Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi

7,188 views
Skip to first unread message

Gianni Cataldi

unread,
Feb 16, 2011, 4:41:36 PM2/16/11
to leg...@googlegroups.com

 

Egr. colleghi,

sono alle prese col mio primo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

All’udienza fissata nel pignoramento presso terzi il debitor debitoris non è comparso né ha comunicato nulla per raccomandata.

Ho chiesto che il Giudice procedesse all’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo.

Il Giudice, tra le altre cose, ha acconsentito, sospendendo la procedura esecutiva e fissato termine fino al 30/0311 per l’introduzione del giudizio di merito……

A voce mi ha detto di procedere con citazione.

Tuttavia, il codice parla di istanza (ergo, ricorso). Anche i testi che ho consultato parlano di istanza. Uno fa un po’ di confusione dato che fa dipendere la forma di tale istanza dalla circostanza che questa sia fatta in udienza o fuori (come si faccia l’istanza fuori udienza non riesco ad immaginarlo).

Mi chiedo, dalle vostre parti come si procede? Il G.E. sospende sempre il giudizio esecutivo?

Il giudizio di merito lo introducete con citazione (e quindi, altra iscrizione a ruolo, altro contributo etc etc)?

Grazie per la testimonianza di vita ;-)

Gianni Cataldi   

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

image001.gif

Luca de Grazia

unread,
Feb 17, 2011, 2:11:52 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com

Io quelli concernenti crediti di lavoro li integro con un ricorso che risponda ai requisiti richiesti dal codice nella materia, mentre per gli altri - intendo dire quelli che comunque non prevedano originariamente l'introduzione con ricorso - provvedo con citazione, onde evitare questioni.
Vero è che di fatto cambierebbe poco, poiché comunque un ricorso dovrebbe sempre passare per il magistrato; in genere la causa la tratta proprio lo stesso magistrato che è competente per l'esecuzione.
Quindi, alla fine, ti consiglierei di procedere con ricorso, ovviamente ben articolato, anche in funzione del discorso "competenza".
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia

Sent from S.G.T. sorry for short message

gianluca

unread,
Feb 17, 2011, 3:47:10 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com
Io nell'unico che fino ad oggi ho trattato ho provveduto con ricorso e nessuno mi ha fatto problemi e si è risolto tutto per il meglio.
p.s. ovviamente la tua e-mail dimostra sempre il tuo impegno infinito: ore 22.41, non ti fermi mai.
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Feb 17, 2011, 3:53:38 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com
Non trattandosi di crediti di lavoro, ma di crediti ordinari, io ho provveduto sempre con atto di citazione dinanzi al g.e., nel quale vanno citati tanto il debitore che il terzo.
Dalle mie parti, il g.e., oltre a sospendere la procedura esecutiva, con la relativa ordinanza stabilisce anche l'udienza di comparizione.
Il giudizio e' un giudizio ordinario, cosicche' sconta il contributo unificato e l'iscrizione a ruolo, appunto, ordinari.
Nella maggior parte dei casi, purtroppo, le relative spese restano a carico del creditore giacche' i g.e. sono soliti, tranne rare eccezioni,  compensarle fra le parti.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Data invio: mercoledì 16 febbraio 2011 22.41
Oggetto: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
image001.gif

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Feb 17, 2011, 4:34:20 AM2/17/11
to legalit
On 16 Feb, 16:41, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Il giudizio di merito lo introducete con citazione (e quindi, altra
> iscrizione a ruolo, altro contributo etc etc)?
>
Secondo me non bisogna fare confusione con le opposizioni esecutive.
Secondo la migliore dottrina, poiché il processo esecutivo è meno
formale e più spedito per tutelare le esigenze del creditore, non
serve la citazione o il ricorso.
Ed infatti, secondo Cass. 1167/1999 la domanda anche formulata
"verbis" davanti al giudice dell'esecuzione è già domanda introduttiva
del giudizio in questione (basta che sia riportata nel processo
verbale di udienza).
Inoltre Cass. 2417/1968 afferma che per rispettare il principio del
contraddittorio basta la semplice notifica del verbale di udienza agli
assenti.
All'iscrizione a ruolo e previa formazione del fascicolo (con copia
del verbale contenente l'istanza) dovrebbe avvenire d'ufficio ad opera
della cancelleria, come di regola nel processo esecutivo (vd. art. 488
c.p.c.)

Questo in teoria, in pratica è meglio mettersi d'accordo con il
cancelliere e sicuramente notificare il verbale di udienza. Poi
assieme a questo si potrebbe pure notificare un atto di citazione,
giusto per prudenza.
Naturalmente se si trattasse di questione assoggettata al rito del
lavoro si dovrebbe procedere con ricorso indirizzato al Tribunale in
funzione di giudice del lavoro (in tal senso Cass. 306 e 7092 del
1998).

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando

Alessandro Pedone

unread,
Feb 17, 2011, 8:31:01 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com

Devo fare la stessa cosa ...
anche nel mio caso il G.E. ha sospeso l'esecuzione e mi ha rimandato al Giudice del Lavoro (!!!!) per l'accertamento dell'obbligo del terzo trattandosi del pignoramento del quinto dello stipendio. Anche io non ho trovato molto e non ho ancora deciso come muovermi ... Magari grazie alla tua domanda ne viene fuori qualcosa.

