atto di opposizione alla donazione

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Tiziano Solignani

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Sep 20, 2011, 6:12:44 AM9/20/11
to legalit

Secondo voi questo atto può essere fatto anche da noi avvocati con procura, autentica e notifica in proprio o è necessario l'intervento del notaio?

Mi riferisco al quarto comma così come novellato nel 2005.


Art. 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione


[1] Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili [2652 n. 8]. (1)

[2] L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153]. (2)

[3] Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

[4] Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. (3)


(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005.


- Estratto da I Codici CEDAM.


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Tiziano Solignani

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Sep 20, 2011, 8:58:43 AM9/20/11
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Per la notifica sono abbastanza tranquillo, il problema grosso è la trascrizione dell'atto. Non vorrei che mi fosse negata o, peggio, accettata e poi contestata in seguito. La validità dell'autentica ai fini della trascrizione penso dipenda a sua volta dalla procura che, a quanto vedo man mano che approfondisco, si nega per lo più possa essere conferita, con facoltà di autentica, a margine di un atto stragiudiziale, anche se l'art. 83 cpc menziona il precetto (cosa che costituirebbe una eccezione).



Il giorno 20 settembre 2011 14:42, Avv. Marco Mecacci <avv.marc...@gmail.com> ha scritto:
v. Art. 1 l. 53/94

Luca de Grazia

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Sep 20, 2011, 9:02:45 AM9/20/11
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Poi penso semplicemente che se è un atto stragiudiziale generico la procura vale come atto scritto, ma come atto sostanziale segue le regole del bene al quale si riferisce, per cui se si tratta di diritti su beni immobili....sai come ci si deve regolare.
Diversamente se fai una citazione per annullamento dell'atto.
Cordiali saluti.
Luca de Grazia

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Avv. Gabriele Orlando

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Sep 20, 2011, 9:34:28 AM9/20/11
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Il giorno martedì 20 settembre 2011 12:12:44 UTC+2, Tiziano Solignani ha scritto:

Secondo voi questo atto può essere fatto anche da noi avvocati con procura, autentica e notifica in proprio o è necessario l'intervento del notaio?

Io ho qualche dubbio sull'autentica ai fini della trascrizione, che dice il Conservatore?
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Tiziano Solignani

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Sep 20, 2011, 9:48:50 AM9/20/11
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Sì la procura non è strettamente necessaria per la validità dell'atto, io la pensavo per la trascrizione essendoci l'autentica della sottoscrizione e diventando quindi l'atto - forse - così trascrivibile.

È vero che l'atto potrebbe farlo e sottoscriverlo la parte personalmente, chiedendo la notifica tramite ufficiale giudiziario.

Però non credo che sia trascrivibile in mancanza di forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico, anche facendo tutto alla perfezione una scrittura privata come quella che sarebbe un atto formato dalla sola parte non sarebbe mai trascrivibile.

Proprio per questo avevo pensato alla possibilità di apporre una procura, facendolo diventare un atto analogo ad esempio ad un atto introduttivo di giudizio, che può pacificamente essere trascritto.

Siccome la materia è molto delicata però, trattandosi di diritti immobiliari dove le magagne possono venir fuori anche a distanza di molti anni, alla fine credo che sicuramente preferirò per sicurezza mandare il cliente dal notaio.

Il giorno 20 settembre 2011 15:43, Avv. Marco Mecacci <avv.marc...@gmail.com> ha scritto:
Perché deve esserci la "procura"? chi lo firma? essendo un atto stragiudiziale può farlo la parte personalmente. 

Il fatto che lo notifichi l'avvocato o l'U.N.E.P. nulla cambia sul contenuto sostanziale dell'atto, che è e rimane un atto della parte.

Guarderei piuttosto ai requisiti di forma - validità occorrenti per una valida trascrizione, peraltro facilmente verificabili dalla compilazione dei format sul programma di caricamento degli atti ("Nota").

Ben sapendo che cos'è la conservatoria credo dovrai sudare 500 camicie per trascrivere, ma se fai tutto alla perfezione (e porti con te argomenti inoppugnabili come diffide e minacce di denuncia per abuso d'ufficio) alla fine cederanno.

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Tiziano Solignani

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Sep 20, 2011, 10:39:20 AM9/20/11
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Ma non sarebbe esercizio abusivo della professione notarile? Non credo di trovare un segretario comunale disposto a tanto... O mi sbaglio?

tiziano solignani
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Il giorno 20 settembre 2011 16:07, Avv. Marco Mecacci <avv.marc...@gmail.com> ha scritto:
Puoi in parte bypassare il notaio redigendo l'atto e facendolo autenticare da pubblico ufficiale (ad es segretario comunale). Ti guarderanno come se venissi dalla luna, ma la legge lo consentirebbe.

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Avv. Ludovica Serri

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Sep 20, 2011, 2:36:24 PM9/20/11
to legalit
Temo che sia necessario l'intervento del notaio per trascriverlo. E'
sufficiente una scrittura privata autenticata visto che nulla è
previsto per la forma.
Il modello di atto di opposizione alla donazione si trova cercando su
google Lovato Avanzini atto di opposiìzione a donazione.
Per un approfondimento consiglio lo Studio n. 5809/c del 2005
reperibile sempre via internet sul sito del Consiglio Nazionale del
Notariato a cura di Angelo Busani.
Riporto un estratto:


