14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (137) .
1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate (138) .
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale (139).
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma (140) .
3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (141).
4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
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hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" (http://legalit.solignani.it)
----- Original Message -----From: Valeria LaiSent: Thursday, July 21, 2011 1:16 PMSubject: [legalit] Ordine pagamento diretto assegno mantenimento
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"L'autonomia e l'originalità dell'istituto dell’ordine giudiziale di pagamento risulta non soltanto dalla sua funzione di alternativa sanzione per gli inadempimenti già verificatisi o di garanzia per prevenire quelli che, pur non essendosi ancora verificati, si ha ragione di temere, quanto soprattutto dalla non prevista partecipazione al procedimento del terzo debitore (datore di lavoro o committente) che, invece, è necessaria nell'espropriazione presso terzi.
Sennonché l'ordine di distrazione ex art.156 c.c., pur avente natura latamente espropriativa, non costituisce, secondo la dottrina maggioritaria titolo esecutivo verso il terzo estraneo al procedimento (Caferra, Ceccherino, Goldoni, Finocchiaro); si tratterebbe, dunque di un meccanismo che, ispirandosi alla cessione volontaria dei crediti ex art. 1260 e seg., c.c. (Cass., 7/7/1976, n. 2533 – Foro It., 1977, I, 704), avrebbe come suo effetto (quando sia stata notificata al debitore ceduto) non già di obbligarlo a pagare (rimanendo perfettamente libero di contestare l'esistenza o l'ammontare del suo debito), ma di conseguire la liberazione dal suo debito col pagamento eseguito alla persona indicata nell'atto notificatogli e di impedirgli il conseguimento di qualsiasi liberazione qualora paghi invece, nonostante la notifica, al creditore originario.
Ciò consentirebbe, nel caso in cui il terzo si rifiuti di adempiere, oltre all’ordinario pignoramento presso terzi, la chiamata nel processo ex art. 107 c.p.c. (Taranto), oppure l’azione civile per danni (Dogliotti, Carbone), ovvero l’azione penale ex art. 388 c.p. (De Filippis, Casaburi); isolatamente si sostiene, invece, che il coniuge creditore possa agire esecutivamente nei confronti del terzo debitore sull’intero suo patrimonio (Finocchiaro A. e M.). E’ Pagina 16 di 23
Sempre salvo, per chi voglia giovarsi dell’ordine, l’agire in via ordinaria direttamente nei confronti del terzo per far accertare la sua obbligazione, fermo restando la "ius exigendi" già riconosciuto giudizialmente coll’ordine di pagamento (Caferra).
( DA: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale - Incontro di studi sul tema: "Rapporti patrimoniali ed effettività delle tute-le nella famiglia legittima e di fatto". Roma, 12 –14 giugno 2006 .Secondo Gruppo: "Forme di tutela per assicurare effettivo adempimento degli obblighi economici" - dott. Ettore Cirillo, Consigliere della Corte di appello di Bari)