sentenze sul telelaser

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Erik Maffei

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Nov 18, 2008, 11:04:01 AM11/18/08
to Legalit
Qualcuno ha sentenze recenti per contestare l'accertamento effettuato a mezzo di telelaser?
Ho trovato una interessante sentenza del Gdp di Civitavecchia che richiamando una sentenza della Cass. afferma il principio di non decisività dell'accertamento compiuto con tale apparecchio in quanto manca il rilievo fotografico e non viene rilevata la targa del veicolo, quindi il trasgressore non è in grado di controllare, però è un po' datata e risale al 2001.
Rimango in attesa di contributi per i quali ringrazio anticipatamente.
Saluti a tutti.
 
EM
 
 

avv. pietro insalata

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Nov 18, 2008, 11:47:44 AM11/18/08
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Di più recente ho:

Giudice di Pace Verona, sentenza 25.01.2006 n° 440

Annullamento della multa per mancata prova della taratura dello strumento

Spero possa essere utile, provo ad allegare file word

Saluti, avv pietro insalata

Bari

 

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Erik Maffei
Inviato: martedì 18 novembre 2008 17.04
A: Legalit
Oggetto: [legalit] sentenze sul telelaser

sent-Telelaser-prova-taratura.doc

zaniolo...@libero.it

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Nov 18, 2008, 12:07:13 PM11/18/08
to leg...@googlegroups.com

Eccone altre ma, attenzione che la Cassazione si è espressa nel senso di ritenere validi gli accertamenti effettuati con Telelaser anche senza rilievo fotografico e senza rilevazione della targa del veicolo (Cass. Civile Sez. I^ del 24 marzo 2004 n. 5873).

In tema di opposizione avverso verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nell'ipotesi in cui il ricorrente eccepisca che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento (nella specie, c.d. telelaser) non sia rispondente ai requisiti di legge per mancanza della necessaria taratura e l'Amministrazione convenuta non fornisca la prova dell'avvenuta effettuazione della stessa, poiché ciò determina incertezza sulla validità della contestazione, trattandosi di strumentazione da sottoporre a periodico controllo, il relativo verbale va annullato.

Giudice di pace Bari, 22-11-2005
P.M. e altri c. Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia Stradale di Bari

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio "telelaser" mod. "Ultralyte" omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), poiché si tratta di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice (D.P.R. n. 495/1992), la velocità del veicolo senza la previsione di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato. Tale attestazione è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. Prova contraria che non può essere fornita dalla presunta mancata taratura dell'apparecchio non necessaria se non espressamente richiesta dal costruttore nel manuale d'uso.

Giudice di pace Palermo, 04-11-2005
Virga c. Comune di Palermo

In tema di infrazioni al codice della strada, relativamente al sistema di rilevamento della velocità dei veicoli per mezzo di apparecchiature telelaser, essendo il laser in grado di rilevare la velocità soltanto di un veicolo per volta (il quale deve trovarsi singolarmente nel mirino), poiché, di conseguenza, le possibilità di errori sono limitate unicamente alla ipotesi in cui gli operatori indichino i dati di un veicolo diverso da quello "puntato", tale eventualità è resa praticamente impossibile per le apparecchiature integrate con telecamere, in cui i dati del rilevamento vengono simultaneamente registrati nella fotografia del cosiddetto "bersaglio", nella quale è dato vedere non solo il numero di targa del veicolo, ma anche la cosiddetta "traccia" o "croce" di puntamento. Tale apparecchiatura, quindi, non solo rileva la velocità con un altissimo grado di precisione, ma anche come la velocità memorizzata si riferisca senz'altro al veicolo "puntato".

Giudice di pace Genova Sez. II, 24-10-2005
D.A. c. Comune di Genova

L'accertamento delle violazioni con un sistema autovelox non richiede necessariamente la documentazione fotografica delle infrazioni per legittimare le multe per eccesso di velocità; pertanto, è ammesso l'uso dei misuratori di velocità tradizionali (come il telelaser) anche senza l'ausilio del sistema fotografico.

