[legalit] assegno a garanzia

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avv.rober...@tiscali.it

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Apr 17, 2010, 3:25:08 AM4/17/10
to leg...@googlegroups.com

sono Marco Simone ,sono un praticante abilitato e chiedo a chi è più esperto un aiuto.

Un mio cliente , tra i primi..,concede in locazione un'immobile e si fa consegnare un assegno,senza data,pari a sei mensilità,a garanzia
del pagamento dei canoni di locazione.
Rilascia al conduttore una ricevuta ,nella quale dichiara di ricevere l'assegno a garazia di eventuali canoni non corrisposti e si
obbliga a restituire ,in caso di utilizzo,le somme eccedenti la morosità.

Il conduttore è attualmente moroso di un canone e ha dichiarato di voler recedere senza preavviso dal contratto ,quindi immediatamente,a
motivo che secondo lui,l'immobile non è idoneo all'uso convenuto.

Ora a prescindere dallea validità delle ragioni che giustificherebbero il recesso immediato,il punto di riflessione è questo : se il mio
cliente incassasse l'assegno a fronte della morosità pregressa e del mancato preavviso si comporterebbe in modo legittimo?e se in caso di
scopertura lo facesse protestare?

Marco Simone



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Peter Lewis Geti

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Apr 17, 2010, 3:55:00 AM4/17/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Marco,

bella bega...
soprattutto attenzione, perchè si rischia di fare veramente del danno
al conduttore protestandogli l'assegno.

Andando con i piedi di piombo.
E tralasciando la questione sui motivi del recesso del conduttore (è
senz'altro più conveniente trovare un accordo e lasciarlo andare,
piuttosto che rischiare di tenersi una persona che 1. non pagherebbe e
2. potrebbe volersi rivalere sull'immobile danneggiandolo).

Ragionerei così:
- l'assegno è stato rilasciato a garanzia di eventuali canoni non pagati
- è stata inviata una diffida al conduttore dicendogli "pagami, se non
lo fai entro X giorni procederò per tutelarmi anche provvedendo
all'incasso dell'assegno che mi hai dato a garanzia". Così il
conduttore è preparato all'eventuale riscossione dell'assegno e sa che
il locatore potrà agire giudizialmente (magari con un decreto
ingiuntivo).
- attenzione: il locatore diventerà debitore del conduttore per le
somme relative alle ulteriori mensilità non riscosse. Mi spiego: 6
mensilità coperte dall'assegno, detratte - diciamo - 2 : le altre
quattro restanti? dovrebbero essere restituite? cosa dice il
contratto?

Certo la "correttezza" del locatore che ti propongo sconta un elemento
fondamentale: la pazienza dello stesso, magari troppo indispettito
dalla situazione per voler ancora aspettare.

Buon fine settimana
Peter

2010/4/17 avv.rober...@tiscali.it <avv.rober...@tiscali.it>:
--
Peter Lewis Geti

Marco Pescarollo

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Apr 17, 2010, 4:49:26 AM4/17/10
to leg...@googlegroups.com

Causa avverse condizioni meteo il motogiro di oggi non si terrà

Propongo di spostarlo tra un mese occasione in cui andremo a Vignola a
festeggiare la fatica editoriale di Tiziano accompagnata da una fetta di
ottima Torta Barozzi.

Buon fine settimana a tutti

Marco Pescarollo

Raffaele Boccia

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Apr 17, 2010, 4:55:08 AM4/17/10
to leg...@googlegroups.com
aggiungo solo che il patto di garanzia è nullo per contrarietà a norme
imperative, per cui puoi tranquillamente porlo all'incasso.
Certo, per opportunità, anch'io inviterei prima il conduttore al pagamento
bonario.
cordialmente

Raffaele Boccia

f.zannini

unread,
Apr 18, 2010, 3:12:14 AM4/18/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo me ha ragione Raffaele in relazione all'art.lo 79 legge 392 però non
comprendo la conclusione del ragionamento di raffaele che è errata perché
vale il contrario...se il patto è nullo non devi porre all'incasso l'assegno
rilasciato in garanzia....per mia esperienza personale mi sono sempre ben
guardato dal consigliare il cliente a porre all'incasso l'assegno con rischi
anche di denuncia penale....
Saluti ferdinando

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Raffaele Boccia
Inviato: sabato 17 aprile 2010 10.55
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] assegno a garanzia

avv.rober...@tiscali.it

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Apr 18, 2010, 3:28:15 AM4/18/10
to leg...@googlegroups.com
la conclusione del ragionamento di Raffaele deriva d queste considerazioni,almeno credo..:
ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post- datazione ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera
funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comportano soltanto la
nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di
credito, sia e di conseguenza che il creditore può esigere immediatamente il suo pagamento, sia e conseguentemente che – come già
anticipato- l'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia, non diversamente da quello regolarmente datato, deve
considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con
il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del
25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime precedenti Conformi: N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991).
Marco Simone

----Messaggio originale----
Da: f.za...@infinito.it
Data: 18/04/2010 9.12
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: R: [legalit] assegno a garanzia

f.zannini

unread,
Apr 18, 2010, 3:43:51 AM4/18/10
to leg...@googlegroups.com
Scusami ma cosa centra la postdatazione, nel tuo messaggio iniziale non era
scritto che l'assegno era posta datato era scritto senza data, anche perché
sarebbe fesso il locatore che si fa rilasciare un assegno postdatato, per
cui cosa c'entra la postdatazione? A mio parere il patto è nullo perché
realizza un vantaggio al locatore espressamente vietato dall'art.lo 79 /
392/78 perché ovviamente il rilascio di un assegno a garanzia di sei mesi
di affitto non è previsto dalla legge sulle locazioni...

