Come dicevo, l'orientamento di Modena oggi non è questo.
C'è stata infatti una riunione tra i presidenti di Tribunale in cui è
stato deliberato di adottare l'altra soluzione.
Quoto da un articolo più sotto linkato che spiega tutto:
"D) Rapporto fra introduzione del reclamo immediato alla Corte
d'Appello avverso i provvedimenti urgenti presidenziali (art. 708 c.
IV c.p.c.) e revocabilità o modificabilità degli stessi da parte del
Giudice istruttore (art. 709 U.c. c.p.c.). Dopo ampia discussione i
giudici presenti hanno convenuto di non condizionare la possibilità di
modifica o revoca del provvedimento del Presidente all'avvenuta
proposizione o meno del reclamo in Corte d'Appello; si è poi ritenuto
che anche l'eventuale decisione del Giudice del gravame non sia di per
sè di ostacolo alla proponibilità della richiesta di modifica o revoca
del provvedimento Presidenziale al Giudice istruttore. Il punto più
dibattuto riguarda il rapporto fra intervenuta decisione della Corte e
potere di modifica o revoca residua in capo al Giudice istruttore:
accanto a chi ritiene al riguardo valorizzabile un “giudicato” rebus
sic stantibus con la necessità di sottoporre nuovi motivi al G.I.
rispetto a quelli già censiti, vi è chi ha sostenuto l'assimilazione
della decisione della Corte a quella del Presidente, con la
conseguenza ch” come quest'ultima è sempre revocabile o modificabile,
ne deriva l'assenza di limitazioni per il Giudice istruttore;
quest'ultima soluzione è risultata prevalente;"
http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Aseparazione-dei-coniugi&Itemid=67
avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
> Caro Tiziano,
> da un'occhiata all'ordinanza che t'allego, che. manco a farlo apposta,
> proviene dalle tue parti ;-)
> Ad ogni buon conto, se chi ha interesse al reclamo � il ricorrente, presente
> all'udienza presidenziale in cui i provvedimenti sono stati assunti, per
> tuziorismo, il reclamo lo proporrei entro i dieci giorni da tale data
> (infatti, in un simile caso, di quale notifica si potrebbe mai parlare?).
> Se, invece, l'interesse lo ha il resistente, attenderei la notifica da
> controparte.
> Da un'occhiata anche a questo commento di un collega:
> "Altro interrogativo che pone la disposizione del 4� comma dell'art. 708 �
> relativo ai termini perentori entro cui va proposto il reclamo: ossia i 10
> giorni dalla notificazione del provvedimento.
> E ci� perch� non � semplice individuare il momento da cui inizia a decorrere
> detto termine. E' noto, infatti, che le parti possono avere conoscenza del
> provvedimento presidenziale in tempi e modi diversi, ossia: a) se essi
> vengono emessi in udienza o fuori della udienza presidenziale; b) se il
> coniuge convenuto sia comparso o meno. Per cui nella ipotesi a), i 10 giorni
> potrebbero decorrere dalla conoscenza del provvedimento emesso in udienza,
> essendo presenti entrambi le parti, nei confronti dei quali non incombe
> l'obbligo di notificare la ordinanza presidenziale e n� la cancelleria ha
> l'onere di comunicarla alle parti; se l'ordinanza �, invece, emessa fuori
> udienza, la stessa dovr� essere comunicata alle parti a cura della
> cancelleria ed allora per notificazione si pu� intendere comunicazione del
> provvedimento da parte della cancelleria ed i 10 giorni decorreranno da tale
> conoscenza. Nell'ipotesi b), l'ordinanza, ai sensi dell'art.709 c.p.c.,
> dovr� essere necessariamente notificata al convenuto non comparso, per il
> quale necessariamente i 10 giorni per il reclamo decorreranno dalla notifica
> del provvedimento, eseguita a cura della parte ricorrente; ma se l'interesse
> a proporre il reclamo � in capo al ricorrente rispetto al coniuge non
> comparso, i 10 giorni per questi da quando decorreranno? dall'udienza se i
> provvedimenti sono stati emessi in tale sede, dalla comunicazione da parte
> della cancelleria se emessi fuori udienza o prima ancora di notificare il
> provvedimento al convenuto non comparso?
> Stante i numerosi interrogativi, ritengo che la soluzione pi� comoda, al
> fine di evitare decadenze, al momento sia "10 giorni dalla conoscenza
> (notificazione) del provvedimento", salvo un maggior approfondimento".
>
> Cordialit�,
>
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Tiziano Solignani" <
soli...@solignani.it>
> To: "legalit" <
leg...@googlegroups.com>
> Sent: Monday, July 28, 2008 6:43 PM
> Subject: [legalit] termine per reclamo ex art. 708, comma 4�, cod. proc.
> civ.
>
>
>
> Dispone la norma di cui a margine che "contro i provvedimenti di cui al
> terzo comma [si tratta dei provvedimenti presidenziali nei procedimenti
> di separazione e divorzio] si pu� proporre reclamo con ricorso alla
> corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
> essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
> notificazione del provvedimento".
>
> Nei vostri fori, secondo la vostra prassi, come si intende il termine
> per la proposizione del reclamo?
>
> A mio giudizio, dovrebbe essere letto come 10 giorni dalla eventuale
> notificazione, effettuata a cura di una delle parti, dei provvedimenti.
>
> Ma non vorrei che qualche corte d'appello invece interpretasse il
> termine come di 10 giorni dalla comunicazione effettuata dalla cancelleria.
