Contumacia e spese legali.

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Avv. M. Lanzetti

unread,
Mar 3, 2009, 10:30:57 AM3/3/09
to legalit
Se la Vostra controparte rimane contumace depositate comunque la nota
spese giudiziale?

Domenico Odetti

unread,
Mar 3, 2009, 10:36:42 AM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
Il 03/03/2009 16:30, Avv. M. Lanzetti ha scritto:
> Se la Vostra controparte rimane contumace depositate comunque la nota
> spese giudiziale?
>
Se devo essere onesto, non la deposito più la nota spese da qualche
anno, in quanto ero stufo di vedermela regolarmente decurtata del 50%.

Il risultato, infatti, non è per nulla cambiato.
do

--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803

Agostino Mela

unread,
Mar 3, 2009, 10:36:35 AM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
E perché no?
A rigore sarebbe persino obbligatorio.
agostino mela, cagliari



Il giorno 03/mar/09, alle ore 16:30, Avv. M. Lanzetti ha scritto:

elisa....@libero.it

unread,
Mar 3, 2009, 10:36:59 AM3/3/09
to legalit
Certo.
Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone!

-----Original Message-----
From: "Avv. M. Lanzetti" <avvinp...@gmail.com>

Date: Tue, 3 Mar 2009 07:30:57
To: legalit<leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Contumacia e spese legali.

Avv. M. Lanzetti

unread,
Mar 3, 2009, 10:53:06 AM3/3/09
to legalit


On 3 Mar, 16:36, Agostino Mela <agostino.m...@tiscali.it> wrote:
> E perché no?

Mi era venuto il dubbio parlando con un collega. Io infatti l'ho
sempre depositata, sapevo fosse obbligatorio, ma lui: "beh, ma se CP è
contumace...".

Tiziano Solignani

unread,
Mar 3, 2009, 12:29:59 PM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
in data 03/03/2009 Avv. M. Lanzetti scriveva:

> Se la Vostra controparte rimane contumace depositate comunque la nota
> spese giudiziale?

Solo qualche isolata pronuncia sostiene che la parte contumace vada
condannata alle spese, la quasi totalità della giurisprudenza è nel
senso che il contumace non può essere condannato.

--
cordialmente,

tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>


Avv. Erik Maffei

unread,
Mar 3, 2009, 12:42:52 PM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
E perchè non può essere condannato, se è lui che ha dato causa al processo?
A me le spese sono state riconosciute.
Cordialmente,

EM

Moderatore

unread,
Mar 3, 2009, 12:49:27 PM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
Anche io sono d'accordo con il collega

Marco Pescarollo

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Erik Maffei
Inviato: martedì 3 marzo 2009 18.43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.

Fanticini

unread,
Mar 3, 2009, 2:43:19 PM3/3/09
to leg...@googlegroups.com
Solo qualche isolata pronuncia sostiene che la parte contumace vada condannata alle spese, la quasi totalità della giurisprudenza è nel senso che il contumace non può essere condannato.


Non mi risulta:

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001
La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso ne' importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore -, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria.


Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988
Poiché, ai fini della distribuzione dell'Onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.


Se il contumace è soccombente, lo si condanna regolarmente.
Giovanni Fanticini












At 18.49 03/03/2009, you wrote:

Anche io sono d'accordo con il collega

Marco Pescarollo

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [ mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Erik Maffei
Inviato: martedì 3 marzo 2009 18.43
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.


E perchè non può essere condannato, se è lui che ha dato causa al processo?
A me le spese sono state riconosciute.
Cordialmente,

EM
----- Original Message -----
From: "Tiziano Solignani" <soli...@solignani.it>
To: <leg...@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, March 03, 2009 6:29 PM
Subject: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.



in data 03/03/2009 Avv. M. Lanzetti scriveva:
>  Se la Vostra controparte rimane contumace depositate comunque la nota
>  spese giudiziale?


Tiziano Solignani

unread,
Mar 4, 2009, 3:46:51 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
in data 03/03/2009 Fanticini scriveva:
> Non mi risulta:

Prendo atto e volentieri buona nota delle sentenze, che non conoscevo, e
che proverò ad "utilizzare" nei prossimi casi.

