Secondo voi questo atto può essere fatto anche da noi avvocati con procura, autentica e notifica in proprio o è necessario l'intervento del notaio?
Mi riferisco al quarto comma così come novellato nel 2005.
Art. 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
[1] Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili [2652 n. 8]. (1)
[2] L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153]. (2)
[3] Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
[4] Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. (3)
(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005.
(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 29 dicembre 2005.
v. Art. 1 l. 53/94
Poi penso semplicemente che se è un atto stragiudiziale generico la procura vale come atto scritto, ma come atto sostanziale segue le regole del bene al quale si riferisce, per cui se si tratta di diritti su beni immobili....sai come ci si deve regolare.
Diversamente se fai una citazione per annullamento dell'atto.
Cordiali saluti.
Luca de Grazia
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Secondo voi questo atto può essere fatto anche da noi avvocati con procura, autentica e notifica in proprio o è necessario l'intervento del notaio?
Perché deve esserci la "procura"? chi lo firma? essendo un atto stragiudiziale può farlo la parte personalmente.Il fatto che lo notifichi l'avvocato o l'U.N.E.P. nulla cambia sul contenuto sostanziale dell'atto, che è e rimane un atto della parte.Guarderei piuttosto ai requisiti di forma - validità occorrenti per una valida trascrizione, peraltro facilmente verificabili dalla compilazione dei format sul programma di caricamento degli atti ("Nota").Ben sapendo che cos'è la conservatoria credo dovrai sudare 500 camicie per trascrivere, ma se fai tutto alla perfezione (e porti con te argomenti inoppugnabili come diffide e minacce di denuncia per abuso d'ufficio) alla fine cederanno.
Puoi in parte bypassare il notaio redigendo l'atto e facendolo autenticare da pubblico ufficiale (ad es segretario comunale). Ti guarderanno come se venissi dalla luna, ma la legge lo consentirebbe.
Ma non sarebbe esercizio abusivo della professione notarile? Non credo di trovare un segretario comunale disposto a tanto... O mi sbaglio?
Gabriele Gabriele, vuoi togliere lavoro ai notai?Sono così indispensabili (almeno secondo quel che è capitato a me)...........redigono i mutui copiando le veline delle banche,...... fanno le compravendite con il copia - incolla o affermando che l'atto di provenienza è costituito dalle risultanze catastali, generando poi arrosti immani,.... raccolgono "paro - paro" le deliberazioni assembleari delle società, anche quelle nulle........ conservano i testamenti ma poi non sanno fare gli inventari... rogano atti nulli (accertati con sentenza di cassazione) di compravendita di immobili in strutture ricettive....... guadagnano milioni alla faccia nostra e del paese....Vogliamogli e vogliamoci bene....