On 22 Set, 12:44, Luca de Grazia <l...@degrazia.it> wrote:Sul piano personale la palese asineria del soggetto giustifica
> mercoledì 22 settembre 2010 ore 12:31:30
>
> Quesito del giovedì.....
>
pienamente le tue intenzioni.
Sul piano giuridico, però, ti segnalo che l'art. 186-bis disp. att.
c.p.c. è norma eccezionale in deroga e fa esclusivo riferimento alle
cause di cui all'art. 618 comma secondo c.p.c. ossia le cause di
opposizione *agli atti esecutivi* proposte in pendenza del giudizio di
esecuzione.
Art. 615.
(Forma dell'opposizione)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. (1)
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente
e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617.
(Forma dell'opposizione)
Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Nel tuo caso invece si tratta, se ho ben capito, di un'opposizione all'esecuzione, che ha per oggetto il merito della pretesa e dunque non vi sarebbe la necessità di sottrarla al G.E., che deve ritenersi giudice unico e naturale proprio dell'esecuzione.
Da quanto sopra consegue comunque che hai ragione da vendere nell'aver proposto il ricorso, tuttavia mi viene da pensare in relazione alla proposizione della querela di falso, perché da quanto racconti il Giudice sembra avere omesso il rituale interpello della parte a te avversa e, soprattutto, non sembra aver tenuto in considerazione il fatto che c'è da decidere: (a) se l'istruzione della querela di falso spetta a lui oppure deve rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione, che provvederà poi alla nomina dei membri del collegio (b) di sospendere le procedure, trattandosi di una fattispecie di sospensione necessaria da escludersi solo per quelle questioni che eventualmente possano essere decise senza prendere in esame i documenti controversi.
In conclusione faresti meglio a valutare se è opportuno metterti d'accordo con i colleghi e magari il Consiglio e presentare formale reclamo agli organi di disciplina competenti per la condotta di questo pseudo-magistrato.
- Viene proposta opposizione all'esecuzione [immobiliare] depositando il ricorso in una udienza della esecuzione medesima, con proposizione di querela di falso nei confronti della notifiche effettuate dal creditore procedente, e con richiesta contestuale a verbale di fissazione di udienza per la notificazione degli atti e per iscrizione a ruolo della causa
La querela di falso, a mente dell'art. 221 ss, va proposta o con atto di citazione o con dichiarazione fatta personalmente dalla parte in udienza, e deve rispettare precise formalità.
Da quanto si legge le formalità (che hanno ovviamente valore essenziale), non parrebbero rispettate, a meno che l'esposizione non contenga tutti gli elementi necessari
Motivo di ricusazione...Voi, cosa ne pensate?Come sopra.
- -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
- -- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
Purtoppo mi è assolutamente impossibile
confonderli :-) ... dato che ne ho viste alcune migliaia!
.
Proprio la confusione ha ingenerato numerose perplessità esposte in questa ml.
Il processo di esecuzione, regolato dal libro III
del cpc, è un procedimento con sue proprie regole che si svolge innanzi al g.e.
Le cc.dd. "parentesi di cognizione" ingenerate
dalle opposizioni (come le chiama una parte della
dottrina) sono veri e propri processi di
cognizione che - dopo la riforma del 2006 -
assumono le caratteristiche di processi autonomi.
Infatti, non è più il g.e. che, decisa l'istanza
di sospensione, fissa l'udienza ex art. 183 del
processo di cognizione che prosegue innanzi allo stesso giudice.
L'art. 616 (applicabile anche alle opposizioni di
terzo) e l'art. 618 dimostrano inequivocabilmente
la totale autonomia tra la procedura e il
processo di cognizione, che deve essere
introdotto con autonomo atto iniziale (di regola,
citazione) innanzi al giudice competente (a
riprova di quanto affermo, la contestazione del
diritto di procedere a esecuzione forzata per
somme esigue dovrebbe essere decisa dal tribunale
per l'istanza ex art. 624 cpc e dal GdP nel merito).
Gli unici casi di vera e propria prosecuzione "in
cognizione" innanzi al g.e. non riguardano le opposizioni bensì:
- l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art.
548 cpc (in realtà, in molti uffici il processo è
introdotto con autonoma citazione)
- la divisione ex art. 600 cpc (solo a ROma e in
pochi altri uffici parte con citazione; nella
prassi prevalente si notifica l'ordinanza del GE
che fissa l'udienza innanzi a sé).