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Studio Legale Avv. Alessandro Pedone
via Borfuro n. 8 - 24122 Bergamo
Tel. / Fax +39.035.244201 - Fax +39.178.224.2467
@: in...@alpedone.net
PEC: in...@pec.alpedone.net
web: www.alpedone.net

Studio Legale Pizzuto

unread,
Feb 17, 2011, 11:04:17 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com
Concordo pienamente con quanto scrive il collega Giordano.
Anche da noi alla Spezia il G.E. sospende la procedura esecutiva e fissa l'udienza per la comparizione del terzo e del debitore nel rispetto dei termini ordinari del Tribunale.
Sta al creditore provvedere (con citazione in caso di crediti ordinari) alla notifica e ai successivi incombenti (c.u. e iscrizione a ruolo).
Cordiali saluti 
 
Avv. Andrea Pizzuto
via Chiavica, 6 Borgo Frantoio - 19038 SARZANA
tel. 0187691391 - fax 0187620252
in...@pizzuto.org - skype: avvocatopizzuto
 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: giovedì 17 febbraio 2011 9.54
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi

image001.gif

avv.Oberdan Corradini

unread,
Feb 17, 2011, 11:37:53 AM2/17/11
to leg...@googlegroups.com

Per i crediti da “lavoro”  a Modena, deposito del ricorso ex 548 -414 cpc presso la sezione del tribunale competente.

 

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Pizzuto
Inviato: giovedì 17 febbraio 2011 17.04

Egr. colleghi,

sono alle prese col mio primo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

All’udienza fissata nel pignoramento presso terzi il debitor debitoris non è comparso né ha comunicato nulla per raccomandata.

Ho chiesto che il Giudice procedesse all’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo.

Il Giudice, tra le altre cose, ha acconsentito, sospendendo la procedura esecutiva e fissato termine fino al 30/0311 per l’introduzione del giudizio di merito……

A voce mi ha detto di procedere con citazione.

Tuttavia, il codice parla di istanza (ergo, ricorso). Anche i testi che ho consultato parlano di istanza. Uno fa un po’ di confusione dato che fa dipendere la forma di tale istanza dalla circostanza che questa sia fatta in udienza o fuori (come si faccia l’istanza fuori udienza non riesco ad immaginarlo).

Mi chiedo, dalle vostre parti come si procede? Il G.E. sospende sempre il giudizio esecutivo?

Il giudizio di merito lo introducete con citazione (e quindi, altra iscrizione a ruolo, altro contributo etc etc)?

Grazie per la testimonianza di vita ;-)

Gianni Cataldi   

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

image001.gif

Gianni Cataldi

unread,
Feb 18, 2011, 3:45:00 AM2/18/11
to leg...@googlegroups.com

Qualcuno ha avuto modo di affermare che “chi si ferma è perduto”.

Io vorrei evitare di perdermi ;-)

Gianni

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di gianluca
Inviato: giovedì 17 febbraio 2011 09:47
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi

Luca de Grazia

unread,
Feb 18, 2011, 4:03:50 AM2/18/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 18 febbraio 2011 09:45, Gianni Cataldi <giovann...@teletu.it> ha scritto:

Qualcuno ha avuto modo di affermare che “chi si ferma è perduto”.

Io vorrei evitare di perdermi ;-)


Gianni secondo me (e considera che alla fine se senti i colleghi "locali" penso sia la cosa migliore) ha ragione Gabriele Orlando (che tra l'altro dice la stessa cosa che dico io) quando fa presente che tutto il processo esecutivo è improntato a minor formalismo.

Quindi istanza=ricorso con tutti gli elementi della citazione.

Iscrizione a ruolo, giudice fissa udienza, notifichi....e procedi

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Gianni Cataldi

unread,
Feb 18, 2011, 4:34:47 AM2/18/11
to leg...@googlegroups.com

Ho capito che, ancora una volta, ogni Tribunale è una repubblica a sé.

Come impostazione teorica sono d’accordissimo col Gabriele. Ho trovato anche gli stessi riferimenti.

Inoltre, in tema di iscrizione a ruolo, sulla nostra autorevole banca dati, ho trovato la sentenza 5684/89 che pone l’iscrizione a carico del cancelliere (l’allego per comodità).

Ergo, se il processo di cognizione che si instaura incidentalmente nel processo esecutivo deve essere caratterizzato da velocità e snellezza e se per “provocarlo” basta, ex art. 548 c.p.c. un’istanza di parte, non credo possano esistere dubbi sul fatto il metodo più veloce ed efficace sia la notifica del verbale d’udienza nel quale è fissata la data della successiva e le relative incombenze.

D’altro canto, studiando la questione, anche chi ritiene indispensabile la notifica della citazione, non reputa indispensabile l’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7.

Tuttavia, al contrario, prendo atto di una prassi diffusa per quasi tutti i Tribunali d’Italia di sospensione della procedura esecutiva ed “invito” al creditore ad aprire un nuovo e completo giudizio di cognizione.

A questo punto, preso atto dei vostri interventi, ritengo che la citazione sia lo strumento che dia più garanzie e che si presti meno ad eccezioni di sorta: qualche circostanza per specificare  petitum e causa petendi, che torneranno utili anche al fine dell’articolazione delle  prove orali (e soprattutto dell’interrogatorio formale) e passa la paura.

I problema sono i tempi.

