diritto di ritenzione, vendita, auto d'epoca

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Tiziano Solignani

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Dec 20, 2011, 5:54:20 AM12/20/11
to legalit legalit
Un mio assistito ha riparato un'auto d'epoca, il proprietario non ha mai nè saldato il costo delle riparazioni nè provveduto a ritirare la vettura, con la conseguenza che si rende adesso necessario provvedere alla vendita così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2756 cod. civ..

Questa disposizione fa riferimento al procedimento sulla vendita della cosa oggetto di pegno, per il qual procedimento si ritiene comunemente applicabile l'art. 1515 cod. civ. in materia di autotutela del venditore quando il compratore non provvede al saldo del prezzo.

Le disposizioni, dunque, non mancano, ma vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai avuto occasione di seguire uno di questi tre procedimenti, per capire come funziona concretamente nella pratica, non avendone mai seguito uno prima d'ora.

Grazie e buon lavoro a tutti.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 20, 2011, 6:03:31 AM12/20/11
to leg...@googlegroups.com
Ciao Tiziano, in un caso simile ho prima notificato l’intimazione ex art. 2797 C.c. e poi fatto istanza ex artt. 2756 e 2797 C.c. al Tribunale Sezione Esecuzioni Mobiliari. Radicato il procedimento il Tribunale ha dato incarico all’Istituto Vendite Giudiziarie per vendere il bene e a seguito della vendita si è tenuta udienza per precisazione credito e distribuzione del ricavato. Se vuoi ti posso inviare privatamente i due atti di cui sopra.
Ciao,
Stefano
--
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Tiziano Solignani

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Dec 20, 2011, 6:40:52 AM12/20/11
to leg...@googlegroups.com
Grazie. Pensavo anche io che comunque una istanza al Tribunale per la determinazione delle modalità di vendita e dell'incaricato fosse necessaria, anche se tutti i testi commentati che ho consultato si ostinavano a dire che il bello di queste procedure è che il creditore può procedere senza passare dal Tribunale.

Sì mi faresti un piacerone a mandarmi questi modelli, se non perdi troppo tempo ad anonimizzarli mandali pur qui dentro a legalit, così resteranno a disposizione di tutti i futuri colleghi che dovessero averne bisogno in futuro, altrimenti mandameli in privato come dici tu.

Grazie 1000.

ts

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 20, 2011, 9:10:09 AM12/20/11
to leg...@googlegroups.com
Ciao Tiziano, allego i due atti.
Buon pomeriggio,
S.T.
Intimazione 2797.doc
Istanza 2756-2797.doc

Tiziano Solignani

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Dec 20, 2011, 9:30:20 AM12/20/11
to leg...@googlegroups.com
Ottimo e abbondante. Il giudice che ha disposto poi? Il veicolo è andato venduto?

Grazie ancora.


–
cordialmente,

tiziano solignani, da  Mac


Il giorno 20 dicembre 2011 15:10, Studio Legale Stefano Tognacci <studiot...@aliceposta.it> ha scritto:
Ciao Tiziano, allego i due atti.

Studio Legale Stefano Tognacci

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Dec 20, 2011, 9:32:17 AM12/20/11
to leg...@googlegroups.com
Di niente...
Veicolo venduto dall’Istituto Vendite Giudiziarie, somma versata in libretto e dopo precisazione credito assegnata al mio cliente.
Buon pomeriggio,
S.
 
Sent: Tuesday, December 20, 2011 3:30 PM
Subject: Re: [legalit] diritto di ritenzione, vendita, auto d'epoca
 

Ivan Ruffini

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Nov 23, 2018, 9:13:24 AM11/23/18
to legalit
Egregi Colleghi,
riprendo questo vecchio post.
Ritenete sia ancora valido come modo di procedere, attualmente?
Posso rifarmi alla intimazione e istanze allegate (gentilmente) dal Collega Tognacci?
Grazie, e naturalmente se avete qualche suggerimento ascolto più che volentieri.
Il mio è un semplice caso di prestazione non pagata al meccanico, sull'auto il meccanico ha iniziato ad esercitare il diritto di ritenzione.
Cordialmente

