termine per reclamo ex art. 708, comma 4°, cod. proc. civ.

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Tiziano Solignani

unread,
Jul 28, 2008, 12:43:00 PM7/28/08
to legalit
Dispone la norma di cui a margine che "contro i provvedimenti di cui al
terzo comma [si tratta dei provvedimenti presidenziali nei procedimenti
di separazione e divorzio] si può proporre reclamo con ricorso alla
corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento".

Nei vostri fori, secondo la vostra prassi, come si intende il termine
per la proposizione del reclamo?

A mio giudizio, dovrebbe essere letto come 10 giorni dalla eventuale
notificazione, effettuata a cura di una delle parti, dei provvedimenti.

Ma non vorrei che qualche corte d'appello invece interpretasse il
termine come di 10 giorni dalla comunicazione effettuata dalla cancelleria.

Avete idee, spunti, riferimenti al riguardo per caso?

In giurisprudenza, vista probabilmente la novità della norma, non ho
trovato niente sul punto specifico.

Grazie comunque a tutti per l'attenzione.

--

Cordialmente,

http://tsolignani.solignani.it
http://blog.solignani.it
http://solignani.eu
http://barpanaro.it

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jul 28, 2008, 1:41:41 PM7/28/08
to leg...@googlegroups.com
Caro Tiziano,
da un'occhiata all'ordinanza che t'allego, che. manco a farlo apposta,
proviene dalle tue parti ;-)
Ad ogni buon conto, se chi ha interesse al reclamo è il ricorrente, presente
all'udienza presidenziale in cui i provvedimenti sono stati assunti, per
tuziorismo, il reclamo lo proporrei entro i dieci giorni da tale data
(infatti, in un simile caso, di quale notifica si potrebbe mai parlare?).
Se, invece, l'interesse lo ha il resistente, attenderei la notifica da
controparte.
Da un'occhiata anche a questo commento di un collega:
"Altro interrogativo che pone la disposizione del 4° comma dell'art. 708 è
relativo ai termini perentori entro cui va proposto il reclamo: ossia i 10
giorni dalla notificazione del provvedimento.
E ciò perché non è semplice individuare il momento da cui inizia a decorrere
detto termine. E' noto, infatti, che le parti possono avere conoscenza del
provvedimento presidenziale in tempi e modi diversi, ossia: a) se essi
vengono emessi in udienza o fuori della udienza presidenziale; b) se il
coniuge convenuto sia comparso o meno. Per cui nella ipotesi a), i 10 giorni
potrebbero decorrere dalla conoscenza del provvedimento emesso in udienza,
essendo presenti entrambi le parti, nei confronti dei quali non incombe
l'obbligo di notificare la ordinanza presidenziale e nè la cancelleria ha
l'onere di comunicarla alle parti; se l'ordinanza è, invece, emessa fuori
udienza, la stessa dovrà essere comunicata alle parti a cura della
cancelleria ed allora per notificazione si può intendere comunicazione del
provvedimento da parte della cancelleria ed i 10 giorni decorreranno da tale
conoscenza. Nell'ipotesi b), l'ordinanza, ai sensi dell'art.709 c.p.c.,
dovrà essere necessariamente notificata al convenuto non comparso, per il
quale necessariamente i 10 giorni per il reclamo decorreranno dalla notifica
del provvedimento, eseguita a cura della parte ricorrente; ma se l'interesse
a proporre il reclamo è in capo al ricorrente rispetto al coniuge non
comparso, i 10 giorni per questi da quando decorreranno? dall'udienza se i
provvedimenti sono stati emessi in tale sede, dalla comunicazione da parte
della cancelleria se emessi fuori udienza o prima ancora di notificare il
provvedimento al convenuto non comparso?
Stante i numerosi interrogativi, ritengo che la soluzione più comoda, al
fine di evitare decadenze, al momento sia "10 giorni dalla conoscenza
(notificazione) del provvedimento", salvo un maggior approfondimento".