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
avv.rober...@tiscali.it
Inviato: domenica 18 aprile 2010 9.28
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] assegno a garanzia

Peter Lewis Geti

unread,
Apr 18, 2010, 4:14:44 AM4/18/10
to leg...@googlegroups.com
Il patto di garanzia è senz'altro nullo.

Di conseguenza scrivere due righe al conduttore è la sola azione da compiere.

Tuttavia un assegno (non datato) è stato comunque rilasciato ai fini del pagamento di 6 mensilità del canone.
Procedere al suo incasso, fatta salva la ripetizione dell'indebito per le altre somme che non vanno a coprire il canone, è inaccettabile?
Nemmeno "informando" il conduttore?

Peter

2010/4/18 f.zannini <f.za...@infinito.it>
Scusami ma cosa centra la postdatazione, nel tuo messaggio iniziale non era
scritto che l'assegno era posta datato era scritto senza data, anche perché
sarebbe fesso il locatore che si fa rilasciare un assegno postdatato, per
cui cosa c'entra la postdatazione? A mio parere il patto è nullo perché
realizza un vantaggio al locatore espressamente vietato dall'art.lo 79 /
392/78  perché ovviamente il rilascio di un assegno a garanzia di sei mesi
di affitto non è previsto dalla legge sulle locazioni...
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
avv.rober...@tiscali.it
Inviato: domenica 18 aprile 2010 9.28
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] assegno a garanzia



--
Peter Lewis Geti

avv.rober...@tiscali.it

unread,
Apr 18, 2010, 4:17:27 AM4/18/10
to leg...@googlegroups.com
assegno post datato o a garanzia o regolarmente datato,nella fattispecie è a garanzia ma era un caso di scuola,la giurisprudenza vuole che
il patto sia nullo per contrarietà alle norme imperativea tutela della regolare circolaziione dei crediti,ma il titolo di credito è
pienamente efficace e pertanto regolarmente negoziabile.
almeno mi pare
MArco Simone

----Messaggio originale----
Da: f.za...@infinito.it
Data: 18/04/2010 9.43

Raffaele Boccia

unread,
Apr 19, 2010, 5:39:59 AM4/19/10
to leg...@googlegroups.com
se l'assegno è senza data, si può incassare.
Se il conduttore si presenta e, invocando la scrittura privata, afferma che
è stato emesso a garanzia,
ebbene, come detto, il relativo patto è nullo e ugualmente si può
incassarlo.
diversa poi è la questione se quelle somme siano o meno dovute.
ciao

Luca Turinelli

unread,
Apr 20, 2010, 6:55:10 AM4/20/10
to legalit
Io mi sto occupando di una difesa penale: appropriazione indebita per
aver posto all'incasso un assegno dato in garanzia. .... non vi dico
altro!
Odio gli assegni e sconsiglio al massimo l'abitudine diffusissima di
emetterli post datati!!! Questo per principio (sto volutamente
generalizzando).
Una collega si occupa dell'aspetto civilistico della questione: messo
l'assegno all'incasso (quello per cui pende il penale) è risultato
ovviamente cabriolet puro!
Da li ha proceduto con precetto su titolo. Controparte si oppone al
precetto dicendo che non c'era titolo per incassarlo .... siamo in
giudizio, ma pare che il GI si sia convinto della tesi avversaria...



On 19 Apr, 11:39, "Raffaele Boccia" <raffaele.boc...@libero.it> wrote:
> se l'assegno è senza data, si può incassare.
> Se il conduttore si presenta e, invocando la scrittura privata, afferma che
> è stato emesso a garanzia,
> ebbene, come detto, il relativo patto è nullo e ugualmente si può
> incassarlo.
> diversa poi è la questione se quelle somme siano o meno dovute.
> ciao
> Raffaele Boccia
>
> ----- Original Message -----
> From: <avv.robertocaste...@tiscali.it>
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Sent: Sunday, April 18, 2010 10:17 AM
> Subject: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> assegno post datato o a garanzia o regolarmente datato,nella fattispecie è a
> garanzia ma era un caso di scuola,la giurisprudenza vuole che
> il patto sia  nullo per contrarietà alle norme imperativea tutela della
> regolare circolaziione dei crediti,ma il titolo di credito è
> pienamente efficace e pertanto regolarmente negoziabile.
> almeno mi pare
> MArco Simone
>
> ----Messaggio originale----
> Da: f.zann...@infinito.it
> Data: 18/04/2010 9.43
> A: <leg...@googlegroups.com>
> Ogg: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> Scusami ma cosa centra la postdatazione, nel tuo messaggio iniziale non era
> scritto che l'assegno era posta datato era scritto senza data, anche perché
> sarebbe fesso il locatore che si fa rilasciare un assegno postdatato, per
> cui cosa c'entra la postdatazione? A mio parere il patto è nullo perché
> realizza un vantaggio al locatore espressamente vietato dall'art.lo 79 /
> 392/78  perché ovviamente il rilascio di un assegno a garanzia di sei mesi
> di affitto non è previsto dalla legge sulle locazioni...
>
> -----Messaggio originale-----
> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
> avv.robertocaste...@tiscali.it
> Inviato: domenica 18 aprile 2010 9.28
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> la conclusione del ragionamento di Raffaele deriva d queste
> considerazioni,almeno credo..:
> ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post- datazione
> ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera
> funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono di per sè la
> nullità dell'assegno bancario, ma comportano soltanto la
> nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela
> della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di
> credito, sia e di conseguenza che il creditore può esigere immediatamente il
> suo pagamento, sia e conseguentemente che – come già
> anticipato- l'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia,
> non diversamente da quello regolarmente datato, deve
> considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento
> al momento stesso della sua emissione, che si identifica con
> il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella
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> 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime precedenti
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