1° processo: tizio (convenuto) in sede di domanda riconvenzionale chiede l'abbattimento di una costruzione realizzata in violazione delle distanze. L'attore Caio eccepisce l'intervenuta usucapione.
2° processo: Caio conviene in giudizio Tizio e chiede che venga dichiarata la servitù per destinazione del padre di famiglia della servitù avente ad oggetto la violazione delle distanze di cui alla prima causa (actio confessoria servitutis).
Fra le due cause che tipo di pregiudizialità c'è?
Si dovranno riunire i giudizi oppure uno dovrà essere sospeso in attesa dell'esito dell'altro? Quale dei due si sopende secondo voi?
Io mi son dato delle risposte ma voglio prima leggere l'opinione di qualcuno per non condizionare gli interventi.
Grazie!
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From: "Avv. Massimo Billi" <massim...@libero.it>
Sent: Thursday, December 02, 2010 4:10 PM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Pregiudizialit� Logica e pregiudizialit� tecnica (per
processualisti) - Sospensione ex art. 295 c.p.c.
> pendono 2 processi proposti in momenti cronologici diversi:
>
> 1� processo: tizio (convenuto) in sede di domanda riconvenzionale chiede
> l'abbattimento di una costruzione realizzata in violazione delle distanze.
> L'attore Caio eccepisce l'intervenuta usucapione.
> 2� processo: Caio conviene in giudizio Tizio e chiede che venga dichiarata
> la servit� per destinazione del padre di famiglia della servit� avente ad
> oggetto la violazione delle distanze di cui alla prima causa (actio
> confessoria servitutis).
>
> Fra le due cause che tipo di pregiudizialit� c'�?
>
> Si dovranno riunire i giudizi oppure uno dovr� essere sospeso in attesa
> dell'esito dell'altro? Quale dei due si sopende secondo voi?
>
> Io mi son dato delle risposte ma voglio prima leggere l'opinione di
> qualcuno per non condizionare gli interventi.
>
> Grazie!
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1) La prima causa viene per conclusioni fra 2 anni... questo dovrebbe impedire la riunione.
2) a caio dovrebbero preclusi strumenti istruttori nella seconda causa a seguito della riunione.
Come la vedi?
Il giorno 02/dic/2010, alle ore 16.41, gianluca ha scritto:
> In questo, secondo me , trattasi di pregiudizialità logica perché parte del medesimo rapporto giuridico con relazione tra l'intero rapporto complesso e il singolo diritto al suo interno. Pertanto si procederà a riunire i due giudizi.
> Ciao e buon lavoro Dott.Gianluca Voso
>
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> From: "Avv. Massimo Billi" <massim...@libero.it>
> Sent: Thursday, December 02, 2010 4:10 PM
> To: <leg...@googlegroups.com>
> Subject: [legalit] Pregiudizialità Logica e pregiudizialità tecnica (per processualisti) - Sospensione ex art. 295 c.p.c.
>
>> pendono 2 processi proposti in momenti cronologici diversi:
>>
>> 1° processo: tizio (convenuto) in sede di domanda riconvenzionale chiede l'abbattimento di una costruzione realizzata in violazione delle distanze. L'attore Caio eccepisce l'intervenuta usucapione.
>> 2° processo: Caio conviene in giudizio Tizio e chiede che venga dichiarata la servitù per destinazione del padre di famiglia della servitù avente ad oggetto la violazione delle distanze di cui alla prima causa (actio confessoria servitutis).
>>
>> Fra le due cause che tipo di pregiudizialità c'è?
>>
>> Si dovranno riunire i giudizi oppure uno dovrà essere sospeso in attesa dell'esito dell'altro? Quale dei due si sopende secondo voi?
>> 1° processo: tizio (convenuto) in sede di domanda riconvenzionale chiede l'abbattimento di una costruzione realizzata in violazione delle distanze. L'attore Caio eccepisce l'intervenuta usucapione.
>
> Non è possibile accertare l'intervenuta prescrizione del diritto all'arretramento del fabbricato altrui a distanza legale, poiché le norme che dispongono tali distanze hanno carattere inderogabile ed imperativo, e per oggetto l'ordine pubblico (cfr. ex multis D.M. 1444/68). Nel merito dunque la domanda riconvenzionale pare infondata
Ehm... no non è così...
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>> 2° processo: Caio conviene in giudizio Tizio e chiede che venga dichiarata la servitù per destinazione del padre di famiglia della servitù avente ad oggetto la violazione delle distanze di cui alla prima causa (actio confessoria servitutis).