Avendo, nel mio caso, il Giudice fissato solo il termine per l’INTRODUZIONE del giudizio di merito, non esistendo una data di prox udienza, credo di essere quasi obbligato a procedere con citazione (se proponessi il ricorso, l’udienza la fisserebbe il Giudice e chissà quando), ergo, prima di 90 non se ne parla.

Alla faccia della speditezza del processo esecutivo.

Gianni Cataldi.   

        

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv.Oberdan Corradini
Inviato: giovedì 17 febbraio 2011 17:38

image002.gif

Gianni Cataldi

unread,
Feb 18, 2011, 4:44:11 AM2/18/11
to leg...@googlegroups.com

Caro Luca,  sul fatto di sentire i colleghi locali e la Cancelleria, siamo d’accordo.

Tuttavia, come più volte ho avuto modo di apprezzare in questa lista, è utile ed altamente formativo andare a fondo delle questioni per capire il “perché” di un certo modus operandi e poi, eventualmente, battersi per cambiare qualcosa che non va e/o sulla quale non si è d’accordo.

Ti faccio un esempio: sino a poco tempo fa non conoscevo la “pezza d’appoggio” che permetteva di individuare il Tribunale competente per nei pignoramenti presso terzi nei quali il terzo era una banca, nel luogo in cui c’è la filiale (il Codice parla di sedi legali).

Nessuno sapeva dirmi perché però tutti sapevano che era possibile farlo……..soltando parlandone in lista, col contributo di tutti e, mi  sia consentito un plauso particolar e a Gabriele Orlando, siam riusciti a comprendere il “sotterfugio” giurisprudenziale che consente ciò.

Son certo che, nel mio caso se chiedessi ai più navigati si limiterebbero a dirmi: “vai con la citazione normale…….ad Altamura (Tribunale presso il quale è incardinata la procedura) funziona così……il G.E. è unico, quindi non c’è neanche la possibilità di diverse visioni…….

Da oggi, invece so qualcosa in più e la prox volta potrò spendermi meglio per cercare di rendere più spedito l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Buona giornata.

Gianni Cataldi      

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Luca de Grazia
Inviato: venerdì 18 febbraio 2011 10:04


A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi

 

 

Il giorno 18 febbraio 2011 09:45, Gianni Cataldi <giovann...@teletu.it> ha scritto:

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Gianni Cataldi

unread,
Feb 18, 2011, 5:10:59 AM2/18/11
to leg...@googlegroups.com

Ovviamente, e non per mera consuetudine, ringrazio tutti per le testimonianze dai loro fori.

Per chi fosse interessato, riporto i link di documenti che ho reperito on line.

Per ciò che riguarda gli accertamenti in tema dei crediti di lavoro,  se non ricordo male e/o letto peggio, la rimessione alla sezione speciale non dovrebbe essere condivisa anzi dovrebbe essere prevalente la teoria che vuole che il Giudizio di accertamento sia svolto nello stesso tribunale del presso terzi con applicazione però, delle norme ex art.  409 e ss.

 

1)     http://books.google.it/books?id=t8odpn41qWgC&pg=PA602&dq=dichiarazione+del+terzo+pignorato&hl=it&ei=-EReTdDzGcGw8QPZ7ZTsCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=dichiarazione%20del%20terzo%20pignorato&f=false

 

2)     http://appinter.csm.it/incontri/relaz/7030.pdf

 

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: venerdì 18 febbraio 2011 10:44
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo in un preso terzi

Gianni Cataldi

unread,
May 16, 2011, 10:05:12 AM5/16/11
to leg...@googlegroups.com

Ritorno sul tema di cui all’oggetto per riferire di una prassi di un tribunale locale e chiedere le vostre esperienze.

A seguito della mancata comparizione del terzo all’udienza fissata nel pignoramento presso terzi, stante anche la mancanza della raccomandata, il Giudice si è          RISERVATO per decidere sulla mia istanza, avanzata a verbale, di provvedere all’accertamento dell’obbligo del terzo.

Nella stessa udienza, su mia esplicita richiesta, mi anticipa che è suo uso e costume far procedere all’introduzione del processo di cognizione tramite notifica del verbale d‘udienza (contenente la mia istanza) e del suo provvedimento ammissivo.

Inutili son stati i miei sforzi di lasciarmi procedere con citazione (il Tribunale non è il mio “quotidiano”).

Ad ogni buon conto, fa il provvedimento (18/04/11) e scopro che:

1)     Ovviamente, ha provveduto a fissare la prima udienza (11/07/11) del giudizio di cognizione;

2)     Come anticipatomi, m’impone di notificare il verbale d’udienza + il suo provvedimento alle parti;

3)     Tuttavia, tra la data del suo provvedimento ammissivo  e quella dell’udienza da lei fissata non ricorrono 90 gg liberi;

4)     Ha concesso termine per la notifica (del verbale d’udienza e del suo provvedimento) sino al 20/05/11 ed io ho provveduto oggi stesso a notificare.

Adesso io mi chiedo:

a)     Premessa la mia attività nel senso e nei tempi “imposto da Giudice”, è previsto da qualche parte che nel giudizio di cognizione che si instaura nel processo esecutivo per l’accertamento dell’obbligo del terzo,  i convenuti (debitore e debitor debitoris) non debbano avere i canonici 90 gg tra la data di notifica dell’atto e quella di prima udienza?

b)     Se tale eccezione esiste, vi risulta anche che siano prolungati i termini per la iscrizione della causa a ruolo e contestuale costituzione in giudizio dell’attore?