"
La forma dell’atto di “opposizione”.
Nulla dice la legge sulla forma dell’atto di “opposizione”.
Tuttavia, dal rilievo, sopra visto, che deve trattarsi di un atto di
cui sono necessarie
(al fine della produzione dei suoi effetti sospensivi), da un lato, la
notifica
e, d’altro lato, la trascrizione, è inevitabile (113) volgere il
pensiero alla forma scritta
(114).
Beninteso, appare, questa, essere una forma necessaria non ai fini
della perfezione
dell’atto di “opposizione” (per il quale, nulla disponendo la legge,
deve evidentemente
valere il principio della libertà della forma), che dunque viene ad
esistenza
nel momento stesso in cui si perfezioni – in qualsiasi forma – una
dichiarazione
di volontà, da parte del soggetto legittimato, diretta a raggiungere
lo scopo
della sospensione dei termini di cui al primo comma dell’articolo 561
e di cui al primo
comma dell’articolo 563 del codice civile; bensì (115) una forma
necessaria al fine
di permettere a quell’ atto di produrre i propri effetti, che la legge
condiziona,
come visto sopra, all’effettuazione di formalità che non possono
prescindere (è il
caso almeno della trascrizione nei Pubblici Registri) dalla forma
scritta (116).
Pertanto se vi è libertà di forma quanto alla mera perfezione
dell’atto di “opposizione”,
la forma scritta si rivela essere condizione imprescindibile per il
compimento
degli “adempimenti” cui è subordinata la produzione degli effetti di
quell’atto; ancora, non di qualsiasi forma scritta ci si può
accontentare, ma evidentemente
occorre – ai soli fini peraltro della trascrizione nei Pubblici
Registri, insuscettibile
di essere effettuata se non mediante scritture “autentiche” – che si
tratti
di una scrittura autenticata o rivestita addirittura dei requisiti
propri dell’atto pubblico
(articolo 2657 e articolo 2695 del codice civile); quest’ultimo sarà
ad esempio il
caso che si verificherà quando l’atto di “opposizione” sia formulato
nel medesimo
25
contesto della donazione, alla quale in ipotesi sia chiamato a
partecipare anche il
(futuro) legittimario non donatario, appunto per esprimere fin da
subito la propria
volontà di impedire il decorso del termine ventennale di cui al primo
comma
dell’articolo 561 e di cui al primo comma dell’articolo 563 del codice
civile (anche se
è probabilmente più facile immaginare che, nella realtà pratica,
l’atto di “opposizione”
verrà perfezionato in via separata rispetto ad una già intervenuta
donazione)." Angelo Busani studio n. 5809/C
Buona serata

Ludovica

On 20 Set, 12:12, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> Secondo voi questo atto può essere fatto anche da noi avvocati con procura, autentica e notifica in proprio o è necessario l'intervento del notaio?
>
> Mi riferisco al quarto comma così come novellato nel 2005.
>
> Art. 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
>
> [1] Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili [2652 n. 8]. (1)
>
> [2] L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153]. (2)
>
> [3] Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
>
> [4] Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. (3)
>

Avv. Gabriele Orlando

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Sep 20, 2011, 3:31:28 PM9/20/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno martedì 20 settembre 2011 16:39:20 UTC+2, Tiziano Solignani ha scritto:
Ma non sarebbe esercizio abusivo della professione notarile? Non credo di trovare un segretario comunale disposto a tanto... O mi sbaglio?


Sbagli, perché è la legge ad individuare chi ha la funzione di autenticare le firme (cfr. art. 2703 c.c.) e, attualmente, non esiste una riserva ai notari in tal senso.
Il segretario comunale ha anche questa funzione.

A presto,
Gabriele Orlando
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Avv. Gabriele Orlando

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Sep 21, 2011, 9:06:39 AM9/21/11
to leg...@googlegroups.com
Il giorno mercoledì 21 settembre 2011 10:47:11 UTC+2, Avv. Marco Mecacci ha scritto:
Gabriele Gabriele, vuoi togliere lavoro ai notai?

Sono così indispensabili (almeno secondo quel che è capitato a me).... 

.......redigono i mutui copiando le veline delle banche,

...... fanno le compravendite con il copia - incolla o affermando che l'atto di provenienza è costituito dalle risultanze catastali, generando poi arrosti immani, 

.... raccolgono "paro - paro" le deliberazioni assembleari delle società, anche quelle nulle

........ conservano i testamenti ma poi non sanno fare gli inventari

... rogano atti nulli (accertati con sentenza di cassazione) di compravendita di immobili in strutture ricettive....

... guadagnano milioni alla faccia nostra e del paese....

Vogliamogli e vogliamoci bene....

Se mi creano problemi io non gli voglio così tanto bene ;-)

Certo, ogni tanto si trova qualcuno più attento a quello che fa, a dispetto del "sentirsi arrivato", ma si deve cercare fra quelli di fresca nomina...

A presto,
Gabriele

Avv. Ludovica Serri

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Sep 21, 2011, 2:11:03 PM9/21/11
to legalit
Effettivamente se cedessero qualche competenza anche a noi (scritture
private autenticate per esempio, procure...) non mi dispiacerebbe.
Ludovica



On 21 Set, 10:47, "Avv. Marco Mecacci" <avv.marco.meca...@gmail.com>
wrote:
> Gabriele Gabriele, vuoi togliere lavoro ai notai?
>
> Sono così indispensabili (almeno secondo quel che è capitato a me)....
>
> .......redigono i mutui copiando le veline delle banche,
>
> ...... fanno le compravendite con il copia - incolla o affermando che l'atto
> di provenienza è costituito dalle risultanze catastali, generando poi
> arrosti immani,
>
> .... raccolgono "paro - paro" le deliberazioni assembleari delle società,
> anche quelle nulle
>
> ........ conservano i testamenti ma poi non sanno fare gli inventari
>
> ... rogano atti nulli (accertati con sentenza di cassazione) di
> compravendita di immobili in strutture ricettive....
>
> ... guadagnano milioni alla faccia nostra e del paese....
>
> Vogliamogli e vogliamoci bene....
>
> mm
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