Sas e accomandatario - responsabilità verso terzi

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ccoticelli

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Jan 25, 2011, 6:32:33 AM1/25/11
to legalit
Mi è stato chiesto un consiglio da un collega riguardo questa vicenda,
vorrei sapere cosa ne pensate:
Una società di Ass.ne cita una Sas e il socio accomandatario della
stessa in giudizio assumedo che questi non hanno versato la seconda
rata di un contratto assicurativo per la rca.
La sas e il socio non si costituiscono in giudizio.
La parte attrice produce quali documenti (oltre alle varie procure e
la citazione ritualmente notificata)1)contratto assicurativo,
2)lettera richiesta pagamento 3) condizioni generali del contratto.
Chiede condanna al pagamento della sas e del socio accomandatario in
solido.

I problemi che mi sono posto:
1)Non era necessario, esendo la controparte sas contumace, produrre
una visura societaria?
2)La qualifica di sas e, soprattutto, di socio accomandatario risulta
solo dagli attidi parte. La polizza assicurativa non specifica che si
tratti di una sas ( ...a favore della X di Y senza indicare ragione
sociale). Un'unica indicazione si può desumere dalla firma
dell'accomandatario che però non si qualifica come tale ( Tizio Caio e
sotto, a penna senza timbro, XYsas)
3)La richiesta di condanna in solido ritengo sia da rigettare. Va bene
l'accertamento nello stesso processo della responsabilità
dell'accomandatario ai fini della formazione di un titolo
esecutivo(ex multis sent. Cass 15036 2005), ma non credo possa
parlarsi di solidarietà tra società e accomandatario, dovendo essere
rispettato il benefium excussionis(artt. 2304 e 2318).

Aspetto con ansia. Buon lavoro.

Massimo Cesareo

unread,
Jan 25, 2011, 6:42:52 AM1/25/11
to leg...@googlegroups.com
La solidariet� esiste e il beneficio dovrebbe operare nella fase
esecutiva.
Mi pare di ricordare diverse pronuncie concordi nel senso che non sia
strettamente necessaria la specificazione nella domanda di merito.

Cordiali saluti
Massimo Cesareo

Via XIV Settembre, 71
06121 Perugia
Tel/fax 075 5721255
studio...@iol.it
PEC: massimo...@avvocatiperugiapec.it

----- Original Message -----
From: "ccoticelli" <ccoti...@hotmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, January 25, 2011 12:32 PM
Subject: [legalit] Sas e accomandatario - responsabilit� verso terzi


ccoticelli

unread,
Jan 25, 2011, 9:13:36 AM1/25/11
to legalit
Solidarietà esiste, ma senza dimenticare il beneficio.Sono daccordo
sull'accertamento della debenza al fine di forma un titolo utile ad
es. per un'ipoteca giudiz, ma una condanna al pagamento in solido sic
et simpliciter finirebbe per formare un titolo esecutivo azionabile
oltre detti limiti.

Il punto che più mi interessa, perchè assorbente è però l'1), perchè
ho dei dubbi sulla legittimazione passiva!

On 25 Gen, 12:42, "Massimo Cesareo" <AVVOC...@studiocesareom.191.it>
wrote:
> La solidariet esiste e il beneficio dovrebbe operare nella fase
> esecutiva.
> Mi pare di ricordare diverse pronuncie concordi nel senso che non sia
> strettamente necessaria la specificazione nella domanda di merito.
>
> Cordiali saluti
> Massimo Cesareo
>
> Via XIV Settembre, 71
> 06121 Perugia
> Tel/fax 075 5721255
> studiocesa...@iol.it
> PEC: massimo.cesa...@avvocatiperugiapec.it

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Jan 25, 2011, 9:39:27 AM1/25/11
to legalit
On 25 Gen, 12:32, ccoticelli <ccotice...@hotmail.com> wrote:

> Chiede condanna al pagamento della sas e del socio accomandatario in
> solido.
>
> I problemi che mi sono posto:
> 1)Non era necessario, esendo la controparte sas contumace, produrre
> una visura societaria?
> 2)La qualifica di sas e, soprattutto, di socio accomandatario risulta
> solo dagli attidi parte. La polizza assicurativa non specifica che si
> tratti di una sas ( ...a favore della X di Y senza indicare ragione
> sociale). Un'unica indicazione si può desumere dalla firma
> dell'accomandatario che però non si qualifica come tale ( Tizio Caio e
> sotto, a penna senza timbro, XYsas)

Io propenderei per un "no": I convenuti potevano costituirsi ed
eccepirlo, in particolare il presunto accomandatario che in pratica
accetta il rischio della soccombenza sul punto. Inoltre deve pure
tenersi conto della disciplina che tutela il terzo in buona fede, sia
in generale (disciplina del falsus procurator), sia nello specifico
(se fosse stato un socio accomandante un simile atto non lo avrebbe
reso un socio accomandatario optimo iure?).
Questo senza scomodare principi generali come il principio
dispositivo, secondo cui il giudice nel processo civile è di regola un
soggetto semipassivo che deve decidere nei confini dei dati forniti
dalle parti, salvo quando è la legge stessa a consentirgli poteri
maggiori (es. il potere di integrare le prove assunte).
Questioni del genere però richiedono una ricerca giurisprudenziale
(che da dove scrivo non è possibile effettuare).

> 3)La richiesta di condanna in solido ritengo sia da rigettare. Va bene
> l'accertamento nello stesso processo della responsabilità
> dell'accomandatario ai fini della formazione di un titolo
> esecutivo(ex  multis sent. Cass 15036 2005),  ma non credo possa
> parlarsi di solidarietà tra società e accomandatario, dovendo essere
> rispettato il benefium excussionis(artt. 2304 e 2318).
>
Da quanto mi consta persino le ingiunzioni di pagamento, nella prassi,
prevedono la condanna in solido di società e accomandatario.
E' intelligenza del procuratore del creditore formulare la domanda di
accertamento "con salvezza" del beneficio o, almeno, evitare di
aggredire direttamente l'accomandatario ponendosi nelle condizioni di
soccombere in un'azione di opposizione ex art. 615 c.p.c. palesemente
persa in partenza.

Cordialmente,
Gabriele Orlando
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