Quesito in materia di opposizione all'esecuzione

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Luca de Grazia

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Sep 22, 2010, 6:44:55 AM9/22/10
to leg...@googlegroups.com
mercoledì 22 settembre 2010 ore 12:31:30

Quesito del giovedì.....

  1. Viene proposta opposizione all'esecuzione [immobiliare] depositando il ricorso in una udienza della esecuzione medesima, con proposizione di querela di falso nei confronti della notifiche effettuate dal creditore procedente, e con richiesta contestuale a verbale di fissazione di udienza per la notificazione degli atti e per iscrizione a ruolo della causa
  2. il G.E., alla udienza successiva a quella appena indicata, rigetta la preliminare richiesta di sospensione ex 624 cpc e rinvia ad altra udienza, dando termine per l'iscrizione a ruolo della causa. Ciò in quanto tra le due udienze il creditore procedente e quello intervenuto si sono costituiti depositando memoria di risposta.
  3. la causa viene iscritta a ruolo, dopo di che viene letteralmente "persa" dalla Cancelleria (per essere precisi rimane nel fascicolo dell'esecuzione, come poteva prevedersi (sic)) ed a seguito del "ritrovamento" viene depositata istanza con la quale si chiede (a) la fissazione dell'udienza ex 183 cpc e (b) l'applicazione da parte del Presidente del disposto dell'art.196-bis disp.att.. Quest'ultimo precede che il giudice dell'opposizione NON SIA il magistrato dell'esecuzione. 
  4. in risposta a tale istanza il magistrato dell'esecuzione fissa finalmente l'udienza ex art.183 cpcp, tra l'altro sollevando dubbi sulla legittimità della proposizione dell'opposizione con ricorso (ricordo a me pe primo che l'art. 615, secondo comma, recita: "Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto."
  5. Ritengo che vi siano tutti gli elementi per insistere per la "sostituzione" del magistrato...vi lascio capire il motivo (per essere chiari: talebanismo spinto ed ottusità congenita, nel senso che prima redige provvedimenti che definire "del cavolo" è un eufemismo, poi, quando è "costretto" dalle circostanze, si smentisce a posteriori, magari dopo aver messo nei guai avvocati, parti, custodi, ecc. ecc.)
Voi, cosa ne pensate?

A breve seguirà poi altro post sul medesimo magistrato, in particolare sulla legittimità di una ordinanza di vendita che trasferisce tutta la documentazione al custode, in palese violazione del disposto del D.Lgs. n.196/2003, che si applica in ogni caso anche ai trattamenti di giustizia.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)



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Avv. Gabriele Orlando

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Sep 22, 2010, 9:05:25 AM9/22/10
to legalit
On 22 Set, 12:44, Luca de Grazia <l...@degrazia.it> wrote:
> mercoledì 22 settembre 2010 ore 12:31:30
>
> Quesito del giovedì.....
>
Sul piano personale la palese asineria del soggetto giustifica
pienamente le tue intenzioni.
Sul piano giuridico, però, ti segnalo che l'art. 186-bis disp. att.
c.p.c. è norma eccezionale in deroga e fa esclusivo riferimento alle
cause di cui all'art. 618 comma secondo c.p.c. ossia le cause di
opposizione *agli atti esecutivi* proposte in pendenza del giudizio di
esecuzione.
La ratio evidente è sottrarre al G.E. la cognizione dei vizi degli
atti emanati a sua firma, del tutto coerente con il fatto che la forma
dei suoi provvedimenti è l'ordinanza e quindi, almeno nella maggior
parte dei casi, si tratta di un provvedimento che può essere rivisto e
sostituito (naturalmente non sempre vale, dato che ho dei dubbi sulla
modificabilità ex post dell'ordinanza di assegnazione, salvo i casi di
correzione dell'errore materiale).
Nel tuo caso invece si tratta, se ho ben capito, di un'opposizione
all'esecuzione, che ha per oggetto il merito della pretesa e dunque
non vi sarebbe la necessità di sottrarla al G.E., che deve ritenersi
giudice unico e naturale proprio dell'esecuzione.
Ciò peraltro è conforme all'originario pensiero del legislatore, che
configurava le opposizioni esecutive come giudizi incidentali (seppure
autonomi), o, si direbbe oggi, "subprocedimenti".
Da quanto sopra consegue comunque che hai ragione da vendere nell'aver
proposto il ricorso, tuttavia mi viene da pensare in relazione alla
proposizione della querela di falso, perché da quanto racconti il
Giudice sembra avere omesso il rituale interpello della parte a te
avversa e, soprattutto, non sembra aver tenuto in considerazione il
fatto che c'è da decidere: (a) se l'istruzione della querela di falso
spetta a lui oppure deve rimettere gli atti al Presidente del
Tribunale per l'assegnazione alla Sezione, che provvederà poi alla
nomina dei membri del collegio (b) di sospendere le procedure,
trattandosi di una fattispecie di sospensione necessaria da escludersi
solo per quelle questioni che eventualmente possano essere decise
senza prendere in esame i documenti controversi.
In conclusione faresti meglio a valutare se è opportuno metterti
d'accordo con i colleghi e magari il Consiglio e presentare formale
reclamo agli organi di disciplina competenti per la condotta di questo
pseudo-magistrato.
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Luca de Grazia