Grazie per le testimonianze e le esperienze che vorrete condividere.

Gianni Cataldi

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

____________________________________________________________________________________________

 

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.

__________________________________________________________________________________________________

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gianni Cataldi
Inviato: venerdì 18 febbraio 2011 11:11

Alberto Sonego

unread,
May 16, 2011, 11:03:12 AM5/16/11
to leg...@googlegroups.com
Anch'io ho in piedi - per� solo come domiciliatario - una procedura di
accertamento dell'obbligo del terzo, in cui il giudice ha fissato
l'udienza e il termine per notifica che non rispetta i 90 gg. Mi sono
posto il dubbio... (che per� non ho approfondito, essendo
domiciliatario: ho lasciato la "gatta da pelare" al mio dominus...).
Cordialit�


Il 16/05/2011 16:05, Gianni Cataldi ha scritto:
>
> Ritorno sul tema di cui all�oggetto per riferire di una prassi di un

> tribunale locale e chiedere le vostre esperienze.
>

> A seguito della mancata comparizione del terzo all�udienza fissata nel

> pignoramento presso terzi, stante anche la mancanza della

> raccomandata, il Giudice si � RISERVATO per decidere sulla mia
> istanza, avanzata a verbale, di provvedere all�accertamento
> dell�obbligo del terzo.
>
> Nella stessa udienza, su mia esplicita richiesta, mi anticipa che �
> suo uso e costume far procedere all�introduzione del processo di
> cognizione tramite _notifica del verbale d�udienza_ (contenente la mia
> istanza) _e del suo provvedimento ammissivo_.


>
> Inutili son stati i miei sforzi di lasciarmi procedere con citazione

> (il Tribunale non � il mio �quotidiano�).


>
> Ad ogni buon conto, fa il provvedimento (18/04/11) e scopro che:
>

> 1)Ovviamente, ha provveduto a fissare la prima udienza (11/07/11) del
> giudizio di cognizione;
>
> 2)Come anticipatomi, m�impone di notificare il verbale d�udienza + il
> suo provvedimento alle parti;
>
> 3)Tuttavia, tra la data del suo provvedimento ammissivo e quella
> dell�udienza da lei fissata non ricorrono 90 gg liberi;
>
> 4)Ha concesso termine per la notifica (del verbale d�udienza e del suo

> provvedimento) sino al 20/05/11 ed io ho provveduto oggi stesso a
> notificare.
>
> Adesso io mi chiedo:
>

> a)Premessa la mia attivit� nel senso e nei tempi �imposto da Giudice�,
> � previsto da qualche parte che nel giudizio di cognizione che si
> instaura nel processo esecutivo per l�accertamento dell�obbligo del

> terzo, i convenuti (debitore e debitor debitoris) non debbano avere i

> canonici 90 gg tra la data di notifica dell�atto e quella di prima
> udienza?
>
> b)Se tale eccezione esiste, vi risulta anche che siano prolungati i

> termini per la iscrizione della causa a ruolo e contestuale

> costituzione in giudizio dell�attore?


>
> Grazie per le testimonianze e le esperienze che vorrete condividere.
>
> Gianni Cataldi
>

> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*


>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
> ____________________________________________________________________________________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>

> *__________________________________________________________________________________________________*
>
> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Gianni Cataldi
> *Inviato:* venerd� 18 febbraio 2011 11:11
> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del

> terzo in un preso terzi
>
> Ovviamente, e non per mera consuetudine, ringrazio tutti per le
> testimonianze dai loro fori.
>
> Per chi fosse interessato, riporto i link di documenti che ho reperito
> on line.
>

> Per ci� che riguarda gli accertamenti in tema dei crediti di lavoro,

> se non ricordo male e/o letto peggio, la rimessione alla sezione
> speciale non dovrebbe essere condivisa anzi dovrebbe essere prevalente
> la teoria che vuole che il Giudizio di accertamento sia svolto nello

> stesso tribunale del presso terzi con applicazione per�, delle norme

> <http://books.google.it/books?id=t8odpn41qWgC&pg=PA602&dq=dichiarazione+del+terzo+pignorato&hl=it&ei=-EReTdDzGcGw8QPZ7ZTsCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=dichiarazione%20del%20terzo%20pignorato&f=false>
>
> 2)http://appinter.csm.it/incontri/relaz/7030.pdf
>
> Gianni Cataldi
>
> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*


>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
> ____________________________________________________________________________________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>

> *__________________________________________________________________________________________________*
>
> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Gianni Cataldi
> *Inviato:* venerd� 18 febbraio 2011 10:44
> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del

> terzo in un preso terzi
>
> Caro Luca, sul fatto di sentire i colleghi locali e la Cancelleria,

> siamo d�accordo.
>
> Tuttavia, come pi� volte ho avuto modo di apprezzare in questa lista,
> � utile ed altamente formativo andare a fondo delle questioni per
> capire il �perch� di un certo modus operandi e poi, eventualmente,
> battersi per cambiare qualcosa che non va e/o sulla quale non si �
> d�accordo.
>
> Ti faccio un esempio: sino a poco tempo fa non conoscevo la �pezza
> d�appoggio� che permetteva di individuare il Tribunale competente per

