Tesoreria Centrale dello Stato non è stato effettuato alcun accantonamento in
quanto l'art. 5-quinquies della L. 24.3.2001, n. 89 le cui disposizioni, ai
sensi dell'art. 1, comma 250, della L. 27.12.2013, n. 147 si applicano anche ai
titoli giudiziari di cui al medesimo articolo 1, comma 250 - esclude
esplicitamente l'obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato,
disponendo che non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di
sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie
provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma
della presente legge e che i creditori di dette somme, a pena di nullità
rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II, del codice di
procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'art. 3, comma 2,
ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione». DOVE DOVREI DUNQUE INDIRIZZARE IL MIO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI? HELP ME!