Purtroppo la mia esperienza è in senso contrario, anche l'ultima volta
che mi è capitato, nonotante mie espresse deduzioni sul punto, i
contumaci non sono stati condannati (qui a Mo).

Agostino Mela

unread,
Mar 4, 2009, 3:50:38 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
Sarebbe interessante conoscere la motivazione, in quanto la decisione
appare a prima vista assai stravagante.
agostino mela, cagliari


Il giorno 04/mar/09, alle ore 09:46, Tiziano Solignani ha scritto:

Gianni Cataldi

unread,
Mar 4, 2009, 3:55:33 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
Credo che in questa maniera (compensando le spese) i Giudici incrementino il
contenzioso.......Insomma, se so che devo pagarti e non ho i soldi, tanto
vale che mi faccio far causa, restare contumace, beneficiare delle
lungaggini processuali........e sperare in questo tempo di vincere il
Superenalotto.
Male che ti vada, dopo anni di procedimento, sarei condannato a quanto già
so di dovere più miseri interessi + spese di registrazione.
Favoloso..................

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70


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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Tiziano Solignani
Inviato: mercoledì 4 marzo 2009 9.47
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.
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16:09:00

Fanticini

unread,
Mar 4, 2009, 4:20:24 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
Non conosco certo gli orientamenti di tutti i tribunali d'Italia ma - a quanto so - la contumacia non è certo considerata dai più come giusto motivo ex art. 92 cpc per compensare (melius, dichiarare irripetibili dall'attore) le spese di lite.

Al Tribunale di Reggio Emilia - salvi casi peculiari (usucapione contumaciale, separazione/divorzio senza condizioni contumaciale et similia) - le spese sono addossate al soccombente anche se contumace.

Del resto, se Tizio agisce contro Caio per il recupero di un credito ... se Caio si difende e perde paga anche le spese ... mentre se Caio non si costituisce le spese del giudizio restano a carico di Tizio vittorioso.

Per me è assurdo ... ma ciò che più conta è che è assurdo anche per Chiovenda (la parte vittoriosa ha diritto di avere tutto e proprio tutto ciò che le spetta) e per la giurisprudenza di Cassazione.

Se il Giudice compensa (anzi, dichiara irripetibili) le spese perchè il convenuto è contumace, sbaglia e viola gli artt. 91 e 92 c.p.c. (la prassi è invalsa davanti ai GGddPP ma stanno arrivando - ed era ora - i primi appelli sulle spese, soprattutto con riguardo alle sanzioni amministrative opposte vittoriosamente).

Quanto alla motivazione di Cass. 4485/2001, riporto di seguito la sentenza per esteso.
Aggiungo che la motivazione non mi pare affatto stravagante e che secondo Corte Cost. 410/2005 la contumacia equivale ad integrale contestazione della domanda attorea (ergo, se il contumace contesta la domanda dell'attore ... è ovvio che l'accoglimento dell'istanza attorea determini a maggior ragione la sua soccombenza e la condanna alla rifusione dei costi del giudizio).

