Non so perchè, ma ogni volta che prendo in mano il C.d.s. ho l'urto del vomito.
Mi si presenta un cliente al quale è stata sospesa la carta di circolazione del veicolo ex art. 83 c. 8 e 10 c.d.s.
Il cliente è ancora in attesa dell' ordinanza del Dipartimento dei trasporti che quantifichi la durata della sospensione (da 1 a 6 mesi)
Dal momento che la motivazione della sospensione è questionabile, mi chiede quali possono essere i rimedi per ripigliarsi la carta di circolazione.
L'art. 217 C.d.s. prevede che avverso l'ordinanza che quantifica la sospensione "l'interessato può proporre ricorso al Prefetto".
Il Codice non lo dice espressamente, ma il ricorso "al Prefetto" di cui all'art. 217 immagino sia quello previsto all'art. 203
Tale ricorso è quindi di fatto inutile, dal momento che il Prefetto ha in tutto 210 g.g. per decidere e la procedura avanti il Prefetto durerebbe più della misura massima della sospensione.
In alternativa - sempre contando sul fatto che il ricorso sia quello ex art. 203 - ritengo di poter proporre ricorso al GDP, entro 30 gg. dalla contestazione.
Mi sorge però un problema: nei 30 giorni dalla violazione potrebbe non essermi arrivata l'ordinanza che quantifica la sospensione della carta di circolazione. l'art. 217 prevede infatti un temrine di 5 giorni non perentori per l'invio della carta di circolazione dagli agenti accertatori alla Direzione dei trasporti e ulteriori 15 giorni dalla ricezione della carta per emanare l'ordinanza (che non credo si facciano scrupoli a retrodatare).
Impugnare il solo verbale "alla cieca" sarebbe un rischio, dal momento che se la sospensione venisse determinata in 1-3 mesi, si tratterebbe di attività inutile.
Mi sfugge qualche cosa?
Grazie
Gabriele