Mi è chiarissima, perciò, la distinzione tra
processo esecutivo (regolato dal libro III) e
processo di opposizione (regolato dal libro II).
Ciò posto, non vedo come possano applicarsi gli
artt. 221 ss. c.p.c. al processo esecutivo:
l'unico modo è proporre l'opposizione
prospettando la querela di falso avverso
documenti rilevanti nella procedura; di fronte a
questa il g.e. è investito della decisione di
sospendere/non sospendere l'esecuzione (non torno
su quanto ho già scritto) e, in ogni caso, deve
fissare il termine per introdurre il giudizio di
merito; innanzi al giudice della cognizione
saranno applicabili le norme sulla querela.
Aggiungo che la decisione sulla querela di falso
spetta al Tribunale in composizione collegiale;
gli unici collegi contemplati dal libro III sono
quelli di reclamo avverso le ordinanze di
sospensione (624 cpc) o di estinzione (630-178
cpc); a quale Collegio dovrebbe il g.e. (assunte
le vesti di g.i. per la sola proposizione della
querela, secondo la tesi delineata in ml) riferire la causa per la decisione?!?
Giovanni Fanticini
giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?
giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?
Il giorno 23/set/10, alle ore 07:39, FANTICINI ha scritto:
Non è possibile che sia in atto una rivoluzione sorda, poi mica tanto sorda, che parte dalla giustizia per destabilizzare tutto il sistema partendo da uno dei punti cardini del sistema stesso? Questa non è certo la prima sent delle sez Unite se ne aggiungono diverse che vanno contro anche alle decisioni interpretative della Corte Costituzionale…forse è fantascienza giuridica….
Da: leg...@googlegroups.com
[mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Marco Mecacci
Inviato: giovedì 23 settembre 2010 11.19
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] dimidiazione dei termini per la costituzione
nell'opposizione a d.i. (era Quesito in materia di opposizione all'esecuzione)
Condivido tutto l'intervento del dott. Fanticini, tranne un punto, che quoto
"Cui
prodest?
Boh..."
Mi sarei aspettato, da un magistrato che non nasconde le sue idee politiche
(peraltro personalmente condivisibili), uno sguardo più ampio sulla portata di
questo (apparente) revierment e sulle conseguenze pratiche che potrebbe avere.
Forse però mi sono male illuso; fare il magistrato vuol dire vedere le cose dall'alto e in modo distaccato... e se si prendono decisioni che possono stravolgere la vita di tantissime persone e dei loro professionisti (per inciso persone anch'essi), poco importa.
Oltretutto se si sbaglia (e forse è "comunque" sbagliato cancellare 55 anni di giurisprudenza con un tratto di penna), nessuno ne risponde.
Cordialità.
M-M-
Avv. Marco
Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010
www.perdiritto.com
Subject: Re: [legalit] Quesito in materia di opposizione all'esecuzione
At 00.06 23/09/2010, you wrote:
giovanni
scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa
pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la
iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi
della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che
la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che
mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche
oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?
Sospendo il giudizio.
La sentenza è molto interessante.
Per una parte (riduzione del termine in citazione, automatica riduzione di
tutti i termini, costituzione oltre i 5 gg, improcedibilità dell'opposizione)
non fa che confermare un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale sul
quale il Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Varotti) aveva anche sollevato
questione di costituzionalità (dichiarata inammissibile).
L'aggiunta sulla dimidiazione automatica dei termini per tutte le opposizioni è
una vera novità.
Proprio oggi abbiamo una riunione sugli aggiornamenti e le prassi (quelle
riunioni periodiche previste dall'ord.giud. che servono per l'organizzazione e
per la diffusione degli orientamenti) e intendo illustrare la questione ai
colleghi.
In linea di massima, il ragionamento sembra convincente; l'applicazione del
principio dovrebbe riguardare tutte le cause pendenti perché la questione di
inammissibilità/improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e
grado.
Cui prodest?
Boh...
Sono certo, però, che se qualche avvocato parlamentare (e non faccio nomi) è
opponente e ha tardivamente iscritto a ruolo la causa ... arriverà presto una
normetta di interpretazione autentica!
Giovanni Fanticini