> nei pignoramenti presso terzi nei quali il terzo era una banca, nel

> luogo in cui c�� la filiale (il Codice parla di sedi legali).
>
> Nessuno sapeva dirmi perch� per� tutti sapevano che era possibile
> farlo��..soltando parlandone in lista, col contributo di tutti e, mi

> sia consentito un plauso particolar e a Gabriele Orlando, siam

> riusciti a comprendere il �sotterfugio� giurisprudenziale che consente
> ci�.
>
> Son certo che, nel mio caso se chiedessi ai pi� navigati si
> limiterebbero a dirmi: �vai con la citazione normale��.ad Altamura
> (Tribunale presso il quale � incardinata la procedura) funziona
> cos셅il G.E. � unico, quindi non c�� neanche la possibilit� di
> diverse visioni��.
>
> Da oggi, invece so qualcosa in pi� e la prox volta potr� spendermi
> meglio per cercare di rendere pi� spedito l�accertamento dell�obbligo

> del terzo.
>
> Buona giornata.
>
> Gianni Cataldi
>

> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*


>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
> ____________________________________________________________________________________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>

> *__________________________________________________________________________________________________*
>
> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Luca de Grazia
> *Inviato:* venerd� 18 febbraio 2011 10:04
> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* Re: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del

> terzo in un preso terzi
>
> Il giorno 18 febbraio 2011 09:45, Gianni Cataldi

> <giovann...@teletu.it <mailto:giovann...@teletu.it>> ha scritto:
>
> Qualcuno ha avuto modo di affermare che �chi si ferma � perduto�.


>
> Io vorrei evitare di perdermi ;-)
>
> Gianni secondo me (e considera che alla fine se senti i colleghi
> "locali" penso sia la cosa migliore) ha ragione Gabriele Orlando (che
> tra l'altro dice la stessa cosa che dico io) quando fa presente che

> tutto il processo esecutivo � improntato a minor formalismo.


>
> Quindi istanza=ricorso con tutti gli elementi della citazione.
>
> Iscrizione a ruolo, giudice fissa udienza, notifichi....e procedi
>
> Cordiali saluti.
>
> (Avv. Luca-M. de Grazia)
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it
>
> --
> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"

> (http://legalit.solignani.it)

Avv. Gabriele Orlando

unread,
May 17, 2011, 10:14:16 AM5/17/11
to legalit
On May 16, 4:05 pm, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it>
wrote:

> Adesso io mi chiedo:
>
> a)     Premessa la mia attività nel senso e nei tempi “imposto da Giudice”,
> è previsto da qualche parte che nel giudizio di cognizione che si instaura
> nel processo esecutivo per l’accertamento dell’obbligo del terzo,  i
> convenuti (debitore e debitor debitoris) non debbano avere i canonici 90 gg
> tra la data di notifica dell’atto e quella di prima udienza?
>
In realtà no. La questione è abbastanza complessa perché prima c'era
il problema della competenza ripartita tra Pretore e Tribunale e,
quindi, della riassunzione della causa eccedente la cognizione del
primo.
Adesso è sempre il Tribunale a dover decidere, "a norma del Libro II",
vago richiamo.

Rimeditando la questione scopro Cass. 10 novembre 1979, n. 5798 che
qualifica l'istanza ex art. 548 c.p.c. come domanda giudiziale a tutti
gli effetti, compresa l'instaurazione della lite.
Quindi lo schema legale di introduzione del giudizio potrebbe
ritenersi quello del ricorso (per iscritto e depositato in udienza
oppure formulato oralmente e riportato a verbale) con notifica del
provvedimento di fissazione udienza.
Accedendo a tale ipotesi potrebbe escludersi il problema e comunque
dovrà, in ultima analisi, risolverlo il giudice della cognizione.

> b)     Se tale eccezione esiste, vi risulta anche che siano prolungati i
> termini per la iscrizione della causa a ruolo e contestuale costituzione in
> giudizio dell’attore?
>
Leggendo l'art. 165 c.p.c. viene in mente l'argomento letterale per
cui "ubi lex voluit, dixit": Volendo darvi preponderanza si può
sostenere che l'abbreviazione di termini è limitata al caso
dell'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis c.p.c., non
estendibile poiché "lex specialis".

A presto,
Gabriele

Gianni Cataldi

unread,
May 18, 2011, 3:19:52 AM5/18/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie Alberto, anche io "teoricamente" sarei domiciliatario ma d fatto ho
un mandato congiunto con il dominus il quale, modestamente, su tutti i
problemi che son sorti mi ha detto "hai carta bianca, fai ciò che credi
opportuno" :-(
Io mi premuro di mettere tutto nero su bianco ed inviargli i miei dubbi, le
mie perplessità e le mie soluzioni (o presunte tali) prima di adottarle
ma...............
Anche per questo sto valutando la possibilità di abbandonare. Non vorrei che
domani la responsabilità di eventuali scelte non "condivise" siano le mie.
Grazie per la tua testimonianza che, mi lascia quantomeno un po’ più
tranquillo: se da più parti non si rispettano i termini, forse, una base
giuridica ci sarà. Vedrò di approfondire.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da

parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che


tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________
________________
 
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then
delete this message from your system. Please do not copy it or use it for
any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do
so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
co-operation.