Giovanni Fanticini
Giudice - Tribunale di Reggio Emilia






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BOVERI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FAUSTO MARENGO, PIERO MOCCAGATTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IST DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO CON SEDE IN TORTONA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 17276/98 proposto da:
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DELLA DIOCESI DI TORTONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MARIA DEL POGGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BOVERI ARNALDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 571/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 19/03/98 e depositata il 21/05/98 (R.G. 1674/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Giorgio ALLOCCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.2.1996 l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Tortona chiedeva alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di detta città di accertare la validità della disdetta del contratto di affitto intimata a Boveri Arnaldo con lettera del 21.3.1994 e la condanna dell'affittuario al rilascio del fondo entro il 10.11.1997, vale a dire alla scadenza legale del contratto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e l'adita Sezione con sentenza del 25.9.1997, tenuto conto che il contratto era stato stipulato nel 1966, per cui ai sensi dell'art. 2 lett. e) l.n. 203/1982 la scadenza era quella del 5.5.1997, condannava l'affittuario al rilascio entro il 10.11.1997 e al pagamento delle spese, in quanto conseguenti alla soccombenza.
Il Boveri proponeva appello, chiedendo che venissero compensate le spese del giudizio di primo grado. Sosteneva a sostegno del gravame come fosse libera la parte di ottenere una sentenza di accertamento, ma come fosse anche libero, e non sanzionabile, il comportamento dell'affittuario che avesse deciso di attendere lo scadere naturale del contratto di affitto per riconsegnare il terreno.
La Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 19.3.1998, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava compensate nella misura del 50% le spese del giudizio come liquidate dal Tribunale e compensava per intero quelle del giudizio di appello. Riteneva la Corte che, essendovi un interesse della parte ad agire, sussisteva la soccombenza, cui seguiva la pronuncia sulle spese.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Boveri, svolgendo un unico articolato motivo.
Ha resistito con controricorso l'Istituto diocesano suddetto, che ha proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti.
Impugnando la decisione del Tribunale, che, accertata la validità della disdetta intimatagli, lo aveva condannato al rilascio di un terreno e al pagamento delle spese di giudizio in conseguenza della ritenuta soccombenza, Boveri Arnaldo chiedeva che venissero compensate tali spese e condannata la controparte (ovvero l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Tortona) al pagamento di quelle di secondo grado, sull'assunto che non essendovi stata da parte sua opposizione alla avversa domanda non fosse possibile ravvisare nel suo comportamento nessuno degli elementi distintivi, della soccombenza.
La Corte d'appello con la decisione qui impugnata ha disatteso tale richiesta - sia pure compensando per la metà le spese di primo grado e per intero quelle di secondo grado - argomentando che quando viene esercitata un'azione di accertamento [quale ritenuta quella di specie] se il giudice riscontra l'interesse ad agire, come nel caso all'esame, essendo la domanda palesemente diretta a precostituirsi un titolo esecutivo per il rilascio del fondo alla scadenza del contratto sussiste comunque la soccombenza e, pertanto deve seguire la pronuncia sulle spese.
Ora, con il motivo di ricorso il Boveri, denunciando "violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 4 legge 3 maggio 1982 n. 203", deduce l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo egli essere considerato soccombente in ragione del suo comportamento processuale per nulla contrario all'accoglimento della domanda attorea. La censura va disattesa.
Come invero osservato in dottrina, poiché le spese della parte vittoriosa debbono pur gravare su qualcuno, che non può essere la medesima parte vittoriosa, non resta che addossarle alla parte soccombente, e non a titolo di risarcimento dei danni per un comportamento che non è assolutamente illecito (in quanto è esercizio di un diritto), ma solo come conseguenza obiettiva della soccombenza e senza natura sanzionatoria.
Non può, d'altro canto, rilevare che la parte contro cui il giudizio venga promosso resti completamente inerte e non deduca nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore, giacché trattasi, in tal modo, di comportamento neutro che invero non implica l'esclusione del dissenso ne' importa l'adesione alla avversa richiesta, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese giudiziali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, si da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (v. Cass. n. 6722/1988), ciò che avrebbe ben potuto essere realizzato nel caso in esame, una volta che il conduttore, ricevuta la disdetta, avesse espresso la propria disponibilità a rilasciare il fondo alla scadenza richiesta.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Da rigettare è pure il ricorso incidentale dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Tortona, che, quanto alla compensazione delle spese giudiziali operata dalla Corte di merito, lamenta la non congruenza della relativa decisione e la insufficienza della motivazione.
Ed infatti, oltre a non aver violato il fondamentale principio per il quale le spese non possono in alcun caso far carico alla parte vittoriosa (in questo caso l'Istituto diocesano), la Corte ha dato sufficientemente e adeguatamente conto della compensazione effettuata, fondandola sul comportamento processuale per nulla ostile e defatigatorio, del Boveri.
Le spese del giudizio di legittimità - a loro volta sono tra le parti compensate in ragione della reciproca soccombenza in confronto alle rispettive domande.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001





At 09.55 04/03/2009, you wrote:

Credo che in questa maniera (compensando le spese) i Giudici incrementino il
contenzioso.......Insomma, se so che devo pagarti e non ho i soldi, tanto
vale che mi faccio far causa, restare contumace, beneficiare delle
lungaggini processuali........e sperare in questo tempo di vincere il
Superenalotto.
Male che ti vada, dopo anni di procedimento, sarei condannato a quanto già
so di dovere più miseri interessi + spese di registrazione.
Favoloso..................

