onorari ctp della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

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lory...@hotmail.it

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Feb 16, 2012, 4:31:06 AM2/16/12
to legalit
Gentili Colleghi,

avete esperienze in merito?

Il Giudice, nonostante CTU positiva, accogliendo una eccezione di
controparte in sede di discussione, mi ha ordinato la traduzione
giurata di una significativa quantità di documentazione medica (è un
procedimento per la concessione di una ind. di accompagnamento)
prodotta all'atto del deposito del ricorso e relativa a periodi in cui
il ricorrente era ricoverato all'estero.
Al momento non trovo un traduttore disposto a farla proprio perchè si
tratta di gratuito patrocinio nè il ricorrente avrebbe la
disponibilità economica per affrontare tale spesa. Mi chiedono come e
quando verranno pagati.. Di seguito allego i due articoli di
riferimento del T.U. 115/2002. A tal proposito, sapete nello specifico
come funziona la prenotazione a debito?
Grazie a chiunque vorrà rispondermi e darmi chiarimenti.




ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del
consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e
al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle
spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito,
altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario; (1)
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del
Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo
contabile (2);
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere
a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma
1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario
del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di
transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte
a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa
parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo
svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi
previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a
sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli
appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte
relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si
svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai,
a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le
spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi
ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti
del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la
distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i
diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta di parte.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Parole soppresse dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Tiziano Solignani

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Feb 16, 2012, 4:37:41 AM2/16/12
to leg...@googlegroups.com
A me sta capitando proprio in questo periodo una situazione simile, dove ho fatto un 696 bis con CTU medica per una cliente in regime di patrocinio gratuito.

Appunto queste spese non sono anticipate dallo Stato, ma prenotate a debito.

Credo che significhi, ma non lo prendere per certo, che vengono pagate dallo Stato solo se il CTU non riesce a recuperarle dalla controparte, cosa che peraltro nei procedimenti di istruzione preventiva è esclusa in re ipsa dal momento che non si concludono con una sentenza.

Quindi credo che sia il CTU, se il suo compenso sarà posto a carico della parte ammessa al patrocinio e non dell'altra, sia il CTP siano poi pagati dallo Stato, presentando istanza di liquidazione una volta terminato il loro compito.

Chiaramente quasi nessuno vuole assumere incarichi del genere, così come non tutti gli avvocati sono disposti a seguire clienti in regime di gp.

Per maggiori chiarimenti, puoi chiedere al presidente di Anvag, associazione di cui faccio parte da molti anni, avv. Nicola Iannello, trovi tutto ricercando con google.

Se vuoi, una volta che avrò visto come sarà andata nel mio caso potrò aggiornarvi.

E naturalmente anche per queste liquidazioni ci sono i noti problemi di cui al d.l. 1/2012, ma credo che i giudici se ne fregheranno e continueranno ad applicare le vecchie tariffe magari cambiando solo la formula.

Avv. Emilio Curci

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Feb 16, 2012, 4:39:08 AM2/16/12
to legalit
In un caso analogo che ho seguito il ctp nonostante il decreto di liquidazione non ha ricevuto alcuna somma.
Preciso che trattasi di procedimento concluso senza soccombenza tra le parti.
Dunque siccome le spese del ctp sono prenotate a debito e non anticipate dallo stato (come invece avviene per il compenso del difensore che viene sempre pagato) le stesse potrebbero essere liquidate solo in caso di soccombenza della controparte e in tal caso lo Stato le andrebbe a recuperare da quest'ultima.


--
Avv. Emilio Curci
Studio Legale Curci & Genovese
Via Putignani, 267 70122 BARI - Via Di Giura, 93 85100 POTENZA
Tel: 0802072068 Fax: 0804073110 skype: emiliocurci
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Avv. Emilio Curci

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Feb 16, 2012, 4:41:31 AM2/16/12
to legalit
Anche nel mio caso si trattava di un 696 bis e dunque senza statuizione sulle spese
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Avv. Emilio Curci
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From: Tiziano Solignani <soli...@solignani.it>
Date: Thu, 16 Feb 2012 10:37:41 +0100
Subject: Re: [legalit] onorari ctp della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Tiziano Solignani

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Feb 16, 2012, 4:47:35 AM2/16/12
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 16 febbraio 2012 10:39, Avv. Emilio Curci <emili...@emiliocurci.net> ha scritto:
In un caso analogo che ho seguito il ctp nonostante il decreto di liquidazione non ha ricevuto alcuna somma.