____________________________________________________________________________
______________________

-----Messaggio originale-----

Alberto Sonego
Inviato: lunedì 16 maggio 2011 17:03
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [!! SPAM] R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo
del terzo in un preso terzi e relativi termini

Anch'io ho in piedi - però solo come domiciliatario - una procedura di

accertamento dell'obbligo del terzo, in cui il giudice ha fissato
l'udienza e il termine per notifica che non rispetta i 90 gg. Mi sono

posto il dubbio... (che però non ho approfondito, essendo

domiciliatario: ho lasciato la "gatta da pelare" al mio dominus...).

Cordialità


Il 16/05/2011 16:05, Gianni Cataldi ha scritto:
>

> Ritorno sul tema di cui all’oggetto per riferire di una prassi di un

> tribunale locale e chiedere le vostre esperienze.
>

> A seguito della mancata comparizione del terzo all’udienza fissata nel

> pignoramento presso terzi, stante anche la mancanza della

> raccomandata, il Giudice si è RISERVATO per decidere sulla mia
> istanza, avanzata a verbale, di provvedere all’accertamento
> dell’obbligo del terzo.
>
> Nella stessa udienza, su mia esplicita richiesta, mi anticipa che è
> suo uso e costume far procedere all’introduzione del processo di
> cognizione tramite _notifica del verbale d‘udienza_ (contenente la mia

> istanza) _e del suo provvedimento ammissivo_.
>
> Inutili son stati i miei sforzi di lasciarmi procedere con citazione

> (il Tribunale non è il mio “quotidiano”).


>
> Ad ogni buon conto, fa il provvedimento (18/04/11) e scopro che:
>
> 1)Ovviamente, ha provveduto a fissare la prima udienza (11/07/11) del
> giudizio di cognizione;
>

> 2)Come anticipatomi, m’impone di notificare il verbale d’udienza + il

> suo provvedimento alle parti;
>
> 3)Tuttavia, tra la data del suo provvedimento ammissivo e quella

> dell’udienza da lei fissata non ricorrono 90 gg liberi;
>
> 4)Ha concesso termine per la notifica (del verbale d’udienza e del suo

> provvedimento) sino al 20/05/11 ed io ho provveduto oggi stesso a
> notificare.
>
> Adesso io mi chiedo:
>

> a)Premessa la mia attività nel senso e nei tempi “imposto da Giudice”,
> è previsto da qualche parte che nel giudizio di cognizione che si
> instaura nel processo esecutivo per l’accertamento dell’obbligo del

> terzo, i convenuti (debitore e debitor debitoris) non debbano avere i

> canonici 90 gg tra la data di notifica dell’atto e quella di prima

> udienza?
>
> b)Se tale eccezione esiste, vi risulta anche che siano prolungati i
> termini per la iscrizione della causa a ruolo e contestuale

> costituzione in giudizio dell’attore?


>
> Grazie per le testimonianze e le esperienze che vorrete condividere.
>
> Gianni Cataldi
>
> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*
>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
>
____________________________________________________________________________
________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>
>
*___________________________________________________________________________
_______________________*
>
> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Gianni Cataldi

> *Inviato:* venerdì 18 febbraio 2011 11:11


> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del
> terzo in un preso terzi
>
> Ovviamente, e non per mera consuetudine, ringrazio tutti per le
> testimonianze dai loro fori.
>
> Per chi fosse interessato, riporto i link di documenti che ho reperito
> on line.
>

> Per ciò che riguarda gli accertamenti in tema dei crediti di lavoro,

> se non ricordo male e/o letto peggio, la rimessione alla sezione
> speciale non dovrebbe essere condivisa anzi dovrebbe essere prevalente
> la teoria che vuole che il Giudizio di accertamento sia svolto nello

> stesso tribunale del presso terzi con applicazione però, delle norme

> ex art. 409 e ss.
>
>
1)http://books.google.it/books?id=t8odpn41qWgC&pg=PA602&dq=dichiarazione+del
+terzo+pignorato&hl=it&ei=-EReTdDzGcGw8QPZ7ZTsCw&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=dichiarazione%20del%20terzo%20pignor
ato&f=false
>
<http://books.google.it/books?id=t8odpn41qWgC&pg=PA602&dq=dichiarazione+del+
terzo+pignorato&hl=it&ei=-EReTdDzGcGw8QPZ7ZTsCw&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=dichiarazione%20del%20terzo%20pignora
to&f=false>
>
> 2)http://appinter.csm.it/incontri/relaz/7030.pdf
>
> Gianni Cataldi
>
> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*
>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
>
____________________________________________________________________________
________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>
>
*___________________________________________________________________________
_______________________*
>
> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Gianni Cataldi

> *Inviato:* venerdì 18 febbraio 2011 10:44


> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del
> terzo in un preso terzi
>
> Caro Luca, sul fatto di sentire i colleghi locali e la Cancelleria,

> siamo d’accordo.
>
> Tuttavia, come più volte ho avuto modo di apprezzare in questa lista,
> è utile ed altamente formativo andare a fondo delle questioni per
> capire il “perché” di un certo modus operandi e poi, eventualmente,
> battersi per cambiare qualcosa che non va e/o sulla quale non si è
> d’accordo.
>
> Ti faccio un esempio: sino a poco tempo fa non conoscevo la “pezza
> d’appoggio” che permetteva di individuare il Tribunale competente per