Cordialità,

Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
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6.59


art 708 c4.txt

Tiziano Solignani

unread,
Jul 29, 2008, 10:05:12 AM7/29/08
to leg...@googlegroups.com
in data 28/07/2008 avv. Vincenzo Giordano scriveva:

> da un'occhiata all'ordinanza che t'allego, che. manco a farlo apposta,
> proviene dalle tue parti ;-)

Ho letto con estrema attenzione l'ordinanza che per quanto rigbuarda il
termine conferma la decorrenza dalla notificazione ad istanza e/o cura
di parte, ma forse lo fa solo per giungere alla beffarda conclusione
della inammissibilità dell'istanza di revoca o modifica al giudice
designatop er la fase di merito, un orientamento che non è assolutmaente
condiviso qui a Modena, perchè mi è capitato di fare diverse volte
istanze al giudice designato per il merito per la modifica dei
provvedimenti presidenziali a termine - se accogliamento l'orientamento
in esame che lo vuole decorrere solo dalla notifica ad istanza di parte
- ancora pendente, senza che mi venisse sollevata nessuna eccezione.

D'altra parte, se si sposasse l'orientamento sostenuto nell'ordinanza
allegata, notificare i provvedimenti sarebbe onere della parte
sostanzialmente soccombente per potere poi richiedere le modifiche al
giudice designato per il merito trascorsi i 10 giorni, con la
conseguenza di non potersi rivolgere prima ad un giudice che, del
merito, è stato già completamente investito.

Va bene che bisogna trovare un criterio di coordinamento tra i due
rimedi, ma mi sembra che non possa essere assolutamente questo, tutt'al
più se si vuol codificare un presupposto, quello dell'avvenuto mutamento
delle circostanze, che in realtà non esiste nel codice. Al massimo si
può pensare ad una sospensione del giudizio da parte dell'istruttore
pendente reclamo, ma non credo che alla parte possa negarsi
l'esperibilità contemporanea dei due rimedi.

Grazie Vincenzo per il provvedimento, molto interessante comunque.

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Tiziano Solignani

unread,
Jul 30, 2008, 6:59:41 AM7/30/08
to legalit
Come dicevo, l'orientamento di Modena oggi non è questo.

C'è stata infatti una riunione tra i presidenti di Tribunale in cui è
stato deliberato di adottare l'altra soluzione.

Quoto da un articolo più sotto linkato che spiega tutto:

"D) Rapporto fra introduzione del reclamo immediato alla Corte
d'Appello avverso i provvedimenti urgenti presidenziali (art. 708 c.
IV c.p.c.) e revocabilità o modificabilità degli stessi da parte del
Giudice istruttore (art. 709 U.c. c.p.c.). Dopo ampia discussione i
giudici presenti hanno convenuto di non condizionare la possibilità di
modifica o revoca del provvedimento del Presidente all'avvenuta
proposizione o meno del reclamo in Corte d'Appello; si è poi ritenuto
che anche l'eventuale decisione del Giudice del gravame non sia di per
sè di ostacolo alla proponibilità della richiesta di modifica o revoca
del provvedimento Presidenziale al Giudice istruttore. Il punto più
dibattuto riguarda il rapporto fra intervenuta decisione della Corte e
potere di modifica o revoca residua in capo al Giudice istruttore:
accanto a chi ritiene al riguardo valorizzabile un “giudicato” rebus
sic stantibus con la necessità di sottoporre nuovi motivi al G.I.
rispetto a quelli già censiti, vi è chi ha sostenuto l'assimilazione
della decisione della Corte a quella del Presidente, con la
conseguenza ch” come quest'ultima è sempre revocabile o modificabile,
ne deriva l'assenza di limitazioni per il Giudice istruttore;
quest'ultima soluzione è risultata prevalente;"

http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Aseparazione-dei-coniugi&Itemid=67



avv. Vincenzo Giordano ha scritto:

