La contestazione cosa riguarda, solo la provenienza?
In teoria si potrebbe fare un indagine sul sistema informatico di colui che ha disconosciuto. Sempre in teoria, anche se l'ha cancellata magari c'è rimasta qualche traccia.. ma fare questi lavorio informatici può essere costoso, nn so se il gioco vale la candela,.
Certo potrebbe aver formattato (a fondo) il sistema, o averlo cambiato...
Ti segnalo qualche massima: la seconda sembra consentire un bilanciamento ed una certa, seppure limitata e libera, valutazione, anche perché ci verrebbe in aiuto l'art. 20 del CAD
Articolo 20.
Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. (60)
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21
> Trib. Torino Sez. lavoro, 12/02/2008
> In tema di prove documentali, la stampa di e-mail non va considerata alla stregua di una scrittura privata, trattandosi piuttosto di una riproduzione meccanica, ai sensi del 2712 c.c., che, una volta disconosciuta, non preclude alla parte che intende avvalersene di provarne la conformità, non ad un inesistente documento originale, ma al fatto ivi rappresentato.
> FONTI
> Massima redazionale, 2008
>
> I dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né del lavoro e dell'eventuale straordinario, né dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori.
> FONTI
> Lavoro nella Giur., 2007, 12, 1260
Potresti innescare una piccola "guerra" tra presunzioni: sempre prove sono...
Ciao, AB
_____________________________________ ____________________________________
Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it -
and...@pec.studiobuti.it
www.adrcenter.com www.studiobuti.it -
www.dirittomoderno.it
_______________________________________ _____________________________________