precetto per spese registrazione d.i. e adempimenti successivi

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Antonello Panarese

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May 7, 2014, 11:27:47 AM5/7/14
to leg...@googlegroups.com
ciao a tutti volevo chiedere un consiglio su come procedere in merito al recupero delle spese relative alla registrazione di un decreto ingiuntivo provv. esecutivo e alle spese per l'invio del precetto...

ho notificato d.i+ precetto il cui importo è stato saldato

mancano appunto le spese di registrazione + le spese di notifica del precetto che non ho quantificato utilizzando la formula "e spese successive oltre le spese di registrazione"

la registrazione ancora non è stata pagata......

controparte, pur se sollecitata non ha provveduto ad effettuare il pagamento....

come vi regolate in casi simili?  paga prima la registrazione e poi si chiede la restituzione dell'importo?


grazie 



Alessandro Pedone

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May 7, 2014, 11:31:44 AM5/7/14
to leg...@googlegroups.com

Si, generalmente si paga e poi si recupera ... il problema è se il titolo prevedeva il pagamento delle spese di registrazione oppure no.




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Antonello Panarese

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May 7, 2014, 12:09:24 PM5/7/14
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si il titolo prevede il pagamento dell'importo di cui al d.i oltre "alle successive spese e competenze occorrende" ....

questa è la formula utilizzata....

allora faccio pagare e poi provvedo al recupero.....

grazie


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Avv. Marco Pescarollo

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May 8, 2014, 8:48:19 AM5/8/14
to leg...@googlegroups.com

Io con il precetto notifico anche  una fotocopia del F 23 con cui ho pagato la tassa di registro

 

Marco Pescarollo

 

Antonello Panarese <avv.antone...@gmail.com> May 07 08:27AM -0700  



ciao a tutti volevo chiedere un consiglio su come procedere in merito al
recupero delle spese relative alla registrazione di un decreto ingiuntivo
provv. esecutivo e alle spese per l'invio del precetto...
 
ho notificato d.i+ precetto il cui importo è stato saldato
 
mancano appunto le spese di registrazione + le spese di notifica del
precetto che non ho quantificato utilizzando la formula "e spese successive
oltre le spese di registrazione"
 
la registrazione ancora non è stata pagata......
 
controparte, pur se sollecitata non ha provveduto ad effettuare il
pagamento....
 
come vi regolate in casi simili? paga prima la registrazione e poi si
chiede la restituzione dell'importo?
 
 
grazie

 

Alessandro Pedone <in...@alpedone.net> May 07 05:31PM +0200  

Fabrizio Sigillò

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May 8, 2014, 10:04:05 AM5/8/14
to leg...@googlegroups.com

Il problema è chi è stato condannato... Compensazione pagano al 50 ...condanna il soccombente. Io nel secondo caso lo metto in precetto se conosco l'imposta ma senza allegare niente al precetto

Fabrizio Sigilló

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avv. M&Vdf

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May 8, 2014, 12:30:25 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
Quindi, quando lo prepariamo noi il decreto, converrebbe aggiungere 


"oltre alle successive spese e competenze occorrende"?

Alfredo

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May 8, 2014, 12:40:39 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
Ieri ho seguito un corso di preparazione al PCT.
Mi sembra di aver capito che tutti gli allegati a un DI (e anche ad altri atti) vanno trasmessi (solo) per via telematica.
Ma il destinatario di una notifica (un DI o, in prospettiva, una citazione) come può accedere agli allegati, cioè ai documenti sui quali si basa la domanda, prima di costituirsi in giudizio e, quindi, di essere accreditato all'accesso al fascicolo telematico?
Inoltre, è anche ammesso che l'interessato (avvocato o parte) riesca ad accedere ai documenti trasmessi per via telematica, come può accedere - prima e a prescindere da eventuali provvedimenti del Giudice - agli originali (che, a quanto mi è stato spiegato, saranno conservati presso lo studio di chi ha introdotto la domanda)?

