On 25 Gen, 12:32, ccoticelli <
ccotice...@hotmail.com> wrote:
> Chiede condanna al pagamento della sas e del socio accomandatario in
> solido.
>
> I problemi che mi sono posto:
> 1)Non era necessario, esendo la controparte sas contumace, produrre
> una visura societaria?
> 2)La qualifica di sas e, soprattutto, di socio accomandatario risulta
> solo dagli attidi parte. La polizza assicurativa non specifica che si
> tratti di una sas ( ...a favore della X di Y senza indicare ragione
> sociale). Un'unica indicazione si può desumere dalla firma
> dell'accomandatario che però non si qualifica come tale ( Tizio Caio e
> sotto, a penna senza timbro, XYsas)
Io propenderei per un "no": I convenuti potevano costituirsi ed
eccepirlo, in particolare il presunto accomandatario che in pratica
accetta il rischio della soccombenza sul punto. Inoltre deve pure
tenersi conto della disciplina che tutela il terzo in buona fede, sia
in generale (disciplina del falsus procurator), sia nello specifico
(se fosse stato un socio accomandante un simile atto non lo avrebbe
reso un socio accomandatario optimo iure?).
Questo senza scomodare principi generali come il principio
dispositivo, secondo cui il giudice nel processo civile è di regola un
soggetto semipassivo che deve decidere nei confini dei dati forniti
dalle parti, salvo quando è la legge stessa a consentirgli poteri
maggiori (es. il potere di integrare le prove assunte).
Questioni del genere però richiedono una ricerca giurisprudenziale
(che da dove scrivo non è possibile effettuare).
> 3)La richiesta di condanna in solido ritengo sia da rigettare. Va bene
> l'accertamento nello stesso processo della responsabilità
> dell'accomandatario ai fini della formazione di un titolo
> esecutivo(ex multis sent. Cass 15036 2005), ma non credo possa
> parlarsi di solidarietà tra società e accomandatario, dovendo essere
> rispettato il benefium excussionis(artt. 2304 e 2318).
>
Da quanto mi consta persino le ingiunzioni di pagamento, nella prassi,
prevedono la condanna in solido di società e accomandatario.
E' intelligenza del procuratore del creditore formulare la domanda di
accertamento "con salvezza" del beneficio o, almeno, evitare di
aggredire direttamente l'accomandatario ponendosi nelle condizioni di
soccombere in un'azione di opposizione ex art. 615 c.p.c. palesemente
persa in partenza.
Cordialmente,
Gabriele Orlando