> Caro Tiziano,
> da un'occhiata all'ordinanza che t'allego, che. manco a farlo apposta,
> proviene dalle tue parti ;-)
> Ad ogni buon conto, se chi ha interesse al reclamo � il ricorrente, presente
> all'udienza presidenziale in cui i provvedimenti sono stati assunti, per
> tuziorismo, il reclamo lo proporrei entro i dieci giorni da tale data
> (infatti, in un simile caso, di quale notifica si potrebbe mai parlare?).
> Se, invece, l'interesse lo ha il resistente, attenderei la notifica da
> controparte.
> Da un'occhiata anche a questo commento di un collega:
> "Altro interrogativo che pone la disposizione del 4� comma dell'art. 708 �
> relativo ai termini perentori entro cui va proposto il reclamo: ossia i 10
> giorni dalla notificazione del provvedimento.
> E ci� perch� non � semplice individuare il momento da cui inizia a decorrere
> detto termine. E' noto, infatti, che le parti possono avere conoscenza del
> provvedimento presidenziale in tempi e modi diversi, ossia: a) se essi
> vengono emessi in udienza o fuori della udienza presidenziale; b) se il
> coniuge convenuto sia comparso o meno. Per cui nella ipotesi a), i 10 giorni
> potrebbero decorrere dalla conoscenza del provvedimento emesso in udienza,
> essendo presenti entrambi le parti, nei confronti dei quali non incombe
> l'obbligo di notificare la ordinanza presidenziale e n� la cancelleria ha
> l'onere di comunicarla alle parti; se l'ordinanza �, invece, emessa fuori
> udienza, la stessa dovr� essere comunicata alle parti a cura della
> cancelleria ed allora per notificazione si pu� intendere comunicazione del
> provvedimento da parte della cancelleria ed i 10 giorni decorreranno da tale
> conoscenza. Nell'ipotesi b), l'ordinanza, ai sensi dell'art.709 c.p.c.,
> dovr� essere necessariamente notificata al convenuto non comparso, per il
> quale necessariamente i 10 giorni per il reclamo decorreranno dalla notifica
> del provvedimento, eseguita a cura della parte ricorrente; ma se l'interesse
> a proporre il reclamo � in capo al ricorrente rispetto al coniuge non
> comparso, i 10 giorni per questi da quando decorreranno? dall'udienza se i
> provvedimenti sono stati emessi in tale sede, dalla comunicazione da parte
> della cancelleria se emessi fuori udienza o prima ancora di notificare il
> provvedimento al convenuto non comparso?
> Stante i numerosi interrogativi, ritengo che la soluzione pi� comoda, al
> fine di evitare decadenze, al momento sia "10 giorni dalla conoscenza
> (notificazione) del provvedimento", salvo un maggior approfondimento".
>
> Cordialit�,
>
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Tiziano Solignani" <soli...@solignani.it>
> To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
> Sent: Monday, July 28, 2008 6:43 PM
> Subject: [legalit] termine per reclamo ex art. 708, comma 4�, cod. proc.
> civ.
>
>
>
> Dispone la norma di cui a margine che "contro i provvedimenti di cui al
> terzo comma [si tratta dei provvedimenti presidenziali nei procedimenti
> di separazione e divorzio] si pu� proporre reclamo con ricorso alla
> corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
> essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
> notificazione del provvedimento".
>
> Nei vostri fori, secondo la vostra prassi, come si intende il termine
> per la proposizione del reclamo?
>
> A mio giudizio, dovrebbe essere letto come 10 giorni dalla eventuale
> notificazione, effettuata a cura di una delle parti, dei provvedimenti.
>
> Ma non vorrei che qualche corte d'appello invece interpretasse il
> termine come di 10 giorni dalla comunicazione effettuata dalla cancelleria.
>
> Avete idee, spunti, riferimenti al riguardo per caso?
>
> In giurisprudenza, vista probabilmente la novit� della norma, non ho
> trovato niente sul punto specifico.
>
> Grazie comunque a tutti per l'attenzione.
>
> --
>
> Cordialmente,
>
> http://tsolignani.solignani.it
> http://blog.solignani.it
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> http://barpanaro.it
>
>
>
>
> Internal Virus Database is out of date.
> Checked by AVG - http://www.avg.com
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> 6.59
>
>
>
> T R I B U N A L E D I M O D E N A
>
> (Sezione II� civile)
>
>
>
> Il g.i.
>
> a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue:
>
> va dato conto che, nel nuovo processo familiare riformato, prima dalla l. n. 80/2005 e poi dalla l. n. 54/2006, � possibile assoggettare a controllo l�ordinanza presidenziale avente ad oggetto i �provvedimenti temporanei e urgenti nell�interesse della prole e dei coniugi�, di cui all�art. 708, 3� co., c.p.c., sotto un duplice versante.