Saluti
Alfredo Imparato

Fabrizio Sigillò

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May 8, 2014, 12:51:57 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
Chiaro che si parla di solo per via telematica dal 30 giugno (od, in alternativa, nel caso in cui la sede giudiziaria abbia già consegtuito il decreto riconoscimento di valore legale ai depositi telematici)

Il destinatario, per prassi ormai consolidata, deposita in cancelleria la procura e ha la possibilità quindi di esaminare il fascicolo telematico nella sua completazza.
COnsidera che al momento sul punto si marcia a mo di prassi e quindi ti dico la prassi adottata al Tribunale di Catanzaro.
Io deposito la procura, vengo inserito nel fascicolo telematico come difensore della parte debitrice e poisso quindi visionare il fascicolo.
Questa è una situazione temporanea che, per prassi, viene mantenuta operativa fino alla scadenza del termine per la eventuale opposizione , decorso il quale la posizione del difensore temporaneo viene eliminata dal cancelliere.

Per la seconda questione, se ti riferisci all'avvocato che richiede il ricorso, la risposta è si...può accedere certamente anche prima del deposito del decreto.

Quanto all'altro avvocato (del debitore) non ha diritto ad accedere agl originali se non in sede di eventuale opposizione. In quel caso (e solo se il giudice lo disporrà d'ufficio o su richiesta della parte opponente) il creditore - opposto sarà tenuto ad esibire gli originali che, in teoria, non saranno mai prodotti ma solo esibiti (fatte salve esigenze rappresentate dal magistrato

Fabrizio Sigillò


--
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Studio Legale Stefano Tognacci

unread,
May 8, 2014, 12:55:34 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
Buonasera Alfredo,

sul punto della tua domanda tra il Consiglio Avvocati di Rimini e il
Tribunale abbiamo concordato questa prassi:

7) VISlONE E CONSEGNA DOCUMENTI ALLA PARTE NON ANCORA COSTITUITE (CONVENUTI,
INGIUNTI, ECC.) 0 SUO LEGALE:
Per le parti costituite Ia visione e/o consegna dei documenti allegati in
via telematica e possibile sui sito PST o mediante polisweb.
In caso di parti non costituite, sara' effettuata in accordo con Ia
cancelleria, previa esibizione di idonea procura da parte del difensore.

Nella pratica poi viene attuata come ha ben descritto Fabrizio
(autorizzazione accesso al fascicolo telematico) oppure mettendo copia dei
documenti in una chiavetta portata dall'Avvocato.

Stefano

-----Messaggio originale-----
From: Alfredo
Sent: Thursday, May 08, 2014 6:40 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: [legalit:38632] PCT e documentazione allegata agli atti
introduttivi
--
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Antonello Panarese

unread,
May 8, 2014, 12:56:07 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com

Io nel decreto la dicitura la inserisco sempre e anche i provvedimenti che fanno i magistrati una formula del genere la richiamano sempre...

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Studio Legale Stefano Tognacci

unread,
May 8, 2014, 12:58:49 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
Dimenticavo... se il destinatario del d.i. è un soggetto dotato di firma
digitale può benissimo accedere all'area riservata del sito PST e vedere
tutti i documenti senza necessità di accedere alla Cancelleria e esibire
alcuna delega.

S.

-----Messaggio originale-----
From: Alfredo
Sent: Thursday, May 08, 2014 6:40 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: [legalit:38632] PCT e documentazione allegata agli atti
introduttivi

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Fabrizio Sigillò

unread,
May 8, 2014, 1:00:43 PM5/8/14
to leg...@googlegroups.com
In effetti la tesi della pennetta mi pare sia sorta a Milano ma personalmente non la condivido sul piano tecnico oltre che fiscale.

Sul piano tecnico fossi un cancelliere non consentirei neanche a me stesso di inserire una pennetta nel mio computer.

Sul piano fiscale e ovviamente stando rigorosamente alla normativa.... se tu visioni non devi pagare nulla ma se tu fai copia (anche uso studio) dovresti pagare....poco ma pagare !

E quindi il cancelliere potrebbe o chiedere il pagamento (che, ricordo, non è dovuto per chi intenda accedere al fascicolo dopo la costituzione telematica) o rifiutarsi di farne copia se non dietro pagamemnto.