Ivan

Alfredo Imparato

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Nov 25, 2018, 4:13:35 PM11/25/18
to leg...@googlegroups.com
Buonasera a tutti,
vorrei notificare un atto di appello a mezzo PEC e poi procedere alla iscrizione a ruolo dinanzi la Corte d'Appello in modalità cartacea (cioè stampa dell’atto, delle ricevute, attestazione di conformità etc.).
Ho letto, però, che una volta eseguita la notifica a mezzo PEC l’iscrizione a ruolo deve avvenire necessariamente per via telematica. La cosa, peraltro, non mi convince perché mi sembra si vadano a frustrare i poteri di certificazione del difensore. Capisco, infatti, la necessità di acquisire gli originali delle ricevute di consegna in caso di mancata costituzione della parte appellata (o in presenza di altri problemi), ma non vedo per quale motivo si debba pretendere tale allegazione ab origine.

Che ne dite?

Cordiali saluti
Alfredo Imparato

Stefano Tognacci

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Nov 25, 2018, 4:30:03 PM11/25/18
to leg...@googlegroups.com
Sinceramente non mi risulta. Credo tu possa attestare anche la conformità delle PEC di notifica quindi non vedo il problema. È sempre facoltativo iscrivere a ruolo in maniera cartacea e avanti al giudice di pace ad esempio non vi è altro modo ma anche una citazione avanti al giudice di pace si può notificare a mezzo PEC.
Cerca 'notifica PEC iscrizione ruolo cartacea' troverai un bel contributo del collega Reale. 
Buona serata
Stefano Tognacci

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Alfredo Imparato

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Nov 25, 2018, 4:35:09 PM11/25/18
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Grazie della risposta.
In effetti, ho già iscritto sia dinanzi il GDP che presso la Corte di Cassazione in modalità cartacea (l’unica possibile).
Mi pongo, adesso, il problema perché trattasi di iscrizione dinanzi la Corte d’Appello.
Grazie anche per la segnalazione del contributo del collega Reale, che leggerò sicuramente.
Buona serata anche a te
Alfredo Imparato
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Stefano Tognacci

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Nov 25, 2018, 4:39:57 PM11/25/18
to leg...@googlegroups.com
Salvo prova contraria la corte di appello e i tribunali non sfuggono alla regola generale... Si  può sempre iscrivere sia in via telematica che cartacea. Ti raccomando le attestazioni di conformità di tutte le PEC di notifica e dell'atto come ben spiega Reale.
Ciao! 
S.

Alessandro Pedone

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Nov 26, 2018, 2:29:42 AM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
Certo che puoi depositare in cartaceo ma la vera domanda è: PERCHÉ???????? Fai la notifica via Pec e poi stampi più carta di quella che avresti stampato normalmente???? I depositi telematici sono comodi e funzionano benissimo. Se proprio ti venisse chiesto alla prima udienza depositi una copia di cortesia e amen. Perché non utilizzare gli strumenti informatici ... peraltro risparmi alla controparte il fastidio di andarsi a fare le copie di tutto perché trova tutto nel fascicolo telematico ...

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--

Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo

Giovanni Cataldi

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Nov 26, 2018, 3:35:26 AM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
Esistono precedenti che, mercè una interpretazione stringente delle norme, negano l'iscrizione a ruolo / costituzione cartacea quando si è proceduto a notifica telematica MA soltanto nel caso in cui la costituzione telematica sia consentita.
Ergo, dinanzi al GdP ed alla Cassazione non essendo ancora stato introdotto il processo telematico, la costituzione deve avvenire necessariamente in forma cartacea anche se le notifiche sono telematiche.
Non conosco lo stato dell'arte delle Corti di Appello e se anche per tale grado sia stato introdotto il processo telematico. In caso di risposta affermativa per star tranquilli, bisognerebbe costituirsi in via telematica se la notifica è avvenuta tramite pec.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
-MEMBER OF IUSTEAM-
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70


