Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Scusami collega a quali interpreti Ti riferisci?
A rigor logico il termine di decadenza o prescrizione di cui parla l’art 8 del DL 12.9.2014 n. 132 sono quelli dei diritti sostanziali che intendi far valere nelle varie forme in giudizio.
In buona sostanza qs norma la interpreterei in base all giurisprudenza creatasi per il 2943-2945 c.c.in materia di prescrizione e per la decadenza dal 2966 c.c
Avv. Marco Pescarollo
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"Avv. Giuseppe Romani" <avv.giuse...@gmail.com>: May 24 06:52AM -0700 |
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*Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza* |
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Ebbene a mio avviso decorso il termine dei 30 giorni, *la domanda |
giudiziale può essere intrapresa nell'ordinario termine decadenziale - se |
dieci anni...)* |
domanda giudiziale e quindi interrompe la prescrizione che inizia a |
giorni oppure dalla mancata accettazione (effetto sospensivo).* |
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