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 

Tiziano Solignani

unread,
Mar 4, 2009, 4:35:39 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
in data 04/03/2009 Fanticini scriveva:

> Al Tribunale di Reggio Emilia - salvi casi peculiari (usucapione
> contumaciale, separazione/divorzio senza condizioni contumaciale et
> similia

Questi sono poi i casi che in realtà avevo presente io, gli usucapioni e
molti procedimenti di famiglia.

Quindi alla fine credo che diciamo la stessa cosa, anche se io dal
particolare avevo erroneamente desunto una regola generale.

Andrea BULGARELLI

unread,
Mar 4, 2009, 5:20:36 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
e infatti Tiziano io mi meraviglio molto di te!!
..e poi sai che oltre agli usucapioni ci sono anche i accessioni? ;-)

Alberto Sonego

unread,
Mar 4, 2009, 6:31:54 AM3/4/09
to leg...@googlegroups.com
Ah, ecco? Volevo ben dire!
Finora ho visto solo usucapioni, in cui i convenuti contumaci non sono
stati condannati alle spese.
Cordialità

Alberto Sonego


Fanticini ha scritto:
>> Solo qualche isolata pronuncia sostiene che la parte contumace vada
>> condannata alle spese, la quasi totalità della giurisprudenza è nel
>> senso che il contumace non può essere condannato.
>
>
> Non mi risulta:
>
> /Cass. Sez. /3, */Sentenza/*/ n. / 4485
> <http://www.italgiure.giustizia.it/xway-4.5.9/application/nif/isapi//xway-4.5.9/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B3A255D1D%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=04485%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2001%20AND%20%5Bsezione%5D=3&user=&uri=/xway-4.5.9/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=27508&sele=&selid=&pos=&lang=it>
> /del/ 28/03/2001
> La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma
> dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha natura sanzionatoria. Essa non
> avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del
> soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un
> diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi
> fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il
> giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione
> del dissenso ne' importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il
> restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della
> domanda dell'attore -, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e
> merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto
> contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la
> fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per
> soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria.
>
>
> /Cass. Sez. /1, */Sentenza/*/ n. /6722 /del/ 10/12/1988
> Poiché, ai fini della distribuzione dell'Onere delle spese del
> processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della
> soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è
> esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la
> parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la
> pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne
> necessario l'accertamento giudiziale.
>
>
> Se il contumace è soccombente, lo si condanna regolarmente.
> Giovanni Fanticini
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> At 18.49 03/03/2009, you wrote:
>
>> Anche io sono d'accordo con il collega
>>
>> Marco Pescarollo
>>
>> -----Messaggio originale-----
>> Da: leg...@googlegroups.com [ mailto:leg...@googlegroups.com] Per
>> conto di
>> Avv. Erik Maffei
>> Inviato: martedì 3 marzo 2009 18.43
>> A: leg...@googlegroups.com
>> Oggetto: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.
>>
>>
>> E perchè non può essere condannato, se è lui che ha dato causa al
>> processo?
>> A me le spese sono state riconosciute.
>> Cordialmente,
>>
>> EM
>> ----- Original Message -----
>> From: "Tiziano Solignani" <soli...@solignani.it>
>> To: <leg...@googlegroups.com>
>> Sent: Tuesday, March 03, 2009 6:29 PM
>> Subject: [legalit] Re: Contumacia e spese legali.
>>
>>
>>
>> in data 03/03/2009 Avv. M. Lanzetti scriveva:
>> > Se la Vostra controparte rimane contumace depositate comunque la nota
>> > spese giudiziale?
>>
>>
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