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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alfredo Imparato
Inviato: domenica 25 novembre 2018 22:35
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:43781] Notifica PEC e Iscrizione a ruolo cartacea...
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/1FB72609-B21E-4B25-8B35-DA379B4DE055%40gmail.com.
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---
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Alberto Sonego

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Nov 26, 2018, 6:00:21 AM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
Il 26/11/2018 09:35, Giovanni Cataldi ha scritto:
Esistono precedenti che, mercè una interpretazione stringente delle norme, negano l'iscrizione a ruolo / costituzione cartacea quando si è proceduto a notifica telematica MA soltanto nel caso in cui la costituzione telematica sia consentita. 

Questa ancora non l'avevo sentita.
Mi pare una colossale scemenza, in contrasto con la normativa.
Poveri noi: il famigerato u.c.a.s. è sempre in azione!

Alfredo Imparato

unread,
Nov 26, 2018, 1:32:46 PM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
In effetti è la stessa cosa che ho letto io (se non ricordo male proprio in una sentenza di una Corte d’Appello) : la possibilità di procedere a notifica a mezzo PEC e iscrizione cartacea varrebbe solo per GPD e Cassazione. Di qui i miei dubbi.
> --
> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
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avv. cosentino

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Nov 26, 2018, 2:10:09 PM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
Scusate ma non riesco a capire.
Perchè mai le modalità di iscrizione a ruolo della causa dovrebbero dipendere dalle modalità di notifica dell'atto introduttivo e su quali norme sarebbe fondato il divieto di procedere all'iscrizione cartacea stante la notifica dell'atto via pec?
E' possibile avere gli estremi della sentenza di appello citata?
Saluti
avv. Michele Cosentino
via dei Greci, 12 Barletta


Avv. Stefano Tognacci

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Nov 26, 2018, 2:22:52 PM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
Condivido quanto ha scritto il Collega Cosentino.
Ovviamente è una questione di interpretazione delle norme... di seguito
riporto quello che a mio parere è il ragionamento corretto ma evidentemente
quella corte di appello non l'ha pensata allo stesso modo.
Di certo si sta più sicuri (e anche più comodi) facendo il deposito
telematico.
Buona serata a tutti
Stefano Tognacci, Rimini


Abbiamo da un lato il Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della
Giustizia (evidentemente un Regolamento) che all'articolo Art. 19 bis
''Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati'', tra l'altro
prevede:
''5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle
ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno
della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni
destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma
1, lettera e.''
L'articolo 14 tratta a sua volta delle caratteristiche della busta
telematica per mezzo della quale si effettua un deposito nel PCT (non
specifica che si debba trattare della busta telematica con la quale si fa
l'iscrizione a ruolo o di quelle per i depositi endoprocessuali, le riguarda
tutte).

Di conseguenza quanto stabilito dal comma 5 articolo 19 bis di detto
Regolamento a mio parere vale se (già) esiste un fascicolo telematico (es.,
devi depositare in un procedimento già radicato delle citazioni testi che
hai inviato a mezzo Pec). Insomma, ma è solo il mio parere, nulla c'entra
fino a questo punto il fatto che anche solo potenzialmente si possa davanti
a una certa autorità iscrivere a ruolo in via telematica.

Difatti resta sempre valida la regola dettata dall'9 comma 1 bis della Legge
53/94 per cui ''qualora non si possa'' procedere al deposito con modalità
telematiche dell’atto ''... l’avvocato estrae copia su supporto analogico
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità
ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 , comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.

Ora, sappiamo che la facoltà ancora vigente di optare per il deposito degli
atti introduttivi (decreto ingiuntivo escluso) in via analogica oppure in
via telematica è data da una norma consistente se non ricordo male in un
Decreto legge (90/2014 preceduto dal 179/2012 ? non ricordo bene al
momento).

