mancata indicazione ex artt.38 e 167 c.p.c.

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gianluca

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Dec 7, 2010, 4:04:33 AM12/7/10
to leg...@googlegroups.com
Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione di nullità dell'atto di appello. Tutto ciò tenendo conto del fatto che il primo grado è precedente al d.lgs 69/2009. 
Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto.                                      Dott.Gianluca Voso

Agostino Mario Mela

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Dec 7, 2010, 4:46:12 AM12/7/10
to leg...@googlegroups.com
Non credo sia applicabile al giudizio di appello la disposizione di cui all'art. 163 comma 3 n. 7), nella parte in cui prescrive l'avvertimento in relazione alle decadenze ex artt. 38 e 167. L'unica decadenza prevista nel giudizio di appello in conseguenza della tardiva costituzione è quella prevista dall'art. 343 cpc, relativamente all'appello incidentale. Si tratta allora di stabilire se l'avviso di quest'ultima decadenza sia requisito di validità dell'atto di citazione in appello, cosa sulla quale nutrirei qualche dubbio.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari



Il giorno 07/dic/2010, alle ore 10.04, gianluca ha scritto:

Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione di nullità dell'atto di appello. Tutto ciò tenendo conto del fatto che il primo grado è precedente al d.lgs 69/2009. 
Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto.                                      Dott.Gianluca Voso

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Avv. Gabriele Orlando

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Dec 7, 2010, 9:11:26 AM12/7/10
to legalit
On 7 Dic, 10:04, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:
> Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione di nullità dell'atto di appello. Tutto ciò tenendo conto del fatto che il primo grado è precedente al d.lgs 69/2009.
> Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto.                                      Dott.Gianluca Voso

L'art. 342 c.p.c. dispone che nell'atto di appello siano presenti
tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., senza fare distinzioni
fra questi. Quindi sono necessari anche gli avvertimenti, utili
all'esercizio del diritto alla difesa di parte appellata.
La legge di riforma ha aggiunto l'avvertimento sull'art. 38 ma non
quello sull'art. 167 che era già vigente.
Di conseguenza tu puoi non costituirti ed aspettare che il giudice la
rilevi d'ufficio, ordinando la rinnovazione della notifica per la
sanatoria del vizio, oppure costituirti e in questo caso puoi
accettare il contraddittorio o dedurre la nullità della citazione e
farti assegnare una nuova udienza per svolgere adeguatamente le tue
difese.
Puoi anche costituirti successivamente all'udienza e chiedere di
essere rimesso nei termini, ma fossi in te eviterei una simile
strategia (è inutilmente rischiosa).

Cordialmente,
Gabriele Orlando

gianluca

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Dec 7, 2010, 9:19:59 AM12/7/10
to leg...@googlegroups.com
Quindi diciamo che tale eventuale eccezione � inutile visto che serve solo
ad allungare i tempi!
Grazie comunque perch� sei sempre molto chiaro e sicuro nelle risposte.
Ciao

--------------------------------------------------
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
Sent: Tuesday, December 07, 2010 3:11 PM
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: mancata indicazione ex artt.38 e 167 c.p.c.

> On 7 Dic, 10:04, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:
>> Ciao a tutti, secondo voi visto che l'avvocato che ha fatto appello non
>> ha indicato fatto riferimento ad artt.38 e 167, posso proporre eccezione

>> di nullit� dell'atto di appello. Tutto ci� tenendo conto del fatto che il
>> primo grado � precedente al d.lgs 69/2009.


>> Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto.
>> Dott.Gianluca Voso
>
> L'art. 342 c.p.c. dispone che nell'atto di appello siano presenti
> tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c., senza fare distinzioni
> fra questi. Quindi sono necessari anche gli avvertimenti, utili
> all'esercizio del diritto alla difesa di parte appellata.
> La legge di riforma ha aggiunto l'avvertimento sull'art. 38 ma non

> quello sull'art. 167 che era gi� vigente.


> Di conseguenza tu puoi non costituirti ed aspettare che il giudice la
> rilevi d'ufficio, ordinando la rinnovazione della notifica per la
> sanatoria del vizio, oppure costituirti e in questo caso puoi

> accettare il contraddittorio o dedurre la nullit� della citazione e


> farti assegnare una nuova udienza per svolgere adeguatamente le tue
> difese.
> Puoi anche costituirti successivamente all'udienza e chiedere di
> essere rimesso nei termini, ma fossi in te eviterei una simile

> strategia (� inutilmente rischiosa).
>
> Cordialmente,
> Gabriele Orlando
>

Avv.Mirco MInardi

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Dec 10, 2010, 1:04:36 PM12/10/10
to legalit
Anzitutto il richiamo all'art. 38 non si applica al tuo caso in quanto
la modifica introdotta dalla legge 69/2009 si applica ai giudizi - di
primo grado - introdotti dopo il 4 luglio 2009.

In ogni caso il riferimento all'art. 38 nel giudizio di appello è
inutile in quanto in quella fase non è possibile per l'appellato
sollevare eccezioni sulla competenza.

Per quanto riguarda l'avvertimento di cui all'art. 167, la
giurisprudenza più recente ritiene vada riferito all'appello
incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonchè
le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio, ma
nessuna nullità può dichiararsi se la parte appellata si costituisce
senza eccepirlo o, peggio, se comunque propone appello incidentale
(Cass. 4944/2010).

Potresti costituirti ed eccepirlo con l'unico vantaggio di ottenere
(forse) un rinvio.

Io andrei avanti con il giudizio.



On 7 Dic, 10:04, "gianluca" <gianv...@libero.it> wrote:
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