PIGNORAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

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katia porcino

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Nov 3, 2017, 4:45:47 AM11/3/17
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GENTILI COLLEGHI  HO EFFETTUATO UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ( DEBITORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) IN BANCA D'ITALIA. HO RICEVUTO UNA DICHIARAZIONE DEL TERZO NEGATIVA IN CUI LA BANCA D'ITALIA MI  RISPONDEVA NEL SEGUENTE MODO "presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e la coesistente

Tesoreria Centrale dello Stato non è stato effettuato alcun accantonamento in

quanto l'art. 5-quinquies della L. 24.3.2001, n. 89 le cui disposizioni, ai

sensi dell'art. 1, comma 250, della L. 27.12.2013, n. 147 si applicano anche ai

titoli giudiziari di cui al medesimo articolo 1, comma 250 - esclude

esplicitamente l'obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato,

disponendo che non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di

sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie

provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma

della presente legge e che i creditori di dette somme, a pena di nullità

rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente

secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II, del codice di

procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'art. 3, comma 2,

ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il

provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione». DOVE DOVREI DUNQUE INDIRIZZARE IL MIO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI? HELP ME!

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