A questo punto la domanda: ma con quale senno una corte di appello avrebbe
dedotto l'obbligo dell'iscrizione in via telematica in caso di notifica
degli atti introduttivi precedentemente eseguita a mezzo Pec facendo così
prevalere quanto disposto da un Regolamento ministeriale (Provv. 16 aprile
2014) su una Legge (53/94) e su un Decreto Legge ((90/2014 preceduto dal
179/2012 ?).

Resta mio parere che le norme non siano state scritte in maniera chiara e in
modo da evitare dubbi e incomprensioni ma, detto questo, credo che qualsiasi
magistrato sia chiamato a interpretare le leggi secondo il criterio di
ragionevolezza e nel rispetto della gerarchia delle fonti. Non vi è dubbio
che un Regolamento non può vanificare un Decreto legge e di conseguenza va
ritenuta valida l'iscrizione a ruolo cartacea pur in presenza di una
notifica degli atti introduttivi fatte a mezzo Pec.

Alfredo Imparato

unread,
Nov 26, 2018, 2:30:46 PM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
La sentenza dovrebbe essere quella citata qui:

http://informatica.avvocati.ud.it/corte-dappello-di-torino-nulla-la-notifica-pec-se-e-data-prova-cartacea-della-stessa-fuori-dei-casi-previsti-dalla-l-53-1994/

Un po’ di tempo fa ho letto qualcosa di simile ma non ricordo dove.

Saluti
Alfredo Imparato
> Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/CAJx-vui9RHcqzfz5yPWb5NOuorFAvQ%3DAMRSBe6pQ%2Bt95F2U3AA%40mail.gmail.com.

avv. cosentino

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Nov 26, 2018, 2:48:46 PM11/26/18
to leg...@googlegroups.com
La sentenza della Corte di Appello di Torino citata non statuisce affatto l'impossibilità di procedere all'iscrizione cartacea allorquando si sia proceduto alla notifica dell'atto di citazione via pec ma afferma che la prova di tale notifica deve essere fornita con modalità telematiche.
Ora, senza entrare nel merito di quest'ultima questione, anche la Corte di Appello dfi Torino conferma, a mio parere, che la possibilità di iscrivere a ruolo in modalità cartacea è sempre concessa.
Saluti.
avv. Michele Cosentino
via dei Greci,12
Barletta

Avv. Stefano Tognacci

unread,
Nov 27, 2018, 3:18:47 AM11/27/18
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno a tutti.

Continuo a non concordare per i motivi che ho detto ieri con questa sentenza

http://informatica.avvocati.ud.it/corte-dappello-di-torino-nulla-la-notifica-pec-se-e-data-prova-cartacea-della-stessa-fuori-dei-casi-previsti-dalla-l-53-1994/

Tuttavia bisogna ovviamente tenerne conto. Nella pratica stabilisce che il
Regolamento 16/4/2014 prevale sulla facoltà data dai Decreti legge che
consentono la scelta tra iscrizione a ruolo cartacea o telematica ed
attribuisce un valore assoluto alle parole 'qualora non si possa' del comma
9 art. 1 bis L. 53/94 le quali invece andrebbero mediate per lasciare
effettiva detta possibilità di scelta (perlomeno finché tale possibilità di
scelta esiste).

A questo punto il mio consiglio per il Collega Alfredo Imparato assomiglia
all'uovo di Colombo: se vuoi iscrivi pure a ruolo in forma cartacea
(attestando la conformità dell'atto notificato a mezzo pec, del messaggio di
invio e delle due ricevute). Appena hai in numero di r.g. deposita un
generico atto accompagnatorio con le pec di invio, accettazione e consegna.
E' tua piena facoltà farlo e nessuno potrà più sostenere che non hai dato la
prova della notifica a mezzo pec secondo i dettami del Regolamento 16/4/2014
e della L. 53/94.

Saluti

S.T.

Alfredo Imparato

unread,
Nov 27, 2018, 6:09:15 AM11/27/18
to leg...@googlegroups.com
Grazie, alla fine penso che faro così.
Oppure opterò per la notifica tramite U.G., visto che sta diventando tutto molto faticoso.

