On 28 Feb, 07:42, Daniela Messina <
avvocatomess...@gmail.com> wrote:
> La ratio delle norme è la stessa, solo che il nuovo 185 cpc è più
> "permissivo" rispetto al " vecchio " 420 cpc..
>
> Un Collega mi fa sapere che all'udienza, appositamente fissata, per la
> conciliazione ex 420 cpc si presenterà il domiciliatario con una
> procura speciale ex art. 185 cpc da parte del suo cliente...
> ... ora nel caso che la procura fosse conferita mediante scrittura
> privata autenticata dal difensore (o addirittura all'interno della
> delega), che ne pensereste del potere a transigere?
Secondo me soccorre in linea generale l'art. 83 c. 3 c.p.c. che
prevede, a mio sommesso avviso, il potere generale del difensore di
autenticare ogni procura relativa ad attività processuale.
Tuttavia non sottovaluto la parziale difformità di ratio dell'art. 420
c.p.c., che nella mente del legislatore sembra presupporre
necessariamente la presenza delle parti all'udienza, soprattutto se
letto in combinato disposto con l'art. 88 delle disposizioni di
attuazione del Codice di rito.
Quest'ultimo, in ogni caso, prevede ai commi 2 e 3 che se le parti non
sono comparse per l'interrogatorio libero e i loro procuratori però
addivengono ad un accordo senza il relativo potere a conciliare, il
giudice può disporre un rinvio per la comparizione delle parti che
sottoscriveranno personalmente il verbale, oppure può persino
procedere alla conciliazione, autorizzando le parti a procedere alla
ratifica presso la loro sede di residenza o davanti a notaio.
Cordiali saluti,
Gabriele Orlando