In un caso analogo che ho seguito il ctp nonostante il decreto di liquidazione non ha ricevuto alcuna somma.
Preciso che trattasi di procedimento concluso senza soccombenza tra le parti.
Dunque siccome le spese del ctp sono prenotate a debito e non anticipate dallo stato (come invece avviene per il compenso del difensore che viene sempre pagato) le stesse potrebbero essere liquidate solo in caso di soccombenza della controparte e in tal caso lo Stato le andrebbe a recuperare da quest'ultima.
E’ un annoso problema
Mi vengono in mente due soluzioni:
Una ipotesi potrebbe essere quella di chiedere al Giudice che modifichi il precedente provvedimento istruttorio ponendo provvisoriamente la spesa a carico di controparte
L’altra è quella di andare in cancelleria penale del tribunale e chiedere gli elenchi dei traduttori e interpreti d’ufficio e nominarne uno di quelli
Avv. Marco Pescarollo treviso
Il giorno 16 febbraio 2012 10:39, Avv. Emilio Curci <emili...@emiliocurci.net> ha scritto:
In un caso analogo che ho seguito il ctp nonostante il decreto di liquidazione non ha ricevuto alcuna somma.
E non la riceverà mai o non l'ha semplicemente ancora ricevuta? Nel primo caso, che senso ha il decreto di liquidazione, non doveva il giudice rigettarlo per carenza di interesse?
Preciso che trattasi di procedimento concluso senza soccombenza tra le parti.Procedimento istruttorio o di merito conclusosi con la compensazione delle spese?Dunque siccome le spese del ctp sono prenotate a debito e non anticipate dallo stato (come invece avviene per il compenso del difensore che viene sempre pagato) le stesse potrebbero essere liquidate solo in caso di soccombenza della controparte e in tal caso lo Stato le andrebbe a recuperare da quest'ultima.Il problema come accennato sono tutti quei procedimenti in cui per la loro struttura è esclusa in re ipsa una condanna alle spese, che sono poi quelli dove per lo più viene nominato un CTU, quindi gli accertamenti tecnici preventivi (696 e 696bis cpc). In quei casi, il ctu che deve fare sperare che il cliente instauri il giudizio di merito e che questo si concluda con una condanna dell'avversario alle spese sia della fase di merito che di quella istruttoria anteriore, per poter poi presentare la sua istanza di liquidazione?
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