promotore finanziario e avviamento commerciale

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Tiziano Solignani

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Mar 22, 2010, 1:33:10 PM3/22/10
to legalit
Avrei questo quesito da parte di un collega di studio non collegato,
mi scuso per la sinteticità.

Secondo voi un promotore finanziario che è un professionista che
agisce in esclusiva per una banca ha o meno diritto all’avviamento
commerciale per i locali presi in locazione?

--
cordialmente,

tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Mar 22, 2010, 2:45:53 PM3/22/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Tiziano,
rispondo altrettanto sinteticamente: secondo me, no.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129  Italia
-----Messaggio Originale-----
Data invio: lunedì 22 marzo 2010 18.33
Oggetto: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale
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De Cata Giuseppe

unread,
Mar 22, 2010, 3:10:42 PM3/22/10
to leg...@googlegroups.com
Il promotore finanziario è considerato libero professionista, pertanto la risposta è : no

Domenico Odetti

unread,
Mar 23, 2010, 1:28:38 AM3/23/10
to leg...@googlegroups.com
Il 22/03/2010 18:33, Tiziano Solignani ha scritto:
> Avrei questo quesito da parte di un collega di studio non collegato,
> mi scuso per la sinteticit�.
>
> Secondo voi un promotore finanziario che � un professionista che
> agisce in esclusiva per una banca ha o meno diritto all�avviamento

> commerciale per i locali presi in locazione?
>
>
non rientra tra le attivit� di cui all'art. 27 l 392/78 richiamato
dall'art. 34 stessa legge

--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803

f.zannini

unread,
Mar 23, 2010, 4:30:22 AM3/23/10
to leg...@googlegroups.com

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di una impresa da parte del
promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 l. n. 1 del
1991, poi dall'art. 23 d.lg. n. 415 del 1996 e quindi dall'art. 31 d.lg. n.
58 del 1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato
con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito,
dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, "in
qualità di dipendente, agente o mandatario", l'attività di offerta fuori
sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di
imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una
propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato
che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono
presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale
rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie
previste dall'art. 2195 n. 5 c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale
(con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

Cassazione civile , sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18135
La cassazione lo ritiene azienda commerciale a tutti gli
effetti.................
Che ne dite?
saluti
avv zannini


-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Tiziano Solignani
Inviato: lunedì 22 marzo 2010 18.33
A: legalit


Oggetto: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale

Avrei questo quesito da parte di un collega di studio non collegato,

--
cordialmente,

tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it

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f.zannini

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Mar 23, 2010, 4:59:50 AM3/23/10
to leg...@googlegroups.com

La cassazione dice che non è un professionista intellettuale…..

 

Pur senza pronunciarsi espressamente in merito, il Supremo Collegio, seguendo l'opinione pressoché unanime della dottrina e l'orientamento manifestato dalla Consob con la citata comunicazione, 25 gennaio 2001, n. DIN/1005619, nega al promotore la qualità di professionista intellettuale e l'esonero dallo statuto dell'imprenditore accordato dall'art. 2238 c.c.(30). Infatti, da un lato, gli aspetti intellettuali dell'offerta fuori sede e l'iscrizione obbligatoria all'albo tenuto dalla Consob non rendono il promotore un professionista: fa difetto il carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati e titolare dei contratti conclusi con la clientela è l'intermediario preponente. Dall'altro lato, la natura intellettuale della sollecitazione fuori sede tende a ridursi al possesso delle cognizioni necessarie allo svolgimento dell'attività(31).
In questa prospettiva, sembra che il promotore non possa acquisire la qualità di professionista intellettuale neppure mediante lo svolgimento dell'attività di consulenza. Infatti, da un lato, quest'ultima - dalla quale potrebbe discendere l'equiparazione ad un professionista non protetto(32) - si presenta come prestazione accessoria, dovuta al cliente in forza del principio di buona fede e correttezza ma appare inidonea a rendere la pubblicizzazione e la vendita fuori sede attività eminentemente intellettuale; si discorre, al riguardo, di illustrazione dei prodotti offerti, che, in fatto, si traduce in consulenza al cliente nella scelta dei prodotti finanziari nei quali investire. Dall'altro lato, la Consob, nel procedere all'individuazione delle attività incompatibili con lo svolgimento della sollecitazione fuori sede, introduce limiti stringenti alla consulenza: a norma dell'art. 94 del regolamento, 1° luglio 1998, n. 11522, essa può essere prestata esclusivamente in favore dell'intermediario ovvero di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo.

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di De Cata Giuseppe
Inviato: lunedì 22 marzo 2010 20.11
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale

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