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Sep 22, 2010, 10:01:34 AM9/22/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 22 settembre 2010 15:05, Avv. Gabriele Orlando <dott.g....@gmail.com> ha scritto:
On 22 Set, 12:44, Luca de Grazia <l...@degrazia.it> wrote:
> mercoledì 22 settembre 2010 ore 12:31:30
>
> Quesito del giovedì.....
>
Sul piano personale la palese asineria del soggetto giustifica
pienamente le tue intenzioni.
Sul piano giuridico, però, ti segnalo che l'art. 186-bis disp. att.
c.p.c. è norma eccezionale in deroga e fa esclusivo riferimento alle
cause di cui all'art. 618 comma secondo c.p.c. ossia le cause di
opposizione *agli atti esecutivi* proposte in pendenza del giudizio di
esecuzione.


No scusami l'opposizione agli atti esecutivi è regolata dal 617 cpc mi pare:

Art. 615.
(Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. (1)


Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente

e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.


Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI

Art. 617.
(Forma dell'opposizione)

Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. 
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Nel tuo caso invece si tratta, se ho ben capito, di un'opposizione all'esecuzione, che ha per oggetto il merito della pretesa e dunque non vi sarebbe la necessità di sottrarla al G.E., che deve ritenersi giudice unico e naturale proprio dell'esecuzione.

Si ma ribadisco la lettera della norma a me sembra non dica questo
 
Da quanto sopra consegue comunque che hai ragione da vendere nell'aver proposto il ricorso, tuttavia mi viene da pensare in relazione alla proposizione della querela di falso, perché da quanto racconti il Giudice sembra avere omesso il rituale interpello della parte a te avversa e, soprattutto, non sembra aver tenuto in considerazione il fatto che c'è da decidere: (a) se l'istruzione della querela di falso spetta a lui oppure deve rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione, che provvederà poi alla nomina dei membri del collegio (b) di sospendere le procedure, trattandosi di una fattispecie di sospensione necessaria da escludersi solo per quelle questioni che eventualmente possano essere decise senza prendere in esame i documenti controversi.

E su questo siamo d'accordo totalmente
 
In conclusione faresti meglio a valutare se è opportuno metterti d'accordo con i colleghi e magari il Consiglio e presentare formale reclamo agli organi di disciplina competenti per la condotta di questo pseudo-magistrato.

Ed è proprio quello che pensavo, escluso il discorso di mettermi d'accordo con i Colleghi e soprattutto con il consiglio che - come potrai rilevare da pregressi post :-) - diciamo che non è molto "solidale" con certe persone...