E non la riceverà mai o non l'ha semplicemente ancora ricevuta? Nel primo caso, che senso ha il decreto di liquidazione, non doveva il giudice rigettarlo per carenza di interesse?
 
Preciso che trattasi di procedimento concluso senza soccombenza tra le parti.

Procedimento istruttorio o di merito conclusosi con la compensazione delle spese?

Dunque siccome le spese del ctp sono prenotate a debito e non anticipate dallo stato (come invece avviene per il compenso del difensore che viene sempre pagato) le stesse potrebbero essere liquidate solo in caso di soccombenza della controparte e in tal caso lo Stato le andrebbe a recuperare da quest'ultima.

Il problema come accennato sono tutti quei procedimenti in cui per la loro struttura è esclusa in re ipsa una condanna alle spese, che sono poi quelli dove per lo più viene nominato un CTU, quindi gli accertamenti tecnici preventivi (696 e 696bis cpc). In quei casi, il ctu che deve fare sperare che il cliente instauri il giudizio di merito e che questo si concluda con una condanna dell'avversario alle spese sia della fase di merito che di quella istruttoria anteriore, per poter poi presentare la sua istanza di liquidazione?


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

Avv. Marco Pescarollo

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Feb 16, 2012, 6:34:06 AM2/16/12
to leg...@googlegroups.com

E’ un annoso problema

 

Mi vengono in mente due soluzioni:

 

Una ipotesi potrebbe essere quella di chiedere al Giudice che modifichi il precedente provvedimento istruttorio ponendo provvisoriamente la spesa a carico di controparte

 

L’altra è quella di andare in cancelleria penale del tribunale e chiedere gli elenchi dei traduttori e interpreti d’ufficio e nominarne uno di quelli

 

Avv. Marco Pescarollo treviso

Avv. Emilio Curci

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Feb 16, 2012, 6:42:42 AM2/16/12
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 16 febbraio 2012 10:47, Tiziano Solignani <soli...@solignani.it> ha scritto:

Il giorno 16 febbraio 2012 10:39, Avv. Emilio Curci <emili...@emiliocurci.net> ha scritto:

In un caso analogo che ho seguito il ctp nonostante il decreto di liquidazione non ha ricevuto alcuna somma.

E non la riceverà mai o non l'ha semplicemente ancora ricevuta? Nel primo caso, che senso ha il decreto di liquidazione, non doveva il giudice rigettarlo per carenza di interesse?
 

credo che non la riceverà mai, perchè nel 696 bis non c'è una regolamentazione delle spese. Tra l'altro nel nostro caso abbiamo trovato un accordo senza dare seguito ad un giudizio di merito.


 
Preciso che trattasi di procedimento concluso senza soccombenza tra le parti.

Procedimento istruttorio o di merito conclusosi con la compensazione delle spese?

Dunque siccome le spese del ctp sono prenotate a debito e non anticipate dallo stato (come invece avviene per il compenso del difensore che viene sempre pagato) le stesse potrebbero essere liquidate solo in caso di soccombenza della controparte e in tal caso lo Stato le andrebbe a recuperare da quest'ultima.

Il problema come accennato sono tutti quei procedimenti in cui per la loro struttura è esclusa in re ipsa una condanna alle spese, che sono poi quelli dove per lo più viene nominato un CTU, quindi gli accertamenti tecnici preventivi (696 e 696bis cpc). In quei casi, il ctu che deve fare sperare che il cliente instauri il giudizio di merito e che questo si concluda con una condanna dell'avversario alle spese sia della fase di merito che di quella istruttoria anteriore, per poter poi presentare la sua istanza di liquidazione?


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

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Avv. Emilio Curci



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lory...@hotmail.it

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Feb 16, 2012, 10:10:39 AM2/16/12
to legalit
Grazie a tutti per le risposte: si spiega anche il perchè fino ad ora
nessun perito abbia accettato..
Condivido la soluzione del Collega Avv. Pescarollo, ed anzi pensavo di
fare così: una istanza nella quale chiedo che il Giudice, a modifica
del precedente provvedimento, considerato che c'è l'ammissione al
gratuito patrocinio e che il ricorrente non potrebbe comunque
permettersi la spesa della traduzione, nomini il perito in questione
con proprio provvedimento. Poi che decida lo stesso Giudice per le
spese (tenendo conto che c'è ammissione al g.p.). Che ne pensate?
In ogni caso, vi farò sapere come si conclude la vicenda.
Grazie per i vostri interventi, come sempre molto preziosi.

Avv. Lorenza Agati
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