Nella pratica poi .... se mi inserisci, sia pure temporaneamente, nel fascicolo io acquisisco (sempre a tempo determinato) la veste di costituito telematico e quindi posso visionare tutto senza onere alcuno

E' per questo motivo che abbiamo ritenuto opportuno lasciare perdere le chiavette e privilegiare l'altro sistema

Fabrizio Sigillò


Il giorno 08 maggio 2014 18:55, Studio Legale Stefano Tognacci <studiot...@aliceposta.it> ha scritto:
Buonasera Alfredo,

sul punto della tua domanda tra il Consiglio Avvocati di Rimini e il Tribunale abbiamo concordato questa prassi:

7) VISlONE E CONSEGNA DOCUMENTI ALLA PARTE NON ANCORA COSTITUITE (CONVENUTI, INGIUNTI, ECC.) 0 SUO LEGALE:
Per le parti costituite Ia visione e/o consegna dei documenti allegati in via telematica e possibile sui sito PST o mediante polisweb.
In caso di parti non costituite, sara' effettuata in accordo con Ia cancelleria, previa esibizione di idonea procura da parte del difensore.

Nella pratica poi viene attuata come ha ben descritto Fabrizio (autorizzazione accesso al fascicolo telematico) oppure mettendo copia dei documenti in una chiavetta portata dall'Avvocato.

Stefano

-----Messaggio originale----- From: Alfredo
Sent: Thursday, May 08, 2014 6:40 PM
To: leg...@googlegroups.com
Subject: [legalit:38632] PCT e documentazione allegata agli atti introduttivi


Ieri ho seguito un corso di preparazione al PCT.
Mi sembra di aver capito che tutti gli allegati a un DI (e anche ad altri atti) vanno trasmessi (solo) per via telematica.
Ma il destinatario di una notifica (un DI o, in prospettiva, una citazione) come può accedere agli allegati, cioè ai documenti sui quali si basa la domanda, prima di costituirsi in giudizio e, quindi, di essere accreditato all'accesso al fascicolo telematico?
Inoltre, è anche ammesso che l'interessato (avvocato o parte) riesca ad accedere ai documenti trasmessi per via telematica, come può accedere - prima e a prescindere da eventuali provvedimenti del Giudice - agli originali (che, a quanto mi è stato spiegato, saranno conservati presso lo studio di chi ha introdotto la domanda)?

Saluti
Alfredo Imparato

--
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Studio Legale Stefano Tognacci

unread,
May 9, 2014, 3:05:07 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Ciao Fabrizio,
 
in apparenza il ragionamento non fa una piega, fino a quando non consideri che con l’accesso (anche temporaneo) al fascicolo telematico non solo puoi visionare ma anche salvare e stampare ogni documento, insomma farne copia (anche tante volte se ti serve, comodamente dal tuo studio). E allora si torna daccapo, dovresti pagare quei pochi euro... Noi abbiamo comunicato alle Cancellerie che qualsiasi modalità intendano adottare per farle avere, gli Avvocati sono pronti a pagare quanto dovuto per le copie, ci facciano sapere loro come.
 
Stiamo anche cercando di concordare che il deposto della procura finalizzata solo all’accesso al fascicolo e eventualmente alla richiesta copie dei documenti si possa fare come deposito di istanza generica in via telematica (assurdo pensare a un processo civile telematico e poi costringere a andare con il pezzo di carta in cancelleria ma ad oggi chi ha progettato il sistema non ha previsto questa esigenza).
Una volta fatto ciò potrebbero essere di aiuto gli articoli del nuovo provvedimento con le specifiche tecniche, 22 e 23 per richiesta e rilascio copie telematiche e 26-31 per i pagamenti telematici (art. 31 sui diritti di copia in particolare), in modo da fare tutto in via telematica.
 
Ma mi fermo qui, sono progetti che sembrano avanguardistici se teniamo conto che il 30/6 si avvicina e i Colleghi riminesi non sembrano essersi attivati quanto dovrebbero per essere pronti ai depositi telematici e abbiamo anche il sentore che le Cancellerie andranno in tilt non essendoci abbastanza personale formato per il pct.
 