> nei pignoramenti presso terzi nei quali il terzo era una banca, nel

> luogo in cui c’è la filiale (il Codice parla di sedi legali).
>
> Nessuno sapeva dirmi perché però tutti sapevano che era possibile
> farlo……..soltando parlandone in lista, col contributo di tutti e, mi

> sia consentito un plauso particolar e a Gabriele Orlando, siam

> riusciti a comprendere il “sotterfugio” giurisprudenziale che consente
> ciò.
>
> Son certo che, nel mio caso se chiedessi ai più navigati si
> limiterebbero a dirmi: “vai con la citazione normale…….ad Altamura
> (Tribunale presso il quale è incardinata la procedura) funziona
> così……il G.E. è unico, quindi non c’è neanche la possibilità di
> diverse visioni…….
>
> Da oggi, invece so qualcosa in più e la prox volta potrò spendermi

> meglio per cercare di rendere più spedito l’accertamento dell’obbligo

> del terzo.
>
> Buona giornata.
>
> Gianni Cataldi
>
> *STUDIO DELL'AVVOCATO *
>
> *GIOVANNI CATALDI*
>
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
> destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia

> da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della

> normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
> comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
> mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
>
>
____________________________________________________________________________
________________
>
> This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
> received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and
> then delete this message from your system. Please do not copy it or
> use it for any purposes, or disclose its contents to any other person.
> Mind that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you
> for your co-operation.
>
>
*___________________________________________________________________________
_______________________*
>

> *Da:*leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] *Per
> conto di *Luca de Grazia

> *Inviato:* venerdì 18 febbraio 2011 10:04


> *A:* leg...@googlegroups.com
> *Oggetto:* Re: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del
> terzo in un preso terzi
>
> Il giorno 18 febbraio 2011 09:45, Gianni Cataldi
> <giovann...@teletu.it <mailto:giovann...@teletu.it>> ha scritto:
>

> Qualcuno ha avuto modo di affermare che “chi si ferma è perduto”.


>
> Io vorrei evitare di perdermi ;-)
>
> Gianni secondo me (e considera che alla fine se senti i colleghi
> "locali" penso sia la cosa migliore) ha ragione Gabriele Orlando (che
> tra l'altro dice la stessa cosa che dico io) quando fa presente che

> tutto il processo esecutivo è improntato a minor formalismo.

Gianni Cataldi

unread,
May 18, 2011, 3:37:14 AM5/18/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie Gabriele.
Ottima analisi, come sempre, che condivido quasi in toto.
Circa l'atto introduttivo del giudizio di accertamento ne avevamo già
parlato: Tribunale che vai, usanza che trovi (ricorso o citazione con
maggior farraginosità del primo).
Sulle modalità con le quali va chiesto procedersi al giudizio di
accertamento, nulla questio e la sentenza che citi mi pare azzeccata.
Il mio cruccio, riguarda i termini di difesa. Si può decidere di iniziare un
giudizio con ricorso o citazione ma, a parte in nomen juris dell'atto, la
giurisprudenza ha più volte affermato che devono essere salvaguardati i
requisiti previsti per l'atto ritenuto giusto.
Basti considerare la disciplina sull'impugnazione delle delibere
condominiali: citazione o ricorso, purchè sia indicato un petitum ed una
causa petendi e purchè l'udienza sia fissata, dal giudice o dall'attore nel
ripetto dei termini minimi di difesa.
Qui secondo me sorge il problema nel giudizio di accertamento dell'obbligo
del terzo: non può il convenuto beneficiare di più o meno giorni per
difendersi a seconda che gli sia notificato un ricorso (con la notifica del
verbale l'udienza nella quale si chiede procedersi in tal senso) oppure una
citazione.
Delle due l'una: o i convenuti vengono ritenuti meritevoli dell'ordinario
termine di 90 gg, ad allora gli deve sempre essere concesso anche se è il
giudice a fissare l'udineza, oppure la particolarità della cognizione può
consentire una riduzione (a quanto) di tali termini ed allora anche ai
giudizi introdotti con citazione deve essere consentito all'avvocato citare
ad una data inferiore ai 90 gg.

Per quanto riguarda la costituzione ed il termine entro cui eseguirla, in
risposta al tuo pensiero mi vien da pensare (scusami ma io non ho studiato
latino ma spero di essere lo stesso comprensibile ;-), è vero che


l'abbreviazione di termini è limitata al caso dell'istanza di abbreviazione

dei termini ex art. 163-bis c.p.c., ma di fatto il Giudice ha abbreviato il
termine di comparizione......
Che non vada fatta davvero entro 5 gg?
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
di distruggere questa e-mail.
____________________________________________________________________________
________________
 
This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have
received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then
delete this message from your system. Please do not copy it or use it for
any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind that to do
so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
co-operation.
____________________________________________________________________________
______________________


-----Messaggio originale-----

Avv. Gabriele Orlando
Inviato: martedì 17 maggio 2011 16:14
A: legalit
Oggetto: Re: R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del terzo
in un preso terzi e relativi termini

A presto,
Gabriele

--

hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"

(http://legalit.solignani.it)

