Espongo ai colleghi della lista una situazione per me paradossale.
Il Giudice in un procedimento ex art. 700 cpc alla prima udienza (ottobre 2010) si riserva, per poi scioglierla solamente in questo mese (aprile 2012) decidendo sulla base dei soli atti, rigettando la richiesta cautelare per mancanza del periculum in mora, condannando il ricorrente alle spese.
A mio avviso trascorso tutto questo ampio lasso di tempo il provvedimento del Giudice è superfluo sia se esso fosse di accoglimento sia se esso fosse di rigetto. Quasi due anni per accorgersi sulla base degli atti che non vi è periculum in mora. Alla luce di ciò quali rimedi ha il ricorrente innanzi a tale giustizia negata. Cosa fareste nel mio caso?
Il fatto per cui si procede ve lo risparmio per esigenze di sistesi.
Nel caso non avessi risposte dalla lista sono alla stessa comunque grato per tutte le osservazioni utili che leggo quotidianamente. Ciao a tutti.
Nicola
Il 04/04/2012 10:38, dalt...@alice.it ha scritto:
> Espongo ai colleghi della lista una situazione per me paradossale.
>
> Il Giudice in un procedimento ex art. 700 cpc alla prima udienza
> (ottobre 2010) si riserva, per poi scioglierla solamente in questo mese
> (aprile 2012) decidendo sulla base dei soli atti, rigettando la
> richiesta cautelare per mancanza del periculum in mora, condannando il
> ricorrente alle spese.
>
> A mio avviso trascorso tutto questo ampio lasso di tempo il
> provvedimento del Giudice � superfluo sia se esso fosse di accoglimento
> sia se esso fosse di rigetto. Quasi due anni per accorgersi sulla base
> degli atti che non vi � periculum in mora. Alla luce di ci� quali rimedi
> ha il ricorrente innanzi a tale giustizia negata. Cosa fareste nel mio caso?
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> Il fatto per cui si procede ve lo risparmio per esigenze di sistesi.
>
> Nel caso non avessi risposte dalla lista sono alla stessa comunque grato
> per tutte le osservazioni utili che leggo quotidianamente. Ciao a tutti.
>
> Nicola
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> --
> hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit"
> (http://legalit.solignani.it)
Potresti, se sei in tempo e ne hai ben donde, proporre reclamo ex art. 669-terdecies CPC (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).
Altrimenti, potresti riproporlo, se nel frattempo è cambiato qualcosa, come nel caso in cui se il periculum in mora non sussisteva allora sussistesse oggi.
Saluti cordiali,
Vincenzo Giordano
Avvocato In Napoli
Mediatore specializzato
tel/fax: 081.5569828
via F. Solimena, 139
avv.vincen...@pec.it
80129 Italia
Il 04/04/2012 10:38, dalt...@alice.it ha scritto:Espongo ai colleghi della lista una situazione per me paradossale.Il Giudice in un procedimento ex art. 700 cpc alla prima udienza(ottobre 2010) si riserva, per poi scioglierla solamente in questo mese(aprile 2012) decidendo sulla base dei soli atti, rigettando larichiesta cautelare per mancanza del periculum in mora, condannando ilricorrente alle spese.A mio avviso trascorso tutto questo ampio lasso di tempo il
provvedimento del Giudice è superfluo sia se esso fosse di accoglimento
sia se esso fosse di rigetto. Quasi due anni per accorgersi sulla base
degli atti che non vi è periculum in mora. Alla luce di ciò quali rimedi
Il 04/04/2012 11:11, Nicola D'altilia ha scritto:
> Si, il reclamo lo far�, e dopo le questioni di fatto e diritto, vorrei
> soffermarmi sulla giacenza della riserva quantomeno per poter ottenere
> nella peggiore delle ipotesi la riforma del provvedimento sulle spese.
> Secondo Voi, in un ricorso ex art. 700cpc, il provvedimento del Giudice
> (emesso sulla base degli atti e quindi senza istruttoria alcuna) viziato
> per l�eccessiva giacenza in riserva pu� rappresentare oggetto di
> specifico motivo di reclamo?
> Nicola
>
> Inviato da iPhone
>
> Il giorno 04/apr/2012, alle ore 10.53, "avv. Vincenzo Giordano"
> <avv.vincen...@libero.it <mailto:avv.vincen...@libero.it>>
> ha scritto:
>
>> Potresti, se sei in tempo e ne hai ben donde, proporre reclamo ex art.
>> 669-terdecies CPC (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).
>> Altrimenti, potresti riproporlo, se nel frattempo � cambiato qualcosa,
>> come nel caso in cui se il periculum in mora non sussisteva allora
>> sussistesse oggi.
>> Saluti cordiali,
>> Vincenzo Giordano
>> Avvocato In Napoli
>> Mediatore specializzato
>> tel/fax: 081.5569828
>> via F. Solimena, 139
>> avv.vincen...@pec.it <mailto:avv.vincen...@pec.it>
>> 80129 Italia
>>
>> Il 04/04/2012 10:38, dalt...@alice.it <mailto:dalt...@alice.it> ha
>> scritto:
>>> Espongo ai colleghi della lista una situazione per me paradossale.
>>>
>>> Il Giudice in un procedimento ex art. 700 cpc alla prima udienza
>>> (ottobre 2010) si riserva, per poi scioglierla solamente in questo mese
>>> (aprile 2012) decidendo sulla base dei soli atti, rigettando la
>>> richiesta cautelare per mancanza del periculum in mora, condannando il
>>> ricorrente alle spese.
>>>
>>> A mio avviso trascorso tutto questo ampio lasso di tempo il
>>> provvedimento del Giudice � superfluo sia se esso fosse di accoglimento
>>> sia se esso fosse di rigetto. Quasi due anni per accorgersi sulla base
>>> degli atti che non vi � periculum in mora. Alla luce di ci� quali rimedi
Oltre che la legge Pinto (ma la butta la non essendomene occupato), per esperienza personale, proporrei il reclamo per la sola modifica del capo relative alle spese.
È una soluzione che personalmente aborro, ed infatti l’ho osteggiata con ampie argomentazioni (io tale reclamo l’ho subito).
Tuttavia il Collegio ha ritenuto l’avversa domanda proponibile rigettando, tuttavia, il reclamo per altre ragione che, per le medesime tue esigenze di sintesi, ometterò.
Potresti sostenere che il lungo tempo ha di fatto svuotato di interesse il ricorso tanto da rendere addirittura inutile il reclamo nel merito del provvedimento.
Altro, non riesco ad ipotizzare.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di dalt...@alice.it
Inviato: mercoledì 4 aprile 2012 10:38
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] se la riserva sul 700 cpc è troppo lunga
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