Notifica opposizione a D.I.

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avvocatonicolastella

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Dec 26, 2013, 9:35:24 AM12/26/13
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Un decreto ingiuntivo il cui termine perentorio dei 40 giorni è scaduto nella giornata di sabato, giornata considerata lavorativa ex art.155 c.p.c., la controparte il lunedì successivo ha notificato in proprio mediante spedizione a mezzo posta, la cui raccomandata è stata consegnata il giovedì successivo con 6 giorni di ritardo. E' da considerare l'opposizione notificata in ritardo? Una copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito ha stabilito che la giornata di sabato è lavorativa sia per chi notifica in proprio sia per chi notifica tramite l'ufficiale giudiziario. Ancora ha stabilito che anche quando il termine ultimo scade di domenica si deve applicare il metodo a ritroso, quindi avrebbe dovuto notificare nella giornata di venerdì, giorno precedente alla scadenza.

Cosa ne pensate? E' molto gradito un aiuto. Grazie e auguri a tutti i Colleghi del gruppo e rispettive famiglie.

Avv. Nicola Stella

Franco Stefanelli

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Dec 26, 2013, 10:37:32 AM12/26/13
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> Cosa ne pensate? E' molto gradito un aiuto. Grazie e auguri a tutti i
> Colleghi del gruppo e rispettive famiglie.

Art. 155 comma 5 cod. proc. civ.

Cordiali saluti e buone feste. f.s.


Avv. Franco Stefanelli
Via Roma n. 55
I-42121 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39.0522.43.77.56
Fax +39.0522.150.30.19

Valeria Lai

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Dec 30, 2013, 4:46:19 AM12/30/13
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Mi sa che non c'ᅵ tardivitᅵ; infatti il termine per la notifica mi risulta essere di quelli con decorrenza successiva all'emissione, non di quelli che si computano a ritroso rispetto ad altra.
Riporto di seguito alcune massime tratte dalla banca dati "Pluris" della UTET.
V. Lai




Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso ᅵ prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1ᅵ marzo 2005. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. sez. dist. Caltanissetta, 02/08/2010)
Cass. civ., Sez. V, 04/05/2012, n. 6728

Il termine di dieci giorni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) - secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata) e conteggiando quello finale; inoltre, lo stesso termine - essendo stabilito nell'ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore, di cui alla l. fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza", di cui all'art. 155 c.p.c., comma 5, con la conseguenza che il "dies ad quem" del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, ᅵ prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 4 dello stesso art. 155 c.p.c..
Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2012, n. 1418

Il sabato ᅵ stato equiparato ai festivi (in virtᅵ della novella di cui all'art. 2, co. 11, l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1ᅵ marzo 2006); l'equiparazione opera perᅵ al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedᅵ; a tutti gli altri effetti il sabato ᅵ considerato giorno lavorativo, anche per quanto attiene, dunque, alle attivitᅵ di ufficiali giudiziari e di addetti agli uffici ricorsi, come dispone espressamente l'art. 155 c.p.c. (Conferma della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7398).
Cons. Stato, Sez. V, 31/05/2011, n. 3252


L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attivitᅵ, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Torino, 30/06/2009)
Cass. civ., Sez. II, 04/01/2011, n. 182



Il 26/12/2013 15:35, avvocatonicolastella ha scritto:

Un decreto ingiuntivo il cui termine perentorio dei 40 giorni ᅵ scaduto nella giornata di sabato, giornata considerata lavorativa ex art.155 c.p.c., la controparte il lunedᅵ successivo ha notificato in proprio mediante spedizione a mezzo posta, la cui raccomandata ᅵ stata consegnata il giovedᅵ successivo con 6 giorni di ritardo. E' da considerare l'opposizione notificata in ritardo? Una copiosa giurisprudenza di legittimitᅵ e di merito ha stabilito che la giornata di sabato ᅵ lavorativa sia per chi notifica in proprio sia per chi notifica tramite l'ufficiale giudiziario. Ancora ha stabilito che anche quando il termine ultimo scade di domenica si deve applicare il metodo a ritroso, quindi avrebbe dovuto notificare nella giornata di venerdᅵ, giorno precedente alla scadenza.

Cosa ne pensate? E' molto gradito un aiuto. Grazie e auguri a tutti i Colleghi del gruppo e rispettive famiglie.

Avv. Nicola Stella
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