Secondo voi un promotore finanziario che è un professionista che
agisce in esclusiva per una banca ha o meno diritto all’avviamento
commerciale per i locali presi in locazione?
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cordialmente,
tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it
-----Messaggio Originale-----A: legalitData invio: lunedì 22 marzo 2010 18.33Oggetto: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale
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--
Studio Bertolotto
via Agnelli, 5 - 10064 Pinerolo
Tel. e Fax 0121.794803
Cassazione civile , sez. I, 20 dicembre 2002, n. 18135
La cassazione lo ritiene azienda commerciale a tutti gli
effetti.................
Che ne dite?
saluti
avv zannini
-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Tiziano Solignani
Inviato: lunedì 22 marzo 2010 18.33
A: legalit
Oggetto: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale
Avrei questo quesito da parte di un collega di studio non collegato,
--
cordialmente,
tiziano solignani
http://tsolignani.solignani.it
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La cassazione dice che non è un professionista intellettuale…..
Pur senza pronunciarsi espressamente in merito, il Supremo
Collegio, seguendo l'opinione pressoché unanime della dottrina e l'orientamento
manifestato dalla Consob con la citata comunicazione, 25 gennaio 2001, n.
DIN/1005619, nega al promotore la qualità di professionista intellettuale e
l'esonero dallo statuto dell'imprenditore accordato dall'art. 2238 c.c.(30). Infatti, da un lato, gli
aspetti intellettuali dell'offerta fuori sede e l'iscrizione obbligatoria
all'albo tenuto dalla Consob non rendono il promotore un professionista: fa difetto
il carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati e titolare dei
contratti conclusi con la clientela è l'intermediario preponente. Dall'altro
lato, la natura intellettuale della sollecitazione fuori sede tende a ridursi
al possesso delle cognizioni necessarie allo svolgimento dell'attività(31).
In questa prospettiva, sembra che il promotore non possa acquisire la qualità
di professionista intellettuale neppure mediante lo svolgimento dell'attività
di consulenza. Infatti, da un lato, quest'ultima - dalla quale potrebbe
discendere l'equiparazione ad un professionista non protetto(32) - si presenta come prestazione
accessoria, dovuta al cliente in forza del principio di buona fede e
correttezza ma appare inidonea a rendere la pubblicizzazione e la vendita fuori
sede attività eminentemente intellettuale; si discorre, al riguardo, di
illustrazione dei prodotti offerti, che, in fatto, si traduce in consulenza al
cliente nella scelta dei prodotti finanziari nei quali investire. Dall'altro
lato, la Consob, nel procedere all'individuazione delle attività incompatibili
con lo svolgimento della sollecitazione fuori sede, introduce limiti stringenti
alla consulenza: a norma dell'art. 94 del regolamento, 1° luglio 1998, n.
11522, essa può essere prestata esclusivamente in favore dell'intermediario
ovvero di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo.
Da:
leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di De
Cata Giuseppe
Inviato: lunedì 22 marzo 2010 20.11
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] promotore finanziario e avviamento commerciale