>
> Avete idee, spunti, riferimenti al riguardo per caso?
>
> In giurisprudenza, vista probabilmente la novit� della norma, non ho
> T R I B U N A L E D I M O D E N A
>
> (Sezione II� civile)
>
>
>
> Il g.i.
>
> a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue:
>
> va dato conto che, nel nuovo processo familiare riformato, prima dalla l. n. 80/2005 e poi dalla l. n. 54/2006, � possibile assoggettare a controllo l�ordinanza presidenziale avente ad oggetto i �provvedimenti temporanei e urgenti nell�interesse della prole e dei coniugi�, di cui all�art. 708, 3� co., c.p.c., sotto un duplice versante.
>
> Da un canto, la nuova disciplina ammette uno strumento di revisione in precedenza non previsto dall�ordinamento processuale, costituito dal reclamo in Corte, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 708, 4� co., c.p.c.).
>
> In passato, veniva di solito esclusa l�ammissibilit� del reclamo previsto dall�art. 669 terdecies c.p.c., ritenendosi in prevalenza che l�ordinanza interinale fosse priva di cautelarit�, cosicch� si permetteva il riesame di tale provvedimento solo da parte del collegio con la pronuncia della sentenza, salva la sola possibilit� per il g.i. di modificarne il dictum se �si verificavano mutamenti nelle circostanze�.
>
> A tutt�oggi, si � mantenuta quest�ultima possibilit�.
>
> Nella nuova formulazione normativa �, per�, stato espunto il riferimento, in precedenza presente nel vecchio testo dell�art. 708 c.p.c., quale presupposto di ammissibilit�, �al mutamento nelle circostanze�. L�art. 709 c.p.c. ha, perci�, acquisito una formulazione analoga a quella contenuta nell�art. 4, co. 8, l. 898/70, cosicch� oggi il potere di modifica/revoca non sembra essere vincolato.
>
> Il potere modificativo in oggetto pare avere subito una sorta di mutazione genetica; da strumento di adeguamento dello stato di diritto al mutare dello stato di fatto, a strumento di eventuale revisione e controllo (dell�esattezza) delle determinazioni presidenziali, e perci� (anche) quale revisio prioris instantiae.
>
> Il legislatore non si � curato, per�, di procedere al coordinamento tra le due forme di revisione dell�ordinanza presidenziale, quest�ultimo provvedimento interinale ed incidentale reso rebus sic stantibus, affidandosi perci� implicitamente all�interpretazione.
>
> Ebbene, in base ad un criterio di logica ed ancor prima di economicit� dei mezzi processuali, non pu� ritenersi che concorrano insieme due misure di controllo della medesima ordinanza presidenziale, una volta espunto il riferimento al �mutamento nelle circostanze�. Piuttosto, all�interno del sistema normativo, va individuata una forma di coordinamento tra di esse (electa una via non datum recursum ad alteram).
>
> Ebbene, una volta scelta la via del reclamo in Corte non � ammessa istanza di revoca, se non in presenza di un �mutamento nelle circostanze�.
>
> Non coltivata e perci� perenta la via del reclamo, appare, invece, ammissibile il ricorso per revoca/modifica al g.i., allo scopo (anche) di rivedere il provvedimento presidenziale, rivalutabile anche sotto il profilo dell�opportunit�. Posto che il potere del g.i. non appare pi� condizionato dal requisito del �mutamento nelle circostanze�.
>
> Nello specifico, il mancato esperimento del reclamo, condizionante l�ammissibilit� dell�istanza di revoca/modifica al g.i., presuppone l�inutile decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione.
>
> Il termine di proposizione del mezzo, precisa l�art. 709, c.p.c., decorre dalla �notificazione del provvedimento�.
>
> Stando all�interpretazione affermatasi sotto la vigenza del precedente testo dell�art. 669 terdecies c.p.c., ante novella del 2005, il termine di proponibilit� del gravame decorreva dalla �notificazione da parte dell�ufficiale giudiziario ad istanza di parte� (Cass, Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3670).
>
> Tale interpretazione appare ancor�oggi plausibile alla luce del testo innovato dell�art. 708, 4 co., c.p.c, che richiama la notificazione del provvedimento, pur se laconicamente non aggiunge altro (in tal senso, implicitamente, App. Bologna, 8.5.2006, decreto, Rass. merito Giur. it., 2006, 271-272).
>
> Nella specie, non risulta in atti che tal termine sia stato fatto decorrere ad istanza di parte, provvedendosi alla notificazione dell�ordinanza presidenziale alla controparte, con la conseguenza che lo stesso ancora potrebbe essere attivato, con reclamabilit� del provvedimento in Corte.
>
> Da quanto precede, consegue che, in concreto, la condizione di proponibilit� della richiesta di revoca/modifica al g.i. ai sensi dell�art. 709 c.p.c. non si � ancora avverata. Ci� induce alla declaratoria di inammissibilit� dell�istanza, con concessione dei termini per deduzioni e produzioni istruttorie che le parti hanno richiesto.
>
> P.Q.M.
>
> visto l�art. 709 c.p.c,
>
> dichiara inammissibile l�istanza di modifica dell�ordinanza presidenziale in data 22.5.2006;
>
> concede alle parti i termini perentori previsti ai sensi dell�art. 183, 6� co., c.p.c.;
>
> fissa per la decisione sui mezzi di prova l�udienza del ***.
>
>
>
> Modena, 5.10.2006
>
> Si comunichi