Contributo unificato, separazione consensuale e gratuito patrocinio sono per lei

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Antinisca Sammarchi

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Sep 6, 2011, 12:02:55 PM9/6/11
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Gentili Colleghi,

un dubbio assale Tiziano (Solignani!) e me.

Il caso è questo: due clienti si vogliono separare consensualemente, entrambi si affidano a noi, lui è un cliente 'pagante', lei è ammessa al gratuito patrocinio.

Da luglio, le separazioni consensuali sono soggette al pagamento del CU. Essendo una separazione consensuale in cui entrambi i coniugi, anche se in modo diverso, si fanno carico delle spese legali, mi vien da dire che anche il CU andrebbe diviso al 50%: il cliente 'pagante' dovrebbe versare metà CU mentre l'altra metà dovrebbe essere messa a debito essendo lei ammessa al GP.

Cosa ne pensate?

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Cordialmente,

Avv. Antinisca Sammarchi
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Curci, Avv. Emilio

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Sep 6, 2011, 12:15:28 PM9/6/11
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Trattandosi di separazione se fosse giudiziale si applicherebbe il criterio di cui all'art. 76 comma 4 che recita:

4.   Si   tiene   conto   del   solo   reddito   personale   quando   sono   oggetto   della   causa   diritti   della   personalità,   ovvero   nei   processi   in   cui   gli   interessi   del   richiedente sono   in   conflitto   con   quelli   degli   altri   componenti   il   nucleo  familiare  con  lui  conviventi. 

Dunque, in tal caso, se la moglie introducesse il giudizio non pagherebbe, mentre se lo facesse il marito dovrebbe corrispondere l'importo del CU.

Nell'ipotesi di consensuale, invece, trattandosi di un ricorso congiunto, a mio avviso si pone il problema se la coppia sia convivente o meno.

Nel caso di convivenza ritengo che il CU vada pagato per intero in quanto non ci troviamo in conflitto di interessi ma c'è già un accordo e, dunque, il reddito del marito prevale.

Nell'ipotesi in cui non ci sia più convivenza, per logica, dovrebbe valere il tuo discorso, anche se credo che in cancelleria faranno qualche difficoltà a comprenderlo....



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Avv. Emilio Curci
Studio Legale Curci & Genovese
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Tel. (+39)0802072068 - Fax (+39)0804073110
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Tiziano Solignani

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Sep 6, 2011, 12:26:27 PM9/6/11
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Naturalmente, il problema è che se ragionassimo come suggerito da Emilio (con buona ragione, peraltro), la cliente già ammessa probabilmente perderebbe il diritto al beneficio stesso e non solo l'esenzione dal CU.

Curci, Avv. Emilio

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Sep 6, 2011, 12:28:15 PM9/6/11
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Certo, ma infatti, nella domanda di ammissione al Consiglio dell'Ordine cosa è stato scritto ?

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Antinisca Sammarchi

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Sep 6, 2011, 12:58:20 PM9/6/11
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La convivenza è già cessata in quanto la moglie ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza

Il giorno 06 settembre 2011 18:15, Curci, Avv. Emilio <emili...@emiliocurci.net> ha scritto:
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