negoziazione assistita_ termine per proporre azione in giudizio

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Avv. Giuseppe Romani

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May 24, 2017, 9:52:45 AM5/24/17
to legalit
Vorrei sottoporvi questo quesito in tema di negoziazione assistita. 
Ho inviato richiesta di negoziazione assistita - non è pervenuta alcuna risposta nel termine di 30 giorni. 
Preciso che la richiesta si lega al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (reato), accertato in sede penale, e quindi non soggetto a termini di decadenza particolari (come nel caso di azione in materia di compravendita, appalto, etc...), se non chiaramente alla prescrizione. 

Mi chiedo: 

ci sono particolari termini decadenziali per proporre la domanda in giudizio dopo che la controparte ha rifiutato o, come nel mio caso, non ha risposto all'invito alla negoziazione, se non quelli relativi al diritto sotteso, se presenti? 
 
Si tratta dell'interpretazione dell'art. 8 della legge in materia che prevede: 

Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.



Ebbene a mio avviso decorso il termine dei 30 giorni, la domanda giudiziale può essere intrapresa nell'ordinario termine decadenziale - se esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione (due, cinque, dieci anni...)
Per di più l'invito alla negoziazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e quindi interrompe la prescrizione che inizia a decorrere, non dalla notifica, ma una volta trascorsi i termini di 30 giorni oppure dalla mancata accettazione (effetto sospensivo).

Ebbene, alcuni interpreti, non ho ancora trovato sentenze al riguardo in un senso o nell'altro, sostengono che l'art. 8 preveda che, a seguito di mancata risposta, dopo 30 giorni, decorrano ulteriori 30 giorni per esperire l'azione in giudizio, pena la decadenza dalla proposizione della medesima, secondo il dettato della legge.

Come la vedete Voi? 

Grazie anticipatamente per la disponibilità

Giuseppe

Avv. Marco Pescarollo

unread,
May 25, 2017, 7:04:32 AM5/25/17
to leg...@googlegroups.com

Scusami collega a quali interpreti Ti riferisci?

 

A rigor logico il termine di decadenza o prescrizione di cui parla l’art 8 del DL 12.9.2014 n. 132 sono quelli dei diritti sostanziali che intendi far valere nelle varie forme in giudizio.

 

In buona sostanza qs norma la interpreterei in base all giurisprudenza creatasi per il 2943-2945 c.c.in materia di prescrizione e per la decadenza dal 2966 c.c

 

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Avv. Marco Pescarollo

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Vorrei sottoporvi questo quesito in tema di negoziazione assistita.
Ho inviato richiesta di negoziazione assistita - non è pervenuta alcuna
risposta nel termine di 30 giorni.
Preciso che la richiesta si lega al risarcimento del danno derivante da
fatto illecito (reato), accertato in sede penale, e quindi non soggetto a
termini di decadenza particolari (come nel caso di azione in materia di
compravendita, appalto, etc...), se non chiaramente alla prescrizione.
 
Mi chiedo:
 
ci sono particolari termini decadenziali per proporre la domanda in giudizio
dopo che la controparte ha rifiutato o, come nel mio caso, non ha risposto
all'invito alla negoziazione, se non quelli relativi al diritto sotteso, se
presenti?

Si tratta dell'interpretazione dell'art. 8 della legge in materia che
prevede:
 

*Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza*


 
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione
di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si
producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla
stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito
e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1,
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine
ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
 
 

Ebbene a mio avviso decorso il termine dei 30 giorni, *la domanda

giudiziale può essere intrapresa nell'ordinario termine decadenziale - se
esistente - e, comunque, entro il termine di prescrizione (due, cinque,

dieci anni...)*
*Per di più l'invito alla negoziazione produce gli stessi effetti della

domanda giudiziale e quindi interrompe la prescrizione che inizia a
decorrere, non dalla notifica, ma una volta trascorsi i termini di 30

giorni oppure dalla mancata accettazione (effetto sospensivo).*


 
Ebbene, alcuni interpreti, non ho ancora trovato sentenze al riguardo in un
senso o nell'altro, sostengono che l'art. 8 preveda che, a seguito di
mancata risposta, dopo 30 giorni, decorrano ulteriori 30 giorni per
esperire l'azione in giudizio, pena la decadenza dalla proposizione della
medesima, secondo il dettato della legge.
 
Come la vedete Voi?
 
Grazie anticipatamente per la disponibilità
 
Giuseppe

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avv. M&Vdf

unread,
May 25, 2017, 10:35:41 AM5/25/17
to legalit
E' vero. Ne ho sentito parlare anche io.
Non ho approfondito ma ci sono state varie discussioni sul punto.
Per altro prima della negoziazione assistita ho fatto comunque la diffida e messa in mora a all'assicurazione il cui assicurato ha beneficiato in appello della prescrizione.
Mi domanda come sia possibile che l'assicurazione mi eccepisca in riscontro alla diffida addirittura la prescrizione.....
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