Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
lavoro che hai effettivamente svolto.
Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
dalla nostra legge professionale.
Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
--
cordialmente,
tiziano solignani <http://tsolignani.solignani.it/>
Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di
ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per la
fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha
deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza
all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di
esecuzione?
Grazie fin 'ora per tutti i contributi
Avv. Marco Pescarollo
Ma non ti servono mica due formule sullo stesso titolo, la prima formula
apposta è valida anche per la condanna al pagamento delle spese legali.
Se il titolo si trova già depositato in qualche altra esecuzione,
segnatamente quella per rilascio, puoi chiedere ed ottenere un duplicato
con il quale iniziare l'esecuzione per la somma di denaro cui è stata
condannata controparte.
Io procedo sempre così, prima faccio l'esecuzione per il rilascio e, una
volta terminata quella, con lo stesso titolo, faccio il mero precetto
per la somma di denaro e poi anche il pignoramento (se controparte non
paga).
Comunque intanto puoi sicuramente farti liquidare le competenze per la
fase di merito e io al tuo posto senz'altro così farei.
Per il resto, dovrebbe valere sempre la stessa istanza originaria, ma,
per sicurezza, ti potrebbe convenire ripresentare l'istanza all'Ordine,
così se te la approva sei a posto, se te la rigetta perchè sei comunque
coperto da quella precedente sei comunque a posto...