>
> Da un canto, la nuova disciplina ammette uno strumento di revisione in precedenza non previsto dall�ordinamento processuale, costituito dal reclamo in Corte, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 708, 4� co., c.p.c.).
>
> In passato, veniva di solito esclusa l�ammissibilit� del reclamo previsto dall�art. 669 terdecies c.p.c., ritenendosi in prevalenza che l�ordinanza interinale fosse priva di cautelarit�, cosicch� si permetteva il riesame di tale provvedimento solo da parte del collegio con la pronuncia della sentenza, salva la sola possibilit� per il g.i. di modificarne il dictum se �si verificavano mutamenti nelle circostanze�.
>
> A tutt�oggi, si � mantenuta quest�ultima possibilit�.
>
> Nella nuova formulazione normativa �, per�, stato espunto il riferimento, in precedenza presente nel vecchio testo dell�art. 708 c.p.c., quale presupposto di ammissibilit�, �al mutamento nelle circostanze�. L�art. 709 c.p.c. ha, perci�, acquisito una formulazione analoga a quella contenuta nell�art. 4, co. 8, l. 898/70, cosicch� oggi il potere di modifica/revoca non sembra essere vincolato.
>
> Il potere modificativo in oggetto pare avere subito una sorta di mutazione genetica; da strumento di adeguamento dello stato di diritto al mutare dello stato di fatto, a strumento di eventuale revisione e controllo (dell�esattezza) delle determinazioni presidenziali, e perci� (anche) quale revisio prioris instantiae.
>
> Il legislatore non si � curato, per�, di procedere al coordinamento tra le due forme di revisione dell�ordinanza presidenziale, quest�ultimo provvedimento interinale ed incidentale reso rebus sic stantibus, affidandosi perci� implicitamente all�interpretazione.
>
> Ebbene, in base ad un criterio di logica ed ancor prima di economicit� dei mezzi processuali, non pu� ritenersi che concorrano insieme due misure di controllo della medesima ordinanza presidenziale, una volta espunto il riferimento al �mutamento nelle circostanze�. Piuttosto, all�interno del sistema normativo, va individuata una forma di coordinamento tra di esse (electa una via non datum recursum ad alteram).
>
> Ebbene, una volta scelta la via del reclamo in Corte non � ammessa istanza di revoca, se non in presenza di un �mutamento nelle circostanze�.
>
> Non coltivata e perci� perenta la via del reclamo, appare, invece, ammissibile il ricorso per revoca/modifica al g.i., allo scopo (anche) di rivedere il provvedimento presidenziale, rivalutabile anche sotto il profilo dell�opportunit�. Posto che il potere del g.i. non appare pi� condizionato dal requisito del �mutamento nelle circostanze�.
>
> Nello specifico, il mancato esperimento del reclamo, condizionante l�ammissibilit� dell�istanza di revoca/modifica al g.i., presuppone l�inutile decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione.
>
> Il termine di proposizione del mezzo, precisa l�art. 709, c.p.c., decorre dalla �notificazione del provvedimento�.
>
> Stando all�interpretazione affermatasi sotto la vigenza del precedente testo dell�art. 669 terdecies c.p.c., ante novella del 2005, il termine di proponibilit� del gravame decorreva dalla �notificazione da parte dell�ufficiale giudiziario ad istanza di parte� (Cass, Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3670).
>
> Tale interpretazione appare ancor�oggi plausibile alla luce del testo innovato dell�art. 708, 4 co., c.p.c, che richiama la notificazione del provvedimento, pur se laconicamente non aggiunge altro (in tal senso, implicitamente, App. Bologna, 8.5.2006, decreto, Rass. merito Giur. it., 2006, 271-272).
>
> Nella specie, non risulta in atti che tal termine sia stato fatto decorrere ad istanza di parte, provvedendosi alla notificazione dell�ordinanza presidenziale alla controparte, con la conseguenza che lo stesso ancora potrebbe essere attivato, con reclamabilit� del provvedimento in Corte.
>
> Da quanto precede, consegue che, in concreto, la condizione di proponibilit� della richiesta di revoca/modifica al g.i. ai sensi dell�art. 709 c.p.c. non si � ancora avverata. Ci� induce alla declaratoria di inammissibilit� dell�istanza, con concessione dei termini per deduzioni e produzioni istruttorie che le parti hanno richiesto.
>
> P.Q.M.
>
> visto l�art. 709 c.p.c,
>
> dichiara inammissibile l�istanza di modifica dell�ordinanza presidenziale in data 22.5.2006;
>
> concede alle parti i termini perentori previsti ai sensi dell�art. 183, 6� co., c.p.c.;
>
> fissa per la decisione sui mezzi di prova l�udienza del ***.
>
>
>
> Modena, 5.10.2006
>
> Si comunichi
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