>
> A meno che non si tratti di edificio costituito in condominio (per il quale non valgono le distanze legali tra costruzioni), mi pare difficile che la destinazione del padre di famiglia, per quanto idonea a costituire servitù, possa derogare alle norme imperative sopra riferite, che peraltro rimangono le medesime..
1) le distanze legali si applicano anche in materia condominiali
2) la costruzione in violazione delle distanze può essere fatta senza limiti dall'unico proprietario.
Mi spiace mi sa che stai confondendo diritto pubblico con diritto privato.
>
>
> Ciò esposto nel merito (per chiarezza), analizziamo il rito.
>
> Tizio pare aver eccepito l'usucapione del diritto a costruire a distanza inferiore, cioé mutatis mudandis, l'accertamento della legittimità della servitù costituita ai danni di Caio. Ecco che per la seconda causa, pare anche possibile l'eccezione di litispendenza.
La litispendenza si può eccepire solo quando la stessa causa è presentata innanzi ad UFFICI giudiziari diversi.
Nel caso di specie si tratta di cause proposte al medesimo giudice.
La sentenza di listispendenza è preclusa, il giudice al massimo può disporre la riunione.
Grazie in ogni caso.
Quoto:
"> Ehm... no non è così..."
ah e com'è? ... giuridicamente intendo, con argomentazioni giuridiche, riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza...
(Cassazione civile, sez. II, 22/06/2006, n. 14442; Cassazione civile, sez. II, 17/06/2004, n. 11343 Cassazione
civile , sez. II, 14 febbraio 1997, n. 1372; Corte appello Bari, sez.
II, 09 giugno 2009, n. 609; Tribunale Napoli, 06 febbraio 2004)
Gradirei se possibile un excursus, magari con riferimento all'applicazione nei rapporti tra privati del d.m. 1444/68 (solitamente art 9), alle leggi antisismiche, alle norme imperative, a quelle dispositive, e a quelle suppletive. Ti sarei grato se ti fosse possibile richiamare le distinzioni di Giannini (M.S., non l'attore).
Ti sarei grato se potessi citare anche la giurisprudenza amministrativa in materia, che spesso si è occupata della legittimità dei titoli abilitativi che autorizzano la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Ti sarei grato se potessi esporre succintamente il concetto di intercapedine, e la presunzione legale di dannosità ipotizzata dalla giurisprudenza.
Ti sarei anche grato se potessi espormi, sempre succintamente s'intende, il valore precettivo degli strumenti urbanistici nei rapporti tra privati, con particolare riferimento all'efficacia normativa del regolamento (edilizio o urbanistico che sia).
Per ora mi fermo qui, ma potremmo approfondire ancora.
"1) le distanze legali si applicano anche in materia condominiali2) la costruzione in violazione delle distanze può essere fatta senza limiti dall'unico proprietario"
V supra... ma gradirei avere succinte informazioni sulla natura del condominio, sulla inscindibilità ed indisponibilità delle parti comuni, su come un proprietario possa violare le distanze legali, o meglio sui come possa rispettarle (costruendo una stanza a 10 metri dall'altra?)
"Mi spiace mi sa che stai confondendo diritto pubblico con diritto privato".
Lo so, ormai sono vecchio, e faccio confusione; da qualche parte però (forse sul Trabucchi e sul Barile), ho letto che le disposizioni di diritto pubblico, quando hanno efficacia immediatamente precettiva, si applicano direttamente nei rapporti tra privati, prevalendo sull'autonomia privata.
"La litispendenza si può eccepire solo quando la stessa causa è presentata innanzi ad UFFICI giudiziari diversi.Nel caso di specie si tratta di cause proposte al medesimo giudice.La sentenza di listispendenza è preclusa, il giudice al massimo può disporre la riunione".
Ohibò, ti degni di dirlo alla fine del quesito, dopo quattro o cinque risposte, che la causa è proposta davanti al medesimo ufficio...
Ma se è così... rendi completamente INUTILE tutto il quesito che hai formulato, perchè in questi casi la giurisprudenza non dispone alcuna sospensione nè riunisce le cause; molto più semplicemente, le fa trattare solitamente davanti al medesimo giudice per evitare contraddittorietà tra giudicati.
Chissà, forse sarebbe potuto emergere guardato un po' la giurisprudenza, o con un po' di pratica.
Mi spiace leggere chi, alle prime armi (se sei di fucecchio sei dell'83, se sei di napoli del '79),
accusa altri di confusione senza avere neanche ben chiari alcuni elementari concetti di diritto civile (ad es che l'usucapione può essere il contraltare della servitù).
Per il resto .... è inutile.... ci ho provato... così per fare.... non me ne vogliate se sto più zitto... e se intervengo prevalentemente per questioni paragiuridiche