Disconoscimento di una mail tradizionale stampata e prodotta in giudizio

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gennar...@libero.it

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May 29, 2013, 8:07:34 AM5/29/13
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Egr. colleghi,
ho letto circa gli interventi e Vs. pareri sulla allegazione in giudizio della
mail-pec stampata.
Mi domando: in caso di disconoscimento della provenienza di una normale (o
classica) mail in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali sono le
Vs. esperienze in proposito ?
Partendo dal presupposto che tali mail non avrebbero valore di prova, come
operate nel prosieguo.
Ringrazio chi vorrà rispondere
Cordialità
Gennaro Izzo


Avv. Marco Ripa

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May 29, 2013, 11:39:26 AM5/29/13
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Ottenuta la provvisoria esecutività in un DI

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Andrea Buti (ADR)

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May 29, 2013, 11:45:37 AM5/29/13
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La contestazione cosa riguarda, solo la provenienza?
In teoria si potrebbe fare un indagine sul sistema informatico di colui che ha disconosciuto. Sempre in teoria, anche se l'ha cancellata magari c'è rimasta qualche traccia.. ma fare questi lavorio informatici può essere costoso, nn so se il gioco vale la candela,.

Certo potrebbe aver formattato (a fondo) il sistema, o averlo cambiato...

Ti segnalo qualche massima: la seconda sembra consentire un bilanciamento ed una certa, seppure limitata e libera, valutazione, anche perché ci verrebbe in aiuto l'art. 20 del CAD

Articolo 20.
Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. (60)
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21


> Trib. Torino Sez. lavoro, 12/02/2008
> In tema di prove documentali, la stampa di e-mail non va considerata alla stregua di una scrittura privata, trattandosi piuttosto di una riproduzione meccanica, ai sensi del 2712 c.c., che, una volta disconosciuta, non preclude alla parte che intende avvalersene di provarne la conformità, non ad un inesistente documento originale, ma al fatto ivi rappresentato.
> FONTI
> Massima redazionale, 2008
>
> I dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né del lavoro e dell'eventuale straordinario, né dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori.
> FONTI
> Lavoro nella Giur., 2007, 12, 1260

Potresti innescare una piccola "guerra" tra presunzioni: sempre prove sono...

Ciao, AB


_____________________________________ ____________________________________

Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 06 69380004 F 06 69190408 T 0737 630402 F 0737630395
andre...@adrcenter.com and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.adrcenter.com www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
_______________________________________ _____________________________________

RICCARDO SIMONE

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May 29, 2013, 11:45:46 AM5/29/13
to leg...@googlegroups.com
Io credo cha anche la mail ordinaria abbia un valore legale posto che vi è un indirizzo identificativo ed eventualmente, si potrebbe risalire anche all’indirizzo IP del mittente. Poi, come sappiamo, tutto è opinabile e decide sempre un’altro. esperienze dirette non è ho in tema di DI ma ne ho prodotte in cause ordinarie e  nessuno ha mai eccepito nulla.
 
Simone da Milano
 
Sent: Wednesday, May 29, 2013 5:39 PM
To: legalit
Subject: Re: [legalit] Disconoscimento di una mail tradizionale stampata e prodotta in giudizio
 

Ottenuta la provvisoria esecutività in un DI

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Il giorno 29/mag/2013 14:07, "gennar...@libero.it" <gennar...@libero.it> ha scritto:
Egr. colleghi,
ho letto circa gli interventi e Vs. pareri sulla allegazione in giudizio della
mail-pec stampata.
Mi domando: in caso di disconoscimento della provenienza di una normale (o
classica) mail in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali sono le
Vs. esperienze in proposito ?
Partendo dal presupposto che tali mail non avrebbero valore di prova, come
operate nel prosieguo.
Ringrazio chi vorrà rispondere
Cordialità
Gennaro Izzo


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Luca de Grazia

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May 29, 2013, 12:03:34 PM5/29/13
to leg...@googlegroups.com
mercoledì 29 maggio 2013 ore 18:03:02

A stretto rigore si dovrebbe produrre in giudizio l'originale informatico, sul quale si può eseguire anche una CTU
Cordiali saluti.

Luca de Grazia

avv. M&Vdf

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May 30, 2013, 8:37:38 AM5/30/13
to leg...@googlegroups.com, gennar...@libero.it
Come avevo anticipato questi post aumenteranno in modo esponenziale.
Io le ho prodotte più volte in sede di decreto ingiuntivo.
Intanto chiedo al caro Luca di spiegare meglio che cosa sia "l'originale informatico". Concretamente cosa si dovrebbe fare?:-)
Quanto al disconoscimento avrei da dire qualcosa, pur condividendo quanto detto da Andrea, sulla presunzione semplice aggiungendo che se la mail è una, è un conto, ma se le mail sono 5 o 10 o 20 il discorso cambia.
Bene è sufficiente di dire " si disconosce la mail prodotta da controparte"? oppure bisogna appunto disconoscere specificamente?
Io propendo per la seconda ipotesi. Non credo che un disconoscimento generico sia sufficiente.
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