Ordine pagamento diretto assegno mantenimento

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Valeria Lai

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Jul 21, 2011, 7:16:22 AM7/21/11
to leg...@googlegroups.com
Cari Colleghi,
per pigrizia (luglio non invoglia alle ricerche!) Vi porgo il seguente quesito:
il marito della mia cliente non versa l'assegno di separazione per i figli: il moroso è militare in servizio permanente (esercito, Reggimento XYZ, con sede amministrativa a Cagliari). Devo notificare:
a) titolo e precetto per il pagamento degli assegni non corrisposti;
b) ricorso ex 156 - 6° comma - cc per l'ordine al datore di lavoro di versamento diretto dell'assegno.
Il mio dubbio è il seguente: chi ha legittimazione processuale nel ricorso sub b), quindi a chi chiedo che venga impartito l'ordine, e soprattutto a chi lo notifico? Al legale rappresentante del reggimento (mi sembra strano), al Ministero della Difesa a Roma, all'ex Direzione Provinciale del Tesoro come per gli impiegati civili dello Stato, all'Avvocatura di Stato qui a Cagliari?
Riporto sotto il solito art. 14 DL 669/1996, che però mi pare soccorra  solo - come risulta dal titolo - se si tratta di procedure esecutive contro la P.A.
Avete esperienza?
Grazie per la collaborazione, Valeria Lai
 

14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (137) .

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate (138) .

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale (139).

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma (140) .

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (141).

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

 

 

Valeria Lai

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Jul 21, 2011, 8:42:32 AM7/21/11
to leg...@googlegroups.com
Aggiungo, quanto alla notifica: scopro ora che, qualora la notifica al marito inadempiente non avvenga  a mani proprie, . Che complicazioni.
Valeria Lai
--
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Valeria Lai

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Jul 21, 2011, 8:44:54 AM7/21/11
to leg...@googlegroups.com
Finisco la frase: .... qualora l'atto non venga notificato al militare in mani proprie, una copia del ricorso (con decreto di fissazione d'udienza) deve essere notificata al PM ai sensi dell'art. 146 cpc.
E vabbe'.
Valeria Lai
----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 21, 2011 1:16 PM
Subject: [legalit] Ordine pagamento diretto assegno mantenimento

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avv. antonio de falco

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Jul 21, 2011, 10:02:47 AM7/21/11
to legalit
devo farlo anch'io ma rimando ad Settembre. E' per caso soggetto a
alla feriale? non vorrei dovessi notificare ad agosto...:-)

Valeria Lai

unread,
Jul 21, 2011, 10:22:44 AM7/21/11
to leg...@googlegroups.com
Guarda un po' cos'ho trovato girando su  internet:

"L'autonomia e l'originalità dell'istituto dell’ordine giudiziale di pagamento risulta non soltanto dalla sua funzione di alternativa sanzione per gli inadempimenti già verificatisi o di garanzia per prevenire quelli che, pur non essendosi ancora verificati, si ha ragione di temere, quanto soprattutto dalla non prevista partecipazione al procedimento del terzo debitore (datore di lavoro o committente) che, invece, è necessaria nell'espropriazione presso terzi.

Sennonché l'ordine di distrazione ex art.156 c.c., pur avente natura latamente espropriativa, non costituisce, secondo la dottrina maggioritaria titolo esecutivo verso il terzo estraneo al procedimento (Caferra, Ceccherino, Goldoni, Finocchiaro); si tratterebbe, dunque di un meccanismo che, ispirandosi alla cessione volontaria dei crediti ex art. 1260 e seg., c.c. (Cass., 7/7/1976, n. 2533 – Foro It., 1977, I, 704), avrebbe come suo effetto (quando sia stata notificata al debitore ceduto) non già di obbligarlo a pagare (rimanendo perfettamente libero di contestare l'esistenza o l'ammontare del suo debito), ma di conseguire la liberazione dal suo debito col pagamento eseguito alla persona indicata nell'atto notificatogli e di impedirgli il conseguimento di qualsiasi liberazione qualora paghi invece, nonostante la notifica, al creditore originario.

Ciò consentirebbe, nel caso in cui il terzo si rifiuti di adempiere, oltre all’ordinario pignoramento presso terzi, la chiamata nel processo ex art. 107 c.p.c. (Taranto), oppure l’azione civile per danni (Dogliotti, Carbone), ovvero l’azione penale ex art. 388 c.p. (De Filippis, Casaburi); isolatamente si sostiene, invece, che il coniuge creditore possa agire esecutivamente nei confronti del terzo debitore sull’intero suo patrimonio (Finocchiaro A. e M.). E’ Pagina 16 di 23

Sempre salvo, per chi voglia giovarsi dell’ordine, l’agire in via ordinaria direttamente nei confronti del terzo per far accertare la sua obbligazione, fermo restando la "ius exigendi" già riconosciuto giudizialmente coll’ordine di pagamento (Caferra).  