Giudice di pace Bari, 23-09-2005
M.L. c. Ministero dell'Interno - Polizia Stradale di Bari

Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in essere dalla P.A., il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Pertanto,in tema di violazioni del codice della strada,l'errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell'esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall'interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere ), ma non domandando al giudice - eventualmente a mezzo di consulente tecnicoun sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A..(Nella specie, è stata cassata la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione per eccesso di velocità , ritenendo illegittima, perchè in contrasto con gli artt. 345 regolamento del codice della strada e 142 codice della strada,l'omologazione degli apparecchi di rilevazione (tipo "Telelaser" ) operata dal Ministero dei Lavori Pubblici).

Cass. civ. Sez. II, 02-08-2005, n. 16143 (rv. 584113)
Uff. Terr. Gov. Rovigo c. Breviliero

Poiché nel giudizio d'opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, essendo prive di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), atteso che il verbale fa fede fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi da fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata cassata la sentenza del Giudice di pace che, nell'annullare la sanzione amministrativa irrogata a seguito di rilevazione dell'eccesso di velocità compiuta mediante strumentazione denominata "Telelaser", non aveva svolto alcun accertamento né aveva in alcun modo argomentato sulla possibilità che in concreto l'apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di funzionamento).

Cass. civ. Sez. II, 26-04-2005, n. 8675 (rv. 580949)
Uff. Territoriale Governo Belluno c. Colbachini

In tema di infrazioni al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'oppponente e debitamente provate, situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto non attendibile l'accertamento della velocità di un autoveicolo effettuata con apparecchiatura elettronica denominata "telelaser", giacché il funzionamento dello strumento era stato influenzato dal transito di altra vettura che, al momento della rilevazione, procedeva in fase di sorpasso parallelamente a quella rilevata).

Cass. civ. Sez. II, 20-04-2005, n. 8233 (rv. 581275)

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente omologate, mentre l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, ben potendo poi l'individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345 D.P.R. n. 495 del 1992, all'agente di Polizia addetto all'apparecchiatura; pertanto, non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica. Né, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile dalla disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne consegue che è legittimo l'accertamento della velocità di un veicolo documentata dall'apparecchiatura denominata "telelaser" (che consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati), atteso che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dal'art. 142 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 citato in base all'attestazione dell'organo di Polizia stradale addetto all'apparecchiatura, che è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto.

Cass. civ. Sez. II, 20-04-2005, n. 8232 (rv. 581274)

È illegittimo e, pertanto, deve essere annullato il relativo verbale, l'accertamento della velocità rilevato mediante apparecchiatura "Telelaser mod. Ultralyte" poiché effettuato da uno strumento il cui D.M. n. 1824 del 2000 di omologa deve essere disapplicato, ai sensi degli artt. 4 e 5 R.D. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto non conforme ai requisiti previsti dall'art. 345, comma primo, Reg. c.s. per le apparecchiature destinate al controllo della velocità.

Giudice di pace Chioggia, 25-01-2005
Scarin c. Comune di Chioggia

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma sesto, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall'art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione.

Cass. civ. Sez. I, 20-01-2005, n. 1234 (rv. 579941)

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l'art. 142 codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di Polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di Polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato - in quanto l'attestazione dell'organo di Polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 142, comma 9, codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992 - rilevata a mezzo apparecchiature elettronica telelaser mod. LTI 20/20).

Cass. civ. Sez. I, 18-01-2005, n. 943 (rv. 578916)

Saluti.

CONSUM INFORTUNISTICA



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Da: avv.m...@gmail.com
Data: 18/11/2008 17.04
A: "Legalit"<leg...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] sentenze sul telelaser

Corrado Amoroso

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Nov 18, 2008, 12:30:51 PM11/18/08
to legalit
Se interessa ho copia di una CTU relativa ad una "famosa" causa avanti
il Tribunale di Lodi e della relativa sentenza.
Anche se specificatamente riguarda il famigerato 104/C-3, ricordo che
prende anche in esame il caso del telelaser e della possibilita' che
un utilizzo non corretto porti a rilevazioni errate.
Sintetizzando (e vado a memoria) e' necessario che il verbale attesti
dettagliatamente il metodo di rilevamento.
Se poi non si e' provveduto alla contestazione immediata c'e' un
argomento in piu' per il ricorso.
Saluti.
Corrado Amoroso

Studio Legale Amoroso
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