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Luca de Grazia

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Sep 22, 2010, 10:13:30 AM9/22/10
to leg...@googlegroups.com


Il giorno 22 settembre 2010 15:32, Avv. Marco Mecacci <avv.marc...@gmail.com> ha scritto:


I
  1. Viene proposta opposizione all'esecuzione [immobiliare] depositando il ricorso in una udienza della esecuzione medesima, con proposizione di querela di falso nei confronti della notifiche effettuate dal creditore procedente, e con richiesta contestuale a verbale di fissazione di udienza per la notificazione degli atti e per iscrizione a ruolo della causa

La querela di falso, a mente dell'art. 221 ss, va proposta o con atto di citazione o con dichiarazione fatta personalmente dalla parte in udienza, e deve rispettare precise formalità.

Da quanto si legge le formalità (che hanno ovviamente valore essenziale), non parrebbero rispettate, a meno che l'esposizione non contenga tutti gli elementi necessari

Il ricorso è stato depositato in udienza ed è stato sottoscritto formalmente e specificatamente sul punto della querela dalla parte personalmente.
Quindi dovrebbe essere a posto, anche tenendo presente che logicamente il discorso da fare dovrebbe essere:
1) si tratta prima di tutto di una opposizione all'esecuzione, ovvero di una opposizione da parte del debitore che contesta la liceità del comportamento del creditore procedente a portare avanti l'esecuzione per la totale nullità sia della notifica del decreto ingiuntivo sia del successivo precetto.
2) questa nullità si basa sulla circostanza che le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno non appartengono (tra i documenti depositati esiste anche una perizia calligrafica...sic) al debitore esecutato, che in pratica si è trovato l'esecuzione in corso senza sapere alcunché
3) conseguentemente, la querela di falso (necessaria per contestare le sottoscrizioni, che non possono essere semplicemente disconosciute in quanto il "postino" in questi casi funge da p.u..) costituisce un mezzo per raggiungere il fine di cui sopra

Motivo di ricusazione...

Voi, cosa ne pensate?

Come sopra.

Mi fa solamente piacere

A volte mi sembra di essere un marziano....nel senso che mi sembra che capitino tutte a me :-)

Cordiali saluti.

Luca de Grazia


FANTICINI

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Sep 22, 2010, 4:25:16 PM9/22/10
to leg...@googlegroups.com
Credo che ci sia un po' di confusione:


- l'opposizione all'esecuzione (iniziata) ex art. 615 comma 2° c.p.c. è promossa con ricorso al g.e. il quale è però tenuto solamente a decidere - con istruttoria sommaria e valutazione dei gravi motivi - sull'istanza di sospensione


- con l'ordinanza che provvede ex art. 624 cpc (peraltro reclamabile al collegio, di cui non può far parte il g.e. reclamato) il g.e. fissa - ex art. 616 cpc - termine perentorio per introdurre il giudizio di merito secondo le modalità previste (di regola con citazione, ma potrebbe essere materia peculiare da trattare con rito lavoro/locatizio)


- l'avvio della causa e l'iscrizione al ruolo sono onere della parte interessata (se si legge l'art. 624 co. 3° l'interesse è del creditore in caso di sospensione, mentre in caso di rigetto l'unico interessato è l'esecutato


- nessuna norma prevede un'incompatibilità tra il g.e. e il giudice che deve decidere la causa di merito; l'unica norma che prevede (dal 2009) una diversa persona fisica per la trattazione del merito riguarda le opposizioni ex art. 617 e, peraltro, non giustifica affatto una ricusazione dato che è disposizione che concerne l'assegnazione tabellare degli affari (compito del presidente).
Certamente, la decisione in fase sommaria non giustifica una ricusazione (esempi: emissione del d.i. e relativa opposizione; emissione di cautelare ante causam e trattazione del merito; idem per i possessori che, prima della riforma, erano trattati dal medesimo giudice in base a pronuncia di CSU 1998)
In alcuni tribunali le tabelle prevedono che il giudice del merito sia diverso dal g.e.; in altri uffici, proprio il g.e. è indicato tabellarