Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione di nullità dell'atto di appello. Tutto ciò tenendo conto del fatto che il primo grado è precedente al d.lgs 69/2009.Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto. Dott.Gianluca Voso
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From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
Sent: Tuesday, December 07, 2010 3:11 PM
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: mancata indicazione ex artt.38 e 167 c.p.c.
> On 7 Dic, 10:04, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:
>> Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non
>> ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione
>> di nullit� dell'atto di appello. Tutto ci� tenendo conto del fatto che il
>> primo grado � precedente al d.lgs 69/2009.
>> Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto.
>> Dott.Gianluca Voso
>
> L'art. 342 c.p.c. dispone che nell'atto di appello siano presenti
> tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., senza fare distinzioni
> fra questi. Quindi sono necessari anche gli avvertimenti, utili
> all'esercizio del diritto alla difesa di parte appellata.
> La legge di riforma ha aggiunto l'avvertimento sull'art. 38 ma non
> quello sull'art. 167 che era gi� vigente.
> Di conseguenza tu puoi non costituirti ed aspettare che il giudice la
> rilevi d'ufficio, ordinando la rinnovazione della notifica per la
> sanatoria del vizio, oppure costituirti e in questo caso puoi
> accettare il contraddittorio o dedurre la nullit� della citazione e
> farti assegnare una nuova udienza per svolgere adeguatamente le tue
> difese.
> Puoi anche costituirti successivamente all'udienza e chiedere di
> essere rimesso nei termini, ma fossi in te eviterei una simile
> strategia (� inutilmente rischiosa).
>
> Cordialmente,
> Gabriele Orlando
>