( DA: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale - Incontro di studi sul tema: "Rapporti patrimoniali ed effettività delle tute-le nella famiglia legittima e di fatto". Roma, 12 –14 giugno 2006 .Secondo Gruppo: "Forme di tutela per assicurare effettivo adempimento degli obblighi economici" - dott. Ettore Cirillo, Consigliere della Corte di appello di Bari)

 
A questo punto il mio problema di notifica non sussiste più.Chissà perchè mi ero fatta l'idea che anche il terzo dovesse partecipare al giudizio.
Quanto al termine feriale, poichè l'udienza viene fissata dal Tribunale, prima deposito e meglio è. Potrebbero fissare udienza a settembre, nel qual caso corro il rischio della notifica ad agosto, ma di solito il termine di comparizione è più breve di quello ordinario.
Valeria Lai.

avv. antonio de falco

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Jul 21, 2011, 12:16:08 PM7/21/11
to legalit
si però deve essere un terzo proprio stro...mica inps, inail ed enti
pubblici...qui parliamo di un militare:-)

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Jul 22, 2011, 9:45:15 AM7/22/11
to legalit
On Jul 21, 1:16 pm, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> b) ricorso ex 156 - 6° comma - cc per l'ordine al datore di lavoro di versamento diretto dell'assegno.
> Il mio dubbio è il seguente: chi ha legittimazione processuale nel ricorso sub b), quindi a chi chiedo che venga impartito l'ordine, e soprattutto a chi lo notifico? Al >legale rappresentante del reggimento (mi sembra strano), al Ministero della Difesa a Roma, all'ex Direzione Provinciale del Tesoro come per gli impiegati civili dello >Stato, all'Avvocatura di Stato qui a Cagliari?

La P.A. non mi sembra il legittimato passivo, che rimane sempre il
marito.
Piuttosto sembra assumere le vesti di terzo, dato che non ha interesse
a contraddire: non è in questione se deve pagare e quanto, ma a chi
pagare.
E se riceve un provvedimento del giudice può distrarre le somme in
favore della moglie senza troppe preoccupazioni.

Ciò posto, per sicurezza, non è male notificare all'Avvocatura
distrettuale, e, se posso darti una mia opinione, dovresti cercare,
anche per la sola legale conoscenza, l'Amministrazione titolare del
rapporto di servizio e che, quindi, predispone il mandato di pagamento
(volendo, per la stessa cautela, potresti pure chiamarti come terzo il
tesoriere).

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Valeria Lai

unread,
Jul 22, 2011, 2:18:35 PM7/22/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie Gabriele, anch'io ero sostanzialmente arrivata alla stessa conclusione: nel procedimento per l'emissione dell'ordine di pagamento diretto  il terzo debitore - non trattandosi di esecuzione presso terzi - non è parte in giudizio, ergo non lo chiamo. Meglio così.
Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione vera e propria, mi chiedo se anche il precetto - trattandosi di militare in servizio - debba essere notificato ai sensi del 146 cpc. Che ne pensi?
Valeria Lai
 
----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, July 22, 2011 3:45 PM
Subject: [legalit] Re: Ordine pagamento diretto assegno mantenimento

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Jul 22, 2011, 3:57:57 PM7/22/11
to legalit
On Jul 22, 8:18 pm, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> Grazie Gabriele, anch'io ero sostanzialmente arrivata alla stessa conclusione: nel procedimento per l'emissione dell'ordine di pagamento diretto  il terzo debitore - >non trattandosi di esecuzione presso terzi - non è parte in giudizio, ergo non lo chiamo. Meglio così.

Non per essere pignolo ma anche nei presso terzi il terzo non è
parte... in quanto terzo (ed ausiliario del giudice) :-)

(caso diverso quello del giudizio di accertamento dell'obbligo, che
però è un giudizio ordinario di cognizione vero e proprio)

> Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione vera e propria, mi chiedo se anche il precetto - trattandosi di militare in servizio - debba essere notificato ai sensi del
>146 cpc. Che ne pensi?

Credo che la ratio dell'art. 146 consista nel consentire un mezzo per
notificare un atto ai militi impegnati nelle campagne all'estero, dato
che il Codice risale ai tempi della II Guerra Mondiale.

... Anche se dubito fortemente che, per fare un esempio, i poveracci
mandati nel deserto o in Russia senza approvvigionamenti avrebbero
preso mai sul serio una qualche domanda di usucapione di servitù
pervenutagli ad opera della Procura di chissà dove.