Avv. Gabriele Orlando

unread,
May 18, 2011, 7:07:24 AM5/18/11
to legalit
On May 18, 3:37 am, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it>
wrote:
> Qui secondo me sorge il problema nel giudizio di accertamento dell'obbligo
> del terzo: non può il convenuto beneficiare di più o meno giorni per
> difendersi a seconda che gli sia notificato un ricorso (con la notifica del
> verbale l'udienza nella quale si chiede procedersi in tal senso) oppure una
> citazione.
> Delle due l'una: o i convenuti vengono ritenuti meritevoli dell'ordinario
> termine di 90 gg, ad allora gli deve sempre essere concesso anche se è il
> giudice a fissare l'udineza, oppure la particolarità della cognizione può
> consentire una riduzione (a quanto) di tali termini ed allora anche ai
> giudizi introdotti con citazione deve essere consentito all'avvocato citare
> ad una data inferiore ai 90 gg.
>
Dal punto di vista teorico sono d'accordo con te, dal punto di vista
pratico credo che non si debba eccedere.
In primo luogo perché da parte tua c'è il legittimo affidamento alle
disposizioni del giudice che, considerato in quanto organo, è pur
sempre lo stesso che deve procedere nel giudizio.
In secondo luogo perché sarà il giudice designato dopo l'iscrizione a
ruolo a valutare il da farsi: può disporre il differimento
dell'udienza o, direttamente all'udieza già fissata, disporre un
rinvio per consentire ai convenuti l'integrazione delle difese.
In buona sostanza a me sembra che si debba rispettare la "ratio" della
disciplina, consentire cioé l'adeguata predisposizione delle difese
delle parti intimate.
Nel caso dell'accertamento dell'obbligo, deve tenersi anche conto del
fatto che si tratta di un giudizio a suo modo "già noto" sia perché il
"petitum" e la "causa petendi" sono delimitati dalla circostanza
dell'esecuzione presso terzi, sia perché il giudizio è introdotto già
all'udienza camerale davanti al G.E.
Ad ogni buon conto, è il giudice di merito a doversi pronunziare,
motivando eventuali provvedimenti "abnormi" (se ritiene il termine
insufficiente deve rinviare, sia perché la legge non prevede nullità
in proposito, vd. art. 156 c.p.c., sia perché l'art. 12 c. 2 delle
preleggi vuole che si applichi l'art. 164 c.p.c.).

> Per quanto riguarda la costituzione ed il termine entro cui eseguirla, in
> risposta al tuo pensiero mi vien da pensare (scusami ma io non ho studiato
> latino ma spero di essere lo stesso comprensibile ;-), è vero che
> l'abbreviazione di termini è limitata al caso dell'istanza di abbreviazione
> dei termini ex art. 163-bis c.p.c., ma di fatto il Giudice ha abbreviato il
> termine di comparizione......
> Che non vada fatta davvero entro 5 gg?

Nulla ti vieta di iscrivere a ruolo entro 5 giorni, anzi potresti
farlo anche solo per prudenza.

Cordiali saluti,
Gabriele

Gianni Cataldi

unread,
May 18, 2011, 6:03:59 PM5/18/11
to leg...@googlegroups.com
Ti porgo, ancora, il mio sentito ringraziamento.
Tano per far conversazione, io non mi preoccupo dei provvedimenti del
giudice a quo: come tu dici, giusto o sbagliato, lo ha detto il Giudice ed a
noi basta attenerci.
Tuttavia, siccome non sempre i giudici si pongono il problema di cosa potrà
accadere oltre loro, siccome odio riprendere le cause, vorrei far sempre le
cose per bene OGGI per non ritrovarmi con un appello DOMANI.
Se il Giudice è convinto che sia giusto e corretto il suo provvedimento non
lo muterà.
Tuttavia, se qualcuno più illuminato di lui dovesse statuire l'insufficienza
del termine concesso ai convenuti, mi ritroverò a discutere della questione.
Ma allo stato, tant'è!

Per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, se non arriva l'argent non muovo
più uno spillo ;-)
Gianni Cataldi

Inviato: mercoledì 18 maggio 2011 13:07
A: legalit
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Introduzione accertamento dell'obbligo del
terzo in un preso terzi e relativi termini

Cordiali saluti,
Gabriele

--

Avv. Gabriele Orlando

unread,
May 19, 2011, 10:38:28 AM5/19/11
to legalit
On 18 Mag, 18:03, "Gianni Cataldi" <giovannicata...@teletu.it> wrote:
> Ti porgo, ancora, il mio sentito ringraziamento.
> Tano per far conversazione, io non mi preoccupo dei provvedimenti del
> giudice a quo: come tu dici, giusto o sbagliato, lo ha detto il Giudice ed a
> noi basta attenerci.
> Tuttavia, siccome non sempre i giudici si pongono il problema di cosa potrà
> accadere oltre loro, siccome odio riprendere le cause, vorrei far sempre le
> cose per bene OGGI per non ritrovarmi con un appello DOMANI.
> Se il Giudice è convinto che sia giusto e corretto il suo provvedimento non
> lo muterà.
> Tuttavia, se qualcuno più illuminato di lui dovesse statuire l'insufficienza
> del termine concesso ai convenuti, mi ritroverò a discutere della questione.
> Ma allo stato, tant'è!
>
Mi sembra giusto, ma non vedo molti margini di manovra.

> Per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, se non arriva l'argent non muovo
> più uno spillo ;-)

Attenzione a fargli evitare eventuali sanzioni di inammissibilità o
improcedibilità, però! ;-)

A presto,
Gabriele
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages