fallimento del processo societario e Nuovo processo civile per come lo vedo io

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Enrico Gorini

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Jan 17, 2022, 6:16:19 AM1/17/22
to civilit

mi ha risposto il collega Marzocchi:

In due parole, per quel che ricordo, il procedimento societario, come tu lo definisci con pre istruttoria a botta e risposta, è stato presto abbandonato perché, pur avendo nelle intenzioni, la finalità di velocizzare il procedimento pre istruttorio, nei fatti allungava a dismisura i tempi per comparire davanti al giudice, a causa dell'eccessiva e non prevista articolazione delle memorie istruttorie delle parti (e dei rispettivi abilissimi legali).

Cordialmente.

Giorgio Marzocchi

 

Carissimo Giorgio

grazie molte per la risposta. Mi attendevo infatti una spiegazione simile.

In effetti a me pare che l’allungamento indesiderato che tu segnali, sia frutto di un errore banale, quello di non “formalizzare” le botte e risposte entro termini precisi e determinati come quelli del 183 c.p.c.

La sequenza “ordinaria” (a 20 gg. l’una dall’altra, quindi senza allungare indefinitamenteil processo) potrebbe essere, con preclusione:

  1. atto introduttivo (oggetto e causa petendi)
  2. comparsa di risposta (confutazione in fatto e diritto – eventuali chiamate di terzo e riconvenzionali – ma queste vanno a innestare delle propaggini facilmente risolvibili con la stessa tecnica “botta e risposta”)
  3. l’attore propone “aggiustamenti” di fatto e diritto (dai ci siamo capiti, l’emendatio libelli)
  4. il convenuto risponde agli “aggiustamenti” di fatto e diritto
  5. memorie istruttorie attore e convenuto  (anche nel caso vi siano eccezioni pregiudiziali che metterebbero nel nulla l’istruttoria?)
  6. repliche istruttorie

Tutti gli atti sono nel processo telematico (quindi con data certa e sofferenti di preclusione), ma non hanno finora disturbato ne’ giudici ne’ cancellieri, e non c’è stato bisogno di fornire il contributo unificato.

 

Solo terminato il punto 6 (che assomiglia a  un alterco fra privati, salvo che ci sono le preclusioni processuali) le parti hanno messo sul tavolo tutti loro armamenti, e possono compiere uno sforzo transattivo realistico, che se coronato di successo, eviterà qualsiasi contatto reale con i giudici.

In mancanza di soluzione, parte l’intervento del giudice e il contributo unificato.

ARRIVA IL GIUDICE E DECIDE (salvo regolarizzazioni varie e decisioni processualistiche o richieste di precisazione):

  1. eccezioni pregiudiziali  e preliminari;
  2. provv. sulle prove

poi si procede con la normale istruttoria ecc

 

La logica della fase “privata” senza presenza di giudice, parte dalla constatazione che il “collo di bottiglia” del giudizio civile è il giudice (che non ha tempo) e non i difensori (che di tempo ne hanno, e se non ne hanno, possono delegare ai collaboratori). I difensori, di per se’, potrebbero concludere un processo in 4 mesi.  Sono i tempi dei Giudici che non ce lo consentono.

 

Cosa ne pensate

avv.Enrico Gorini

 

 

Valeria Lai

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Jan 18, 2022, 4:49:05 AM1/18/22
to 'Enrico Gorini' via legalit

Mi pare una soluzione del tutto ragionevole, per un processo civile ove non sussistano particolari ragioni di urgenza.

V. Lai

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Enrico Gorini

unread,
Jan 18, 2022, 5:17:02 AM1/18/22
to leg...@googlegroups.com

Notate che in questo modo il giudice viene impegnato solo dopo 6 passaggi (atti introduttivi e scambi cartolari e istruttori), ovvero solo quando la materia della causa è ben stabilita. E’ allora che un eventuale tentativo di conciliazione da parte del giudice può avere un senso, perché può segnalare alle parti le criticità di ciascuna posizione (e i clienti sarebbero consapevolizzati di tali criticità).

enrico

 

Da: 'Valeria Lai' via legalit <leg...@googlegroups.com>
Inviato: martedì 18 gennaio 2022 10:49
A: 'Enrico Gorini' via legalit <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: Re: [legalit:44751] fallimento del processo societario e Nuovo processo civile per come lo vedo io

 

Mi pare una soluzione del tutto ragionevole, per un processo civile ove non sussistano particolari ragioni di urgenza.

V. Lai

 

Il 17/01/2022 12:16, 'Enrico Gorini' via legalit ha scritto:

mi ha risposto il collega Marzocchi:

In due parole, per quel che ricordo, il procedimento societario, come tu lo definisci con pre istruttoria a botta e risposta, è stato presto abbandonato perché, pur avendo nelle intenzioni, la finalità di velocizzare il procedimento pre istruttorio, nei fatti allungava a dismisura i tempi per comparire davanti al giudice, a causa dell'eccessiva e non prevista articolazione delle memorie istruttorie delle parti (e dei rispettivi abilissimi legali).

Cordialmente.

Giorgio Marzocchi

 

Carissimo Giorgio

grazie molte per la risposta. Mi attendevo infatti una spiegazione simile.

In effetti a me pare che l’allungamento indesiderato che tu segnali, sia frutto di un errore banale, quello di non “formalizzare” le botte e risposte entro termini precisi e determinati come quelli del 183 c.p.c.

La sequenza “ordinaria” (a 20 gg. l’una dall’altra, quindi senza allungare indefinitamenteil processo) potrebbe essere, con preclusione:

1.      atto introduttivo (oggetto e causa petendi)

2.      comparsa di risposta (confutazione in fatto e diritto – eventuali chiamate di terzo e riconvenzionali – ma queste vanno a innestare delle propaggini facilmente risolvibili con la stessa tecnica “botta e risposta”)

3.      l’attore propone “aggiustamenti” di fatto e diritto (dai ci siamo capiti, l’emendatio libelli)

4.      il convenuto risponde agli “aggiustamenti” di fatto e diritto

5.      memorie istruttorie attore e convenuto  (anche nel caso vi siano eccezioni pregiudiziali che metterebbero nel nulla l’istruttoria?)

6.      repliche istruttorie

Tutti gli atti sono nel processo telematico (quindi con data certa e sofferenti di preclusione), ma non hanno finora disturbato ne’ giudici ne’ cancellieri, e non c’è stato bisogno di fornire il contributo unificato.

 

Solo terminato il punto 6 (che assomiglia a  un alterco fra privati, salvo che ci sono le preclusioni processuali) le parti hanno messo sul tavolo tutti loro armamenti, e possono compiere uno sforzo transattivo realistico, che se coronato di successo, eviterà qualsiasi contatto reale con i giudici.

In mancanza di soluzione, parte l’intervento del giudice e il contributo unificato.

ARRIVA IL GIUDICE E DECIDE (salvo regolarizzazioni varie e decisioni processualistiche o richieste di precisazione):

1.      eccezioni pregiudiziali  e preliminari;

2.      provv. sulle prove

poi si procede con la normale istruttoria ecc

 

La logica della fase “privata” senza presenza di giudice, parte dalla constatazione che il “collo di bottiglia” del giudizio civile è il giudice (che non ha tempo) e non i difensori (che di tempo ne hanno, e se non ne hanno, possono delegare ai collaboratori). I difensori, di per se’, potrebbero concludere un processo in 4 mesi.  Sono i tempi dei Giudici che non ce lo consentono.

 

Cosa ne pensate

avv.Enrico Gorini

 

 

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