Comunque, per non divagare, mi sembra una procedura curiosa perché
rara (ma logica: il P.M. quale Autorità a tutela del corretto
esercizio della giurisdizione, comunica al comandate del corpo
d'armata che per via "amministrativa" fa giungere l'atto) ma sarebbe
meglio prima tentare una notifica a mani, se è sul suolo patrio.

Attenta a Cass. 372/2007 che sembra escludere la notifica a mezzo
posta (di segno contrario Cass. 1202/96).

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Valeria Lai

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Jul 22, 2011, 4:21:18 PM7/22/11
to leg...@googlegroups.com
Ri-grazie Gabriele, sei un vero benefattore della categoria!
Anche se un po' pignolo, certo....
Aggiungere una considerazione al 146 cpc: e se uno volesse evitare lo sputtanamento non irrilevante che da questa procedura potrebbe derivare? Va be' che se uno non paga l'assegno si merita botte, ma almeno con le notifiche ordinarie e/o per posta la consegna a mani altrui avviene in busta chiusa....; tra l'altro, la giurisprudenza è unanime nell'affermare la NULLITA' della notifica dell'atto in mancanza di tale formalità aggiuntiva.
Secondo me la norma è dettata per sostanziali ragioni di controllo, ma non del buon andamento della giurisdizione, quanto delle attività dei militari  (e torniamo al periodo di approvazione del codice ...).
Valeria Lai
 
 
----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Friday, July 22, 2011 9:57 PM
Subject: [legalit] Re: Ordine pagamento diretto assegno mantenimento

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Jul 23, 2011, 9:12:15 AM7/23/11
to legalit
On Jul 22, 10:21 pm, "Valeria Lai" <laivaleri...@libero.it> wrote:
> Ri-grazie Gabriele, sei un vero benefattore della categoria!
> Anche se un po' pignolo, certo....

A fin di bene, non ti dico l'amarezza quando durante la pratica mi è
capitato di darmi da solo la zappa sui piedi per aver ignorato una
qualche sottile distinzione fra due concetti, costruendo sopra un
discorso inesatto o controproducente.
Per fortuna raramente simili inesattezza hanno portato a conseguenze
serie, ma perché continuare a sbagliare o perché indurre altri in
errore?

> Aggiungere una considerazione al 146 cpc: e se uno volesse evitare lo sputtanamento non irrilevante che da questa procedura potrebbe derivare? Va be' che se >uno non paga l'assegno si merita botte, ma almeno con le notifiche ordinarie e/o per posta la consegna a mani altrui avviene in busta chiusa....; tra l'altro, la >giurisprudenza è unanime nell'affermare la NULLITA' della notifica dell'atto in mancanza di tale formalità aggiuntiva.

Bisognerebbe vedere quali sono le modalità di trasmissione dell'atto.
Mi sembra probabile che sia in plico chiuso e dubito che un soggetto
non autorizzato apra un plico dell'ufficio del comandante del corpo
d'armata senza avere un interesse specifico al contenuto (insomma
escludendo i casi di "rischio calcolato" assieme ai benefici attesi).

Chissà...

> Secondo me la norma è dettata per sostanziali ragioni di controllo, ma non del buon andamento della giurisdizione, quanto delle attività dei militari  (e torniamo al >periodo di approvazione del codice ...).

Possibile.
Ma pensando ai redattori del codice, e alla concezione ideale della
legge che è propria della loro generazione, ho dei dubbi.
Considerando lo stato delle comunicazioni dell'epoca (la massima
tecnologia era la radio, la tv era oggetto ancora di sperimentazione
sulla trasmissione del segnale), era la soluzione più efficiente.
Soprattutto in guerra: all'epoca la guerra non era più un fenomeno
circoscritto allo spazio fisico e giuridico del determinato campo di
battaglia, ma riguardava l'intero territorio delle nazioni coinvolte,
spesso aggredite da Hitler e Mussolini. Te li vedi dei corrieri ad
attraversare territori nemici con l'alta probabilità di essere
catturati e fucilati dai nemici come spie?
Io no.

Inoltre mi viene da pensare anche che l'interesse dei militari è la
gerarchia e l'ordine, non le beghe civili del soldato.

E' documentato che veniva controllata la posta per combattere
l'insubordinazione (durante la I guerra mondiale fucilavano i soldati
del fronte che scrivevano di essere stanchi di quella vita, così come
quelli che osavano anche solo dubitare dei motivi ufficiali, cioè che
si trattasse di una "guerra rivoluzionaria" contro gli antichi
imperi), non è da escludere che siano capitati anche atti giudiziari,
ma certamente non avevano granché interesse e non erano l'oggetto
primario di ricerca.

A presto,
Gabriele Orlando
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