Saluti
Alfredo Imparato
> --
> Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
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Alberto Sonego

unread,
Nov 27, 2018, 6:37:42 AM11/27/18
to leg...@googlegroups.com

Concordo pienamente.
Aggiungo che questo onanismo mentale non fa che aumentare l'incertezza del diritto.
All'estero ci prenderebbero - anzi, ci prendono - per matti.

Alfredo Imparato

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Nov 28, 2018, 1:35:54 PM11/28/18
to leg...@googlegroups.com
Mi accade una cosa curiosa (forse).
Oggi una società mia assistita ha ricevuto a mezzo PEC un atto di citazione. Leggendo la relata di notifica trovo scritto che lo stesso atto, recante la sottoscrizione del difensore, è stato affidato ieri all’Ufficiale Giudiziario competente ai fini della notifica alla sede legale della società.
In pratica, è stato notificato un atto con forma digitale. E tra qualche giorno arriverà lo stesso atto tramite Ufficiale Giudiziario.
Probabilmente mi sfugge qualcosa, ma non riesco a comprendere il perché di una simile modalità operativa.
Ma è un modo di fare corretto? O si tratta solo di un eccesso di zelo del collega?
Scusate le domande secche, ma è la prima volta che mi capita una cosa del genere.

Buonasera a tutti,
Alfredo Imparato


Alessandro Pedone

unread,
Nov 28, 2018, 4:32:33 PM11/28/18
to leg...@googlegroups.com
Direi eccesso di zelo.
Una volta fatta la notifica a mezzo PEC, quella cartacea diventa inutile.
--
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Giovanni Cataldi

unread,
Nov 29, 2018, 4:03:22 AM11/29/18
to leg...@googlegroups.com
A mio modesto avviso, trattasi di eccesso di zelo.
Anche in passato, al fine di garantirsi il perfezionamento della notifica ad una società, in taluni casi, si procedeva all'invio dell'atto presso la sede e presso la residenza dell'amministratore.
Ampliando l'argomento, non ci vedo niente di strano neanche nel caso in cui ci siano più convenuti dei quali soltanto alcuni muniti di pec.
In tal caso, mutuando la tecnica del collega notificante si potrebbe predisporre l'atto ed indicare nella relata che a Tizio la notifica è eseguita a mezzo posta / U.G. ed a Caio sarà eseguita a mezzo pec.
O no?
Gianni

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alfredo Imparato
Inviato: mercoledì 28 novembre 2018 19:36
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:43794] Notifica via PEC di un atto di citazione già notificato in via ordinaria (tramite UG)
--
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avvgrass...@gmail.com

unread,
Nov 29, 2018, 6:05:57 AM11/29/18
to legalit
Bungiorno,
concordo con chi ha scritto che trattasi esclusivamente di eccesso di zelo.


Il giorno martedì 20 dicembre 2011 11:54:20 UTC+1, Tiziano Solignani ha scritto:

Enrico Gorini

unread,
Dec 4, 2018, 10:47:11 AM12/4/18
to leg...@googlegroups.com
condivido, trattasi di eccesso di zelo (o duplicato "prudenziale": perché tutto può succedere!).
Come anche è eccesso di zelo (e approfitto per un tema a me caro) il fatto di assecondare il "fossile normativo" che vorrebbe che la notifica via p.e.c. includesse anche la cd. "relata": la p.e.c. incorpora già una "relata informatica" ben superiore a qualsiasi "relata umana" possiamo appiccicare ad un atto digitale (p.e.c.) già di per se' perfettamente autonomo. Aggiungere la relata, come mi ha esplicato tempo fa l'amico Tognacci che legge, vuol dire trattare il processo telematico ragionando in termini di cartaceo !!!
avv.Enrico Gorini

-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: giovedì 29 novembre 2018 10:03
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:43796] Notifica via PEC di un atto di citazione già notificato in via ordinaria (tramite UG)
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/00e801d487c2%245ffd7bc0%241ff87340%24%40teletu.it.
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