Io mi sto occupando di una difesa penale: appropriazione indebita per
aver posto all'incasso un assegno dato in garanzia. .... non vi dico
altro!
Odio gli assegni e sconsiglio al massimo l'abitudine diffusissima di
emetterli post datati!!! Questo per principio (sto volutamente
generalizzando).
Una collega si occupa dell'aspetto civilistico della questione: messo
l'assegno all'incasso (quello per cui pende il penale) è risultato
ovviamente cabriolet puro!
Da li ha proceduto con precetto su titolo. Controparte si oppone al
precetto dicendo che non c'era titolo per incassarlo .... siamo in
giudizio, ma pare che il GI si sia convinto della tesi avversaria...
On 19 Apr, 11:39, "Raffaele Boccia" <
raffaele.boc...@libero.it> wrote:
> se l'assegno è senza data, si può incassare.
> Se il conduttore si presenta e, invocando la scrittura privata, afferma che
> è stato emesso a garanzia,
> ebbene, come detto, il relativo patto è nullo e ugualmente si può
> incassarlo.
> diversa poi è la questione se quelle somme siano o meno dovute.
> ciao
> Raffaele Boccia
>
> ----- Original Message -----
> From: <
avv.robertocaste...@tiscali.it>
> To: <
leg...@googlegroups.com>
> Sent: Sunday, April 18, 2010 10:17 AM
> Subject: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> assegno post datato o a garanzia o regolarmente datato,nella fattispecie è a
> garanzia ma era un caso di scuola,la giurisprudenza vuole che
> il patto sia nullo per contrarietà alle norme imperativea tutela della
> regolare circolaziione dei crediti,ma il titolo di credito è
> pienamente efficace e pertanto regolarmente negoziabile.
> almeno mi pare
> MArco Simone
>
> ----Messaggio originale----
> Da:
f.zann...@infinito.it
> Data: 18/04/2010 9.43
> A: <
leg...@googlegroups.com>
> Ogg: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> Scusami ma cosa centra la postdatazione, nel tuo messaggio iniziale non era
> scritto che l'assegno era posta datato era scritto senza data, anche perché
> sarebbe fesso il locatore che si fa rilasciare un assegno postdatato, per
> cui cosa c'entra la postdatazione? A mio parere il patto è nullo perché
> realizza un vantaggio al locatore espressamente vietato dall'art.lo 79 /
> 392/78 perché ovviamente il rilascio di un assegno a garanzia di sei mesi
> di affitto non è previsto dalla legge sulle locazioni...
>
> -----Messaggio originale-----
> Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:
leg...@googlegroups.com] Per conto di
>
avv.robertocaste...@tiscali.it
> Inviato: domenica 18 aprile 2010 9.28
> A:
leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: [legalit] assegno a garanzia
>
> la conclusione del ragionamento di Raffaele deriva d queste
> considerazioni,almeno credo..:
> ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post- datazione
> ovvero l’accordo tra traente e beneficiario sulla mera
> funzione di garanzia dell’assegno bancario emesso non inducono di per sè la
> nullità dell'assegno bancario, ma comportano soltanto la
> nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela
> della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di
> credito, sia e di conseguenza che il creditore può esigere immediatamente il
> suo pagamento, sia e conseguentemente che – come già
> anticipato- l'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia,
> non diversamente da quello regolarmente datato, deve
> considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento
> al momento stesso della sua emissione, che si identifica con
> il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella
> disponibilità del prenditore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7135 del
> 25/05/2001; Cass. sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039; Massime precedenti
> Conformi: N. 3818 del 1979; Cass. N. 5278 del 1991).
> Marco Simone
>
> ----Messaggio originale----
> Da:
f.zann...@infinito.it
> 2010/4/17
avv.robertocaste...@tiscali.it <
avv.robertocaste...@tiscali.it>:
>
> > sono Marco Simone ,sono un praticante abilitato e chiedo a chi è più
> > esperto un aiuto.
>
> > Un mio cliente , tra i primi..,concede in locazione un'immobile e si fa
> > consegnare un assegno,senza data,pari a sei mensilità,a garanzia
> > del pagamento dei canoni di locazione.
> > Rilascia al conduttore una ricevuta ,nella quale dichiara di ricevere
> > l'assegno a garazia di eventuali canoni non corrisposti e si
> > obbliga a restituire ,in caso di utilizzo,le somme eccedenti la morosità.
>
> > Il conduttore è attualmente moroso di un canone e ha dichiarato di voler
> > recedere senza preavviso dal contratto ,quindi immediatamente,a
> > motivo che secondo lui,l'immobile non è idoneo all'uso convenuto.
>
> > Ora a prescindere dallea validità delle ragioni che giustificherebbero il
> > recesso immediato,il punto di riflessione è questo : se il mio
> > cliente incassasse l'assegno a fronte della morosità pregressa e del
> > mancato preavviso si comporterebbe in modo legittimo?e se in caso di
> > scopertura lo facesse protestare?
>
> > Marco Simone
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