prova contenuta in verbale di mediazione

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Enrico Gorini

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Dec 6, 2022, 6:41:27 AM12/6/22
to civilit

Salve.

Mi confermate che un verbale di mediazione civile – una volta saltata la mediazione - non può in nessun caso essere depositato in giudizio come prova ?

grazie

avv.Enrico Gorini

Foro di Rimini n.431

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

Giovanni Cataldi

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Dec 6, 2022, 9:55:33 AM12/6/22
to leg...@googlegroups.com

Assolutamente no.

Il verbale va depositato non fosse altro che per dar prova di aver svolto la mediazione.

Tuttavia, in caso di esito negativo, il verbale dovrebbe limitarsi a tanto affermare.

Non comprendo cosa possa essere stato ulteriormente previsto e come uno dei procuratori possa avene sottoscritto uno contenente dichiarazioni nocive per il proprio assistito.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

-MEMBER OF IUSTEAM-

www.iusteam.net

 

Via Giardini n. 27  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.81.73.506  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: martedì 6 dicembre 2022 12:41
A: 'civilit' <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: [legalit:44851] prova contenuta in verbale di mediazione

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Enrico Gorini

unread,
Dec 6, 2022, 11:05:04 AM12/6/22
to leg...@googlegroups.com

“Non comprendo cosa possa essere stato ulteriormente previsto e come uno dei procuratori possa avene sottoscritto uno contenente dichiarazioni nocive per il proprio assistito”.

Per es: viene fuori che esiste un testamento, ma chi lo dichiara non lo produce e traccheggia.   Il verbale poteva servire ai fini di future spese legali o danni (salva la facoltà di chiedere al Tribunale l’ordine di pubblicazione del testamento)

Avv.Enrico Gorini

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: martedì 6 dicembre 2022 15:55
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:44852] prova contenuta in verbale di mediazione

Luca de Grazia

unread,
Dec 7, 2022, 4:07:17 AM12/7/22
to leg...@googlegroups.com

mercoledì, 7, dicembre , 2022 ore 10.02

Scusatemi, ma mi sembra che la norma sia chiara:

art. 10 Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28
1.    Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2.    Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Tribunale Udine, Sez. I, 07/03/2018
Il principio di riservatezza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 28 del 2010 non si può applicare a c.d. fase di identificazione (fase preliminare nella quale il mediatore procede all'identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori, al fine di verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all'informativa di cui al primo comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010) poiché il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione e cioè al merito della lite. Se, invece, le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev'essere ammesso non solo l'utilizzo del verbale di mediazione, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione delle parti.

Tribunale Udine, Sez. I, 07/03/2018
Nel caso in cui il verbale di mediazione sia stato redatto in maniera incompleta o ambigua, la parte interessata a dimostrare il perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale è legittimata a richiedere la testimonianza del mediatore per provare di essere comparsa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Tribunale Roma, Sez. XIII, Ordinanza, 25/01/2016
In tema di mediazione, la riservatezza è limitata al merito della lite e non agli atti di svolgimento del procedimento ed al rifiuto, espresso al primo incontro, di proseguire nella mediazione. Tale rifiuto, anzi, deve essere verbalizzato, affinché il giudice possa trarne le valutazioni di competenza: ai sensi dell'art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, cui deve essere equiparato l'ingiustificato rifiuto a proseguire la mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova.

A disposizione per ogni chiarimento

Nell'attesa, Vorrete gradire cordiali saluti

Luca - M. de Grazia, avv.

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Enrico Gorini

unread,
Dec 7, 2022, 5:03:26 AM12/7/22
to leg...@googlegroups.com

Si, come infatti pensavo.

Interessante la distinzione fra contenuto sostanziale del verbale di mediaz. (per cui occorre consenso della ctp), e contenuto estrinseco, questo si utilizzabile

Grazie

 

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di Luca de Grazia
Inviato: mercoledì 7 dicembre 2022 10:07
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:44854] prova contenuta in verbale di mediazione

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