Buona giornata a tutti,
 
S.
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Alfredo

unread,
May 9, 2014, 4:11:36 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Ho ancora qualche perplessità sugli originali.
Visto che per eventuali disconoscimenti la parte interessata dovrebbe agire attraverso il primo atto utile, e dunque prima di giungere davanti al giudice, l'accesso agli originali dovrebbe in qualche modo essere consentito prima della udienza (e, quindi, prima del contatto col magistrato). Lo stesso dicasi per eventuali querele di falso. Insomma, esistono atti delicati e per compiere i quali una parte dovrebbe avere la possibilità di accedere immediatamente agli originali [anche perché all'esito delle scansioni degli atti allegati, specie se in copia, la qualità grafica degli stessi potrebbe non essere eccellente (e lo dico perché il consulente che ha tenuto il corso PCT ci ha consigliato di scannerizzare al massimo a 200 dpi stante il limite dei 30 mega)].
Mi sembra, in definitiva, che su questo versante permangano delle falle.

Saluti,
Alfredo Imparato    



Fabrizio Sigillò

unread,
May 9, 2014, 5:06:25 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Mi riservo di integrare perchè non ho sotto mano quel che mi serve ma mi sembra che se sei costituito telematicamente(e lo diventi quando depositi la procura e il cancelliere ti inserisce dalla sua consolle) no devi pagare niente per le copie uso studio (devo controllare il decreto legge di riferimento).

Sull'inoltro alle cancellerie o lo inseriscono nelle specifiche e quindi ti fanno chiedere telematicamente la richiesta di accesso oppure dovrà essere dsponibile un account di pec dedicato.

Quanto poi ai rischi....più che personale...avete mai pensato all'improvviso aumento di flusso che partirà dal 30 giugno ??? io non so se a rimini abbiano la fibra ottica ma qui a catanzaro non tutti ce l'hanno ..... capisc'amme !!

Fabrizio Sigillò


avv. M&Vdf

unread,
May 9, 2014, 8:18:24 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Antonello, scusami, oltre spese di registrazione e successive occorrende. Perchè anche "competenze occorrende"?

avv. M&Vdf

unread,
May 9, 2014, 8:22:04 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
 Se uno paga la registrazione può chiedere la restituzione al soccombente.
Se invece il Tribunale dicesse nel decreto che condanna anche alla registrazione il soccombente, tale dicitura è opponibile all'agenzia delle entrate qualora il soccombente non vi provveda?

Marco Meneghello

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May 9, 2014, 8:51:19 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Se l'obbligazione è solidale per legge, dubito che il giudice possa escludere tale solidarietà. 
-- 
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
--
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Andrea BULGARELLI

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May 9, 2014, 9:53:31 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Io penso che la domanda vera sia:
il provvedimento giudiziale è titolo esecutivo per recuperare l'imposta di registro pagata dalla parte vittoriosa?



venerdì 9 maggio 2014 14.51

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venerdì 9 maggio 2014 14.22
 Se uno paga la registrazione può chiedere la restituzione al soccombente.
Se invece il Tribunale dicesse nel decreto che condanna anche alla registrazione il soccombente, tale dicitura è opponibile all'agenzia delle entrate qualora il soccombente non vi provveda?


Il giorno venerdì 9 maggio 2014 14:18:24 UTC+2, avv. M&Vdf ha scritto:
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venerdì 9 maggio 2014 14.18
Antonello, scusami, oltre spese di registrazione e successive occorrende. Perchè anche "competenze occorrende"?

 

Il giorno mercoledì 7 maggio 2014 17:27:47 UTC+2, Antonello Panarese ha scritto:
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mercoledì 7 maggio 2014 17.27
ciao a tutti volevo chiedere un consiglio su come procedere in merito al recupero delle spese relative alla registrazione di un decreto ingiuntivo provv. esecutivo e alle spese per l'invio del precetto...

ho notificato d.i+ precetto il cui importo è stato saldato

mancano appunto le spese di registrazione + le spese di notifica del precetto che non ho quantificato utilizzando la formula "e spese successive oltre le spese di registrazione"

la registrazione ancora non è stata pagata......

