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giovedì 27 ottobre 2016 17:13
L'articolo a me sembra molto chiaro: il debitore è ope legis custode e il pignoramento deve essere iscritto non appena l'IVG fa apprensione del bene. Non vedo perché rinotificare il pignoramento, anche perché va trascritto nell'apposito registro pubblico, risultando così opponibile ai terzi.Peraltro l'atto di pignoramento è atto proprio dell'UG, io al suo posto non rieseguirei l'apposizione di un vincolo già disposto.Ecco il testo:"Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo".Insomma si tratta di aspettare o di fare in modo di incontrare il debitore a bordo del mezzo, in presenza della polizia.Cordiali saluti--
Avv. Gabriele Orlando
via G. Bonanno, 122
90143, Palermo
tel. 091/308872fax: 091/7777838skype: avv.g.orlando
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In realtà se si sceglie questa strada conviene avvisare comunque l'IVG dell'avvenuto pignoramento perché se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo scatta la denuncia direttamente dall'IVG.
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----Messaggio originale----
Da: "marika dolci" <marika....@gmail.com>
Data: 27/10/2016 19.33
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42496] Re: Iscrizione al ruolo Pignoramento veicolo ex art. 521 bis c.p.c. - Termine di efficacia
Ho addirittura notificato il pignoramento all'Ivg, poi ho inoltrato via pec copia del pignoramento alla Polizia stradale e agli organi di polizia locale (gli unici che ad essersi dimostrati collaborativi).Il tutto dopo aver spulciato varie indicazioni pubblicate su diversi di riferimento ( esempio: Ordini degli Avvocati di Brescia - indicazione del G.E.), ed aver contattato la cancelleria dove dovrò iscrivere a ruolo....Purtroppo sono arrivata alla conclusione che non v'è uniformità di applicazione della norma e molta confusione!Per questa ragione mi sono rivolta alla lista.Quindi riassumendo.... l'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rifiutata in caso di mancata allegazione della comunicazione dell'IVG.La sentenza emessa dal G.E. di Padova 25.08.2015 mi pare utile e significativa (pubblicata su il caso.it).Credo che seguirò l'esempio: iscrizione a ruolo (senza versamento del c.u. che integrerò quando depositerò istanza di assegnazione/vendita) + deposito istanza sostituzione del custode.Che ne dite?Ringrazio per i contributi ricevuti ed auguro una buona serata!
____________________________________________________________________________________________________Avv. Marika Dolci46041 ASOLA (MN) - Via Giovanni Da Asola n. 6telefono e fax 0376/72.93.00 cell. 328/32.39.584Questo messaggio può contenere informazioni di carattere estremamente riservato e confidenziale. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo, per qualunque fine, del contenuto del presente messaggio, così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. Qualsivoglia utilizzo del contenuto di questo messaggio costituisce una violazione della Legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, oltre che dell'art. 616 del Codice penale.
Il giorno 27 ottobre 2016 18:03, Alessandro Pedone <in...@alpedone.net> ha scritto:
In realtà se si sceglie questa strada conviene avvisare comunque l'IVG dell'avvenuto pignoramento perché se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo scatta la denuncia direttamente dall'IVG.
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Grazie mille!
Mi sembra molto sensata.... peccato che il Tribunale in questione segua una diversa prassi...
Auguro buon fine-settimana a tutti e ringrazio per i preziosi contributi!
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