TESTIMONIANZA CONIUGI

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pierluigi...@gmail.com

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Mar 18, 2017, 1:46:34 PM3/18/17
to legalit
Salve Colleghi,
un dubbio procedurale: secondo voi è possibile chiamare a testimoniare in una causa di lavoro il coniuge del ricorrente, il quale, a sua volta, ha avviato contemporaneamente un'altra causa, sempre di lavoro, nei confronti dello stesso datore ?
Tralasciando il fatto che i due sono marito e moglie e in questo caso non avrebbero l'obbligo di testimoniare e l'attendibilità dei testi sarebbe comunque valutata dal giudice, secondo voi esistono impedimenti di qualche tipo alla loro ammissione a testi nelle rispettive cause nei confronti dello stesso datore di lavoro ?
Grazie a chi vorrà aiutarmi a chiarire questo dubbio.
Avv. Pierluigi Ciullini

Giovanni Cataldi

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Mar 18, 2017, 2:33:50 PM3/18/17
to leg...@googlegroups.com

In un procedimento analogo, d’accordo con il cliente, abbiamo deciso di non costituirci.

Il ricorrente ha comunque perso la causa perché il suo unico testimone era, a sua volta, ricorrente in altro procedimento nel quale il primo era testimone.

In buona sostanza, Tizio e Caio erano entrambi ricorrenti (in due diversi procedimenti e per i medesimi motivi e contro lo stesso soggetto) ed uno era testimone dell’altro.

La sentenza, che purtroppo non posso recuperarti, citava diversi precedenti giurisprudenziali di Cassazione nei quali si faceva riferimento alla illegittimità / inammissibilità / inattendibilità (non ricordo esattamente la tipologia del rilievo) delle testimonianze reciproche.

Personalmente, lo ritengo un principio valido e di buon senso.

A diversamente argomentare, il Tizio ed il Caio di turno avrebbero carta bianca / licenza ad instaurare e provare le circostanza più fantasiose ed i procedimenti si concluderebbero tutti il loro favore.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
Inviato: sabato 18 marzo 2017 18:47
A: legalit
Oggetto: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI

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Giovanni Cataldi

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Mar 18, 2017, 2:44:11 PM3/18/17
to leg...@googlegroups.com

La testimonianza reciproca dovrebbe riverberare effetti in tema di attendibilità.

In buona sostanza, non si pone un problema di incapacità a testimoniare ma il giudice deve trarre, indubbiamente, conseguenze da tale circostanza.

Facendo una rapida ricerca, ho reperito

 

Cassazione civile sez. lav.  21 ottobre 2015 n. 21418  

 

Cassazione civile sez. lav.  12 maggio 2006 n. 11034

 

Cassazione civile sez. lav.  03 maggio 2006 n. 10198  

 

Cassazione civile sez. lav.  20 marzo 1999 n. 2618  

 

Cassazione civile sez. lav.  13 agosto 1987 n. 6932  

 

Cassazione civile sez. lav.  29 ottobre 1979 n. 5629  

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI

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pierluigi...@gmail.com

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Mar 18, 2017, 2:55:02 PM3/18/17
to legalit
Grazie Collega, leggerò con attenzione le sentenze che hai citato. Anche per me dovrebbe rilevare non tanto il problema dell'ammissibilita' quanto quello del l'attendibilità di siffatte testimonianze. Ti ringrazio ancora e auguro una buona domenica.
P.C.

Enrico Gorini

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Mar 20, 2017, 5:15:52 AM3/20/17
to leg...@googlegroups.com

Era quello che volevo dire.

Peraltro, c’è una profonda differenza fra ammissibilità (di carattere processuale, ed è “preventiva”) e attendibilità (di carattere processuale-sostanziale, ed è valutazione “successiva” al suo esperimento.

A ben vedere, in TUTTE le testimonianze il giudice deve valutare l’attendibilità, perché mica può prenderle come oro colato. E in questa chiave, io non capisco perché si debba considerare “inammissibile” la testimonianza di un soggetto “interessato”: sarà casomai, secondo i casi,  del tutto inattendibile, poco attendibile, molto attendibile.  E siccome tutti i mezzi di prova soffrono del carattere della dubitabilità, e siccome a formare una sufficiente certezza probatoria può spesso essere la “sommatoria” di vari mezzi da soli insufficienti, la mia opinione è che nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “inammissibile”, come nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “definitivamente dimostrativo”.

E scusate la lezione cattedratica non richiesta !!!

(però è la mia opinione)

enrico

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:44
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42919] TESTIMONIANZA CONIUGI

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Valeria Lai

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Mar 20, 2017, 1:09:57 PM3/20/17
to leg...@googlegroups.com

E' inammissibile la testimonianza di un soggetto che potrebbe essere parte (attore o convenuto) nello stesso processo, ossia in relazione alla STESSA domanda.

V. Lai

pierluigi...@gmail.com

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Mar 20, 2017, 2:21:03 PM3/20/17
to legalit
Per parlarsi di stessa domanda credo che debba sussistere identità di petitum e di causa petendi; in questo caso si tratterebbe invece di due procedimenti distinti nei confronti dello stesso datore di lavoro (convenuto), avviate contemporaneamente e distintamente da moglie e marito (ricorrenti), i quali hanno prestato servizio nello stesso periodo a favore dello stesso datore e rivendicano da quest'ultimo le rispettive differenze retributive. Pertanto, a mio parere, sarebbero pendenti due cause con domande distinte (in quanto i rapporti di lavoro dei coniugi, sebbene entrambi siano stati alle dipendenze dello stesso datore, sono comunque distinti l'uno dall'altro, così come diverse sono le rispettive richieste). Vi sembra corretto questo ragionamento ? 


Il giorno lunedì 20 marzo 2017 18:09:57 UTC+1, valerialai ha scritto:

E' inammissibile la testimonianza di un soggetto che potrebbe essere parte (attore o convenuto) nello stesso processo, ossia in relazione alla STESSA domanda.

V. Lai


Il 20/03/2017 10:15, 'Enrico Gorini' via legalit ha scritto:

Era quello che volevo dire.

Peraltro, c’è una profonda differenza fra ammissibilità (di carattere processuale, ed è “preventiva”) e attendibilità (di carattere processuale-sostanziale, ed è valutazione “successiva” al suo esperimento.

A ben vedere, in TUTTE le testimonianze il giudice deve valutare l’attendibilità, perché mica può prenderle come oro colato. E in questa chiave, io non capisco perché si debba considerare “inammissibile” la testimonianza di un soggetto “interessato”: sarà casomai, secondo i casi,  del tutto inattendibile, poco attendibile, molto attendibile.  E siccome tutti i mezzi di prova soffrono del carattere della dubitabilità, e siccome a formare una sufficiente certezza probatoria può spesso essere la “sommatoria” di vari mezzi da soli insufficienti, la mia opinione è che nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “inammissibile”, come nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “definitivamente dimostrativo”.

E scusate la lezione cattedratica non richiesta !!!

(però è la mia opinione)

enrico

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi


Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:44
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42919] TESTIMONIANZA CONIUGI

 

La testimonianza reciproca dovrebbe riverberare effetti in tema di attendibilità.

In buona sostanza, non si pone un problema di incapacità a testimoniare ma il giudice deve trarre, indubbiamente, conseguenze da tale circostanza.

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Cassazione civile sez. lav.  21 ottobre 2015 n. 21418  

 

Cassazione civile sez. lav.  12 maggio 2006 n. 11034

 

Cassazione civile sez. lav.  03 maggio 2006 n. 10198  

 

Cassazione civile sez. lav.  20 marzo 1999 n. 2618  

 

Cassazione civile sez. lav.  13 agosto 1987 n. 6932  

 

Cassazione civile sez. lav.  29 ottobre 1979 n. 5629  

 

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi


Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI

 

In un procedimento analogo, d’accordo con il cliente, abbiamo deciso di non costituirci.

Il ricorrente ha comunque perso la causa perché il suo unico testimone era, a sua volta, ricorrente in altro procedimento nel quale il primo era testimone.

In buona sostanza, Tizio e Caio erano entrambi ricorrenti (in due diversi procedimenti e per i medesimi motivi e contro lo stesso soggetto) ed uno era testimone dell’altro.

La sentenza, che purtroppo non posso recuperarti, citava diversi precedenti giurisprudenziali di Cassazione nei quali si faceva riferimento alla illegittimità / inammissibilità / inattendibilità (non ricordo esattamente la tipologia del rilievo) delle testimonianze reciproche.

Personalmente, lo ritengo un principio valido e di buon senso.

A diversamente argomentare, il Tizio ed il Caio di turno avrebbero carta bianca / licenza ad instaurare e provare le circostanza più fantasiose ed i procedimenti si concluderebbero tutti il loro favore.

Gianni Cataldi

 

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GIOVANNI CATALDI

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Alessandro Pedone

unread,
Mar 20, 2017, 2:28:49 PM3/20/17
to leg...@googlegroups.com
Non vedo che interesse possa avere il marito nella causa della moglie al datore di lavoro. Il fatto che sia anche lui dipendente e anche lui in causa per domande della stessa natura ma non certamente per la stessa domanda non lo rende inammissibile ma al limite inattendibile secondo la discrezionalità del Giudice. 





pierluigi...@gmail.com

unread,
Mar 20, 2017, 2:40:12 PM3/20/17
to legalit
Concordo in pieno con il Collega Pedone. La questione dell'attendibilità della testimonianza è rimessa sempre alla valutazione discrezionale del Giudice che dovrà motivare correttamente sul punto (questo è l'unico limite alla "libera" valutazione del giudicante che dovrà appunto motivare adeguatamente in sentenza, mentre, in caso contrario, quest'ultima si presterà a censure fino in Cassazione); per il resto non mi sembra che nel caso sussistano impedimenti di sorta all'ammissione di queste testimonianze. Grazie a tutti coloro che sono finora intervenuti nella discussione dando il loro prezioso contributo, e a quanti vorranno ancora intervenire.

Enrico Gorini

unread,
Mar 21, 2017, 6:00:16 AM3/21/17
to leg...@googlegroups.com

Si siamo d’accordo.

Però mi interessava sapere se siete d’accordo sul fatto che il concetto stesso di “inammissibilità” della testimonianza è datato, perché tutte  le testimonianze possono essere più attendibili o meno, a seconda della loro coerenza intrinseca (le varie affermazioni e le risposte “a.d.r.”) ed estrinseca (il rafforzamento che deriva dall’insieme dell’apparato probatorio).  Cioè, si escuta pure il terzo indirettamente “interessato”, poi il giudice saprà valutare saggiamente se quella testimonianza è attendibile.   D’altronde, nel penale funziona proprio così!  Mi è capitato ben due volte di essere persona offesa o parte civile in un processo per minacce, e in entrambe le volte la mia personale testimonianza a mio favore è stata determinante per decidere per la condanna (unitamente ad altre testimonianze che, da sole, non sarebbero andate da nessuna parte in quanto corroboranti fatti non direttamente determinanti).

enrico gorin i  

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
Inviato: lunedì 20 marzo 2017 19:40
A: legalit
Oggetto: Re: [legalit:42928] TESTIMONIANZA CONIUGI

Enrico Gorini

unread,
Mar 21, 2017, 6:03:26 AM3/21/17
to leg...@googlegroups.com

…..

ciò in quanto pur essendo il diretto interessato, la mia testimonianza era altamente credibile su tutte le circostanze (nel contesto:  il bullo di periferia che mi aveva minacciato ha prestato una versione dei fatti molto poco intelligente, mentre la mia versione e la mia parola era altamente credibile – nel penale il giudice valuta anche l’atteggiamento delle parti in aula).

enrico gorini

 

Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: martedì 21 marzo 2017 11:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42928] TESTIMONIANZA CONIUGI

Luca de Grazia

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Mar 21, 2017, 6:06:08 AM3/21/17
to avv. Vincenzo Giordano
A mio modestissimo parere no.
Se la legge parla, in via preliminare, di inammissibilità del teste in quanto si ritiene che, sulla base della comune esperienza che è divenuta norma giuridica, che il teste medesimo ben difficilmente potrebbe dire la verità (anche sulla base dei numerosi studi che minimizzano, appunto, l'attendibilità in sé delle testimonianza "de visu"), non vedo perché si possa parlare di vetustà.
Che poi si potrebbe semplificare, lasciando il controllo a posteriori, totalmente d'accordo con te, Enrico.
Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

2017-03-21 11:00 GMT+01:00 'Enrico Gorini' via legalit <leg...@googlegroups.com>:

Si siamo d’accordo.

Però mi interessava sapere se siete d’accordo sul fatto che il concetto stesso di “inammissibilità” della testimonianza è datato, perché tutte  le testimonianze possono essere più attendibili o meno, a seconda della loro coerenza intrinseca (le varie affermazioni e le risposte “a.d.r.”) ed estrinseca (il rafforzamento che deriva dall’insieme dell’apparato probatorio).  Cioè, si escuta pure il terzo indirettamente “interessato”, poi il giudice saprà valutare saggiamente se quella testimonianza è attendibile.   D’altronde, nel penale funziona proprio così!  Mi è capitato ben due volte di essere persona offesa o parte civile in un processo per minacce, e in entrambe le volte la mia personale testimonianza a mio favore è stata determinante per decidere per la condanna (unitamente ad altre testimonianze che, da sole, non sarebbero andate da nessuna parte in quanto corroboranti fatti non direttamente determinanti).

enrico gorin i  

 

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avv. M&Vdf

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Mar 21, 2017, 9:22:30 AM3/21/17
to legalit
Purtroppo se c'è comunione dei beni....possiamo argomentare ma tanti giudici non ammettono
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