedimenti. Il giudice ha sbagliato clamorosamente a mandare avanti due procedimenti sulla stessa identica questione, perché, come tu hai già osservato, tenerli distinti significa tollerare l'ipotesi di contrasto fra sentenze, ma a quel punto, secondo i principi generali, "vince chi arriva primo", perché giudicato che si forma per primo è quello che prevale sul secondo. Che senso ha mandare avanti due processi di cui uno è destinato a essere coperto dal giudicato dell'altro ? Forse si potrebbe risolvere subito facendo un'apposita istanza al giudice per la revoca delle ordinanze di prosieguo; chi è stato capace di creare il pateracchio, sarà anche capace di rimediarlo
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimo Billi
Inviato: lunedì 2 luglio 2012 19:01
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
Espongo in sintesi
Tizio chiama in giudizio Sempronio in una azione reale perché venga dichiarata l'inesistenza di una servitù prediale.
In diverso e successivo giudizio pendente presso il medesimo tribunale viene introdotta una diversa causa con cui Sempronio cita in giudizio tizio perché venga dichiarata la sussistenza della medesima servitù e si chiede anche la trascrizione della setenza.
I giudizi vengono riuniti, si sospendono o procedono ognuno per fatti suoi?
A vostro parere ci sono limiti di improponibilità circa la seconda domanda?
)
Mi inserisco per spendere i miei due centesimi.
Ricordo a me stesso che la domanda di rigetto è sempre una domanda di accertamento negativo.
Ergo trattasi di due cause identiche nel petitum, nella causa petendi e nei soggetti.
Sono d’accordissimo con Enrico a parte la prevalenza del primo giudicato sul secondo (ma potrebbe essere mia ignoranza).
Certo che se chi arriva prima trascrive, il terzo acquista con la limitazione / liberazione del bene dal peso della servitù.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Enrico Gorini
Inviato: martedì 3 luglio 2012 10:32
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
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L'accertamento dei fatti è certamente il medesimo.
Ma da un punto di vista strettamente tecnico il petitum mediato del primo giudizio è la tutela del diritto di proprietà, nel secondo invece è l'affermazione dell'esistenza di una servitù.
L'assimilazione è più intuitiva che di stretto diritto.
Ma in ogni caso, sia che le cause fossero identiche sia che invece fossero semplicemente connesse, il provvedimento giusto era quello di riunione.
Nulla vieta che passi in giudicato prima la causa incardinata per seconda in ogni caso.
Nessuna delle due domande, ad ogni buon conto, è stata trascritta quindi l'esito rispetto ad un potenziale terzo sarebbe del tutto ininfluente.
----Messaggio originale----
Da: giovann...@teletu.it
Data: 03/07/2012 10.49
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
Come ho risposto a Gianni, la mia idea è che non si tratti di cause uguali ma di connessione fra petita e cause petendi.
In ogni caso, fosse identità di cause o connessione il provvedimento giusto era la riunione, ma tant'è, la scelta è stata presa...
Vince chi arriva primo, giusto, ma potrebbe arrivare prima anche la causa incardinata per seconda, oppure nulla vieta che in grado di appello vengano riunite.
Direi che per il primo grado ognuna proseguirà per fatti suoi.
----Messaggio originale----
Da: enrico...@libero.it
Data: 03/07/2012 10.31
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: R: R: R: [legalit] Actio negatoria e actio confessoria servitutis: riunione, sospensione o inammissibilità?
-----Messaggio Originale-----
Data invio: martedì 3 luglio 2012 13.07Oggetto: Re: [legalit] Per penalisti: decreto di archiviazione errato