Appello e terzo chiamato

1,499 views
Skip to first unread message

Avv. Fabio Quadri

unread,
Nov 18, 2010, 5:51:02 AM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Vi sottopongo un caso appena successomi.
In primo grado il mio cliente viene convenuto (davanti al GDP) per danni. Essendo assicurato chiediamo chiamarsi in causa la compagnia a garanzia.
Ammessa detta chiamata si svolge il giudizio e la domanda attorea viene respinta.
L'attore fa appello in Tribunale solo nei confronti del mio cliente.
Mi costituisco e chiedo, nuovamente, chiamarsi in causa la mia compagnia (già parte del giudizio di primo grado).
Controparte si oppone dicendo che tale partecipazione non è necessaria.
Il Giudice (onorario) aderisce a tale eccezione e mi dice che, se voglio, posso citare la mia compagnia in altro autonomi giudizio. Peccato, però, che un giudizio c'è già stato e mi ha dato ragione.
Che ne pensate?
Cordialmente
avv. Fabio Quadri
 

Tiziano Solignani

unread,
Nov 18, 2010, 6:19:05 AM11/18/10
to leg...@googlegroups.com


Il giorno 18 novembre 2010 11:51, Avv. Fabio Quadri <qua...@avvocatimonza.it> ha scritto:
Mi costituisco e chiedo, nuovamente, chiamarsi in causa la mia compagnia (già parte del giudizio di primo grado).
Controparte si oppone dicendo che tale partecipazione non è necessaria.
Il Giudice (onorario) aderisce a tale eccezione e mi dice che, se voglio, posso citare la mia compagnia in altro autonomi giudizio. Peccato, però, che un giudizio c'è già stato e mi ha dato ragione.
Che ne pensate?
Cordialmente
avv. Fabio Quadri

Non dovevi chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia, ma sollevare la eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, chiedendo che il giudice fissasse all'appellante un termine per integrarlo nei confronti della Compagnia. Tutte le parti del giudizio di primo grado devono partecipare anche al secondo... V. artt. 331 e 332 cpc che ripropongono i principi dell'inegrità del contraddittorio nelle impugnazioni.

--
cordialmente,

tiziano solignani, da Mac
http://tsolignani.solignani.it

~ il mio libro > http://fenice.solignani.it

Avv. Alberto Sonego

unread,
Nov 18, 2010, 6:55:26 AM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
mi pare sia appena appena un caso di litisconsorzio necessario in appello...
Cordialit�

Il 18/11/2010 11.51, Avv. Fabio Quadri ha scritto:
> Vi sottopongo un caso appena successomi.
> In primo grado il mio cliente viene convenuto (davanti al GDP) per
> danni. Essendo assicurato chiediamo chiamarsi in causa la compagnia a
> garanzia.
> Ammessa detta chiamata si svolge il giudizio e la domanda attorea
> viene respinta.
> L'attore fa appello in Tribunale solo nei confronti del mio cliente.
> Mi costituisco e chiedo, nuovamente, chiamarsi in causa la mia

> compagnia (gi� parte del giudizio di primo grado).
> Controparte si oppone dicendo che tale partecipazione non � necessaria.


> Il Giudice (onorario) aderisce a tale eccezione e mi dice che, se
> voglio, posso citare la mia compagnia in altro autonomi giudizio.

> Peccato, per�, che un giudizio c'� gi� stato e mi ha dato ragione.


> Che ne pensate?
> Cordialmente
> avv. Fabio Quadri
>
>
>

> -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo
> "legalit" - http://legalit.solignani.it

Avv.Mirco MInardi

unread,
Nov 19, 2010, 2:22:24 AM11/19/10
to legalit
Ci troviamo di fronte a cause scindibili, in quanto l'attore non ha
esercitato l'azione diretta ex C.D.S., bensì una ordinaria azione di
danni. Questo significa che il giudice, qualora la sentenza nei
confronti dell'assicuratore non sia passata in giudicato (per essere
trascorso l'anno) deve fissare un termine per l'integrazione del
contraddittorio. Se invece l'anno è trascorso il processo può
continuare.

Art. 332.
(Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili)

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e'
stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di
alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in
confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa,
fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se
e' necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo
rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli
articoli 325 e 327 primo comma.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages