Mi sa che non c'ᅵ tardivitᅵ; infatti il termine per la notifica mi
risulta essere di quelli con decorrenza successiva all'emissione,
non di quelli che si computano a ritroso rispetto ad altra.
Riporto di seguito alcune massime tratte dalla banca dati "Pluris"
della UTET.
V. Lai
Il termine per proporre appello deve essere qualificato come
termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il
"dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di
sabato, esso ᅵ prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai
sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova
formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre
2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati
successivamente alla data del 1ᅵ marzo 2005. (Cassa con rinvio,
Comm. Trib. Reg. sez. dist. Caltanissetta, 02/08/2010)
Cass. civ., Sez. V, 04/05/2012, n. 6728
Il termine di dieci giorni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, comma 4 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari) - secondo il quale, nel caso in cui il piego
raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla
consegna non sia stato ritirato dal destinatario, la notificazione
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata - deve essere qualificato come termine
"a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui
all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data
di spedizione della lettera raccomandata) e conteggiando quello
finale; inoltre, lo stesso termine - essendo stabilito nell'ambito
del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti
al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del
ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore,
di cui alla l. fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso
fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti
fuori dell'udienza", di cui all'art. 155 c.p.c., comma 5, con la
conseguenza che il "dies ad quem" del termine medesimo, ove
scadente nella giornata del sabato, ᅵ prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto
dei commi 5 e 4 dello stesso art. 155 c.p.c..
Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2012, n. 1418
Il sabato ᅵ stato equiparato ai festivi (in virtᅵ della novella
di cui all'art. 2, co. 11, l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1ᅵ
marzo 2006); l'equiparazione opera perᅵ al solo fine del
compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che
scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai
relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito
che scadono di sabato, il successivo lunedᅵ; a tutti gli altri
effetti il sabato ᅵ considerato giorno lavorativo, anche per
quanto attiene, dunque, alle attivitᅵ di ufficiali giudiziari e di
addetti agli uffici ricorsi, come dispone espressamente l'art. 155
c.p.c. (Conferma della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12
ottobre 2010, n. 7398).
Cons. Stato, Sez. V, 31/05/2011, n. 3252
L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2,
comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a
prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella
giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a
decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a
ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima
del quale deve essere compiuta una determinata attivitᅵ, in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione
dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la
previsione del termine medesimo. (Dichiara inammissibile, Giud. pace
Torino, 30/06/2009)
Cass. civ., Sez. II, 04/01/2011, n. 182
Il 26/12/2013 15:35,
avvocatonicolastella ha scritto:
Un decreto ingiuntivo il cui termine perentorio dei 40
giorni ᅵ scaduto nella giornata di sabato, giornata
considerata lavorativa ex art.155 c.p.c., la
controparte il lunedᅵ successivo ha notificato in proprio
mediante spedizione a mezzo posta, la cui raccomandata ᅵ stata
consegnata il giovedᅵ successivo con 6 giorni di ritardo. E'
da considerare l'opposizione notificata in ritardo? Una
copiosa giurisprudenza di legittimitᅵ e di merito ha stabilito
che la giornata di sabato ᅵ lavorativa sia per chi notifica in
proprio sia per chi notifica tramite l'ufficiale giudiziario.
Ancora ha stabilito che anche quando il termine ultimo scade
di domenica si deve applicare il metodo a ritroso, quindi
avrebbe dovuto notificare nella giornata di venerdᅵ, giorno
precedente alla scadenza.