R: [legalit] Re: competenza territoriale e di valore nel caso di opposizione a precetto

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gennar...@libero.it

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Dec 11, 2012, 2:35:51 PM12/11/12
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Gentile Katia,
nella concitazione scrivi tante cose (anche un pò di stanchezza personale mi
rende meno lucido).
Abbiamo capito che:
1) C'è un precetto che il tuo assistito non gradice.
2) Il precetto si fonda su un titolo.
Premesso i primi due punti posso dedurre che il titolo nasce da un decreto
ingiuntivo: ciò verrebbe giustificato dal fatto che poni l'accento sulla
questione della clausola contrattuale.

Brevemente direi:

Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata, ma è solo stata preannunciata
mediante notifica del precetto, l'opposizione viene fatta contro il precetto
stesso mediante atto di citazione proposto avanti al giudice di cognizione che
sia competente per materia o per valore e per territorio, secondo le
disposizioni generali previste dal codice.
L'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice
competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è
il giudice del luogo dell'esecuzione
(Cass. Civ., sez.VI, 21 febbraio 2012, n. 2533)

Inoltre
L'opposizione a precetto deve essere notificata nel domicilio eletto dal
creditore. Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.02.2007 n° 3081
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte statuisce che se il creditore
nell’atto di precetto elegge domicilio in un comune in cui ha sede un
tribunale, l’opposizione all’esecuzione - ex art. 615 c.p.c. - va fatta al
tribunale o al giudice di pace del luogo (in base alla rispettiva competenza
per materia e per valore). La notifica dell’atto di citazione in opposizione
deve essere effettuata nel domicilio eletto. Se il debitore impugna il precetto
innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato, sostenendo di non
possedere alcun bene nel circondario del tribunale che ha sede nel comune dove
il creditore ha eletto domicilio, il creditore procedente potrà, nel corso del
giudizio di opposizione così incardinato, contestare la competenza territoriale
del giudice adito dal debitore, dimostrando che, a contrario, lo stesso
debitore possiede beni nel circondario del tribunale nella cui sede ha eletto
domicilio o in tale luogo vi è un debitor debitoris.





----Messaggio originale----
Da: katia....@gmail.com
Data: 11/12/2012 17.27
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Cc: "legalmac"<lega...@googlegroups.com>
Ogg: [legalit] Re: competenza territoriale e di valore nel caso di opposizione
a precetto

Ciao colleghi sono Caterina Porcino e questa e' la prima volte che scrivo
anche se e' da un po che vi leggo... volevo porvi una questione per me molto
annosa e urgente( scadeil termine tra 3 giorni!).Viene notificato al mio
cliente un atto di precetto. Il rapporto sottostante deriva da un contratto che
contiene una clausola dove viene eletto dalla parti come foro competente quello
di Milano.Nel precetto viene eletto domicilio a milano Dove devo incardinare il
giudizio di opposizione a precetto? a milano o nella citta' dove e residente il
debitore e dove risiedono i suoi beni? mi viene il dubbio perche' l'art. 615 e
617( la mia opposizione e' mista in quanto contiene sia motivi relativi all' an
dell'esecuzione sia alla regolarita' formale del titotlo esecutivo) rinviano
praticamente al giudice competente per l'esecuzione e lo stesso 480 c.p.c. da
come criterio per la proprosizione dell'opposizione a precetto quello del luogo
dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione o in via residuale dove e'
stato notificato il precetto. Cio' che mii e vi chiedo e' l'esistenza di tale
clausola sposta la competenza a milano? non e' applicabile anche in tale caso
l'art 28 c.pc.c per cui si ha una competenza territoriale inderogabile? oppure
non c'e' inderogabilita' in quanto essendo il precetto atto propedeutico
all'esecuzione non si ritiene applicabile l'art.28? vi prego venite in mio
soccorso! resto in attesa

Il giorno 10 dicembre 2012 17:26, Tiziano Solignani <soli...@solignani.it>
ha scritto:
Sto cercando una banca che offra un conto corrente telematico con notifiche
dei movimenti via mail, cioè voglio ricevere una mail ogni volta che parte o
arriva un pagamento. La mia banca mi offre questo servizio solo via sms che a
me non serve. Ne conoscete per caso qualcuno?

Grazie.

tiziano solignani, da  iOS - http://blog.solignani.it

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katia porcino

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Dec 12, 2012, 11:07:14 AM12/12/12
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Leggo ora la risposta di Gennaro che ringrazio per l'attenzione. spiego meglio la questione: il rapporto sottostante( da cui nasce il diritto di credito che viene avanzato con il  precetto che mi e' stato notificato) nasce da un contratto dove si stabiliscono prestazioni reciproche. le prestazioni della mia controparte erano relative ad attivita' di consulenza in cambio della quale la mia assistita doveva dare un compenso economico in tranche mediante cambiali tratte( cio per specifica richiesta del creditore) e dove viene eletto dalle parti come foro per eventuali controversie il foro di milano. Nel corso del rapporto le prestazioni di controparte non sono poi state effettuate in modo soddisfacente tanto che la mia cliente dopo aver effettuato i primi pagamenti smette di pagare non autorizzando il pagamento della tratta rimanente presso il proprio istituto bancario. controparte allora fa il precetto utilizzando come titolo la cambiale tratta da lei stessa spiccata ed eleggendo come foro milano.
 Cio' su cui ho dubbi e' se in virtu' degli 'artt. 27 e 28 c.p.c. la competenza rimanga presso il luogo dove si trova il giudice che sara' competente per l'esecuzione( che non e' Milano!) in quanto vale anche in questo caso( anche se il precetto non e' ancora un vero e proprio atto esecutivo) l'inderogabilita' per legge del foro competente( ex art 28, c.p.c.) o se essendoci tale clausola nel contratto di sposti la competenza a Milano in quanto l'inderogabilita' della competenza per territorio vale soltanto per l'opposizione all'esecuzione gia' iniziata( e quindi quando gia' e'stato inziiato il pignoramento) e non per quella a precetto.
Mi chiedo ancora poi se nel collazionare il precetto oltre alla cambiale tratta controparte non dovesse inserire( nel cso di specie non l'ha fatto!) in copia  conforme anche l'accettazione della tratta da dove risulta che il debitore si e' impegnato a pagare  e se in assenza di questo non ci sia un vizio di irregolarita' del titolo esecutivo o addirittura una nullita'.
L'accettazione della tratta per giunta firmata dal legale rappresentante della societa' debitrice ma da un semplice socio senza alcun potere in tal senso. che tipo di vizio potrebbe configurarsi in merito?

avv. cosentino

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Dec 13, 2012, 3:35:31 AM12/13/12
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Secondo l'art. 480 comma 3 il precetto deve contenere l'elezione di domicilio... nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione ...in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato...
Pertanto, a mio parere, è indubbio che si applichi l'art. 27 e non il 28 del c.p.c.
Cordialmente,
avv. Michele Cosentino
Barletta

katia porcino

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Dec 13, 2012, 4:24:42 AM12/13/12
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quindi secondo voi la competenza non e' inderogabile? e che contributo unificato si applica?( quello di euro 85 o di 146 visto che l'opposizione e' mista agli atti esecutivi e all'esecuzione?)
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