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come vi regolate in casi simili?  paga prima la registrazione e poi si chiede la restituzione dell'importo?


grazie 



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avv. M&Vdf

unread,
May 9, 2014, 10:49:22 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Andrea, riformula pure la domanda, ma è la risposta che conta:-)


Il giorno mercoledì 7 maggio 2014 17:27:47 UTC+2, Antonello Panarese ha scritto:

Alessandro Pedone

unread,
May 9, 2014, 11:05:20 AM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Infatti, Andrea, io mi riferivo proprio a quel problema ... se il titolo non condanna espressamente al pagamento della tassa di registro ma si limita a dire "oltre a tutte le successive occorrende come per legge" oppure, addirittura, nulla dice ... posso agire per il recupero della tassa se il debitore mi paga prima che sia liquidata (e da me pagata) e, quindi, io non abbia potuto inserirla nel precetto?

A.


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avv. M&Vdf

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May 9, 2014, 12:02:06 PM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Io non capisco: la pago e agisco per recuperarla. C'è bisogno che sia scritta nel decreto???


Il giorno mercoledì 7 maggio 2014 17:27:47 UTC+2, Antonello Panarese ha scritto:

Francesco Minazzi

unread,
May 9, 2014, 12:05:05 PM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Confermo Fabrizio, anche se si stampano le copie da polisweb, si applica l'articolo 1, comma 598, della L. 147/2012, secondo cui le copie senza conformità non sono soggette a pagamento per coloro che accedono telematicamente (e quindi anche se le stampano).
Quanto alla visione del fascicolo di controparte, si deve cercare da polisweb il numero di ruolo del fascicolo monitorio e inviare memoria generica, contentente l'indicazione che viene inviata per accedere, allegando la procura e indicando nella maschera del redattore il RG ovviamente.
Tanto vi dovevo, FM.
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Andrea BULGARELLI

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May 9, 2014, 12:33:33 PM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
agisci come? con precetto? o devi fare un d.i.?

venerdì 9 maggio 2014 18.02
Io non capisco: la pago e agisco per recuperarla. C'è bisogno che sia scritta nel decreto???


Il giorno mercoledì 7 maggio 2014 17:27:47 UTC+2, Antonello Panarese ha scritto:
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mercoledì 7 maggio 2014 17.27
ciao a tutti volevo chiedere un consiglio su come procedere in merito al recupero delle spese relative alla registrazione di un decreto ingiuntivo provv. esecutivo e alle spese per l'invio del precetto...

ho notificato d.i+ precetto il cui importo è stato saldato

mancano appunto le spese di registrazione + le spese di notifica del precetto che non ho quantificato utilizzando la formula "e spese successive oltre le spese di registrazione"

la registrazione ancora non è stata pagata......

controparte, pur se sollecitata non ha provveduto ad effettuare il pagamento....

come vi regolate in casi simili?  paga prima la registrazione e poi si chiede la restituzione dell'importo?


grazie 



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Antonio de falco

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May 9, 2014, 12:40:52 PM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
Io devo fare un d.i.
ma a me sembra tutto superfluo nel di.



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Antonello Panarese

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May 9, 2014, 2:43:20 PM5/9/14
to leg...@googlegroups.com
no io non ho fatto riferimento a competenze successive occorrende...
le competenze per il precetto te le liquidi e le inserisci..

se non pago prima la registrazione mi pare di capire di non poterle inserire nel precetto
così come non posso inserire le spese per la notifica del d.i. e del precetto....

le spese successive occorrende sarebbero appunto quelle di notifica del d.i e del precetto.



penso che se il giudice condanna la parte soccombente al pagamento il d.i sia titolo per ottenere il pagamento anche della registrazione....






Il giorno venerdì 9 maggio 2014 14:18:24 UTC+2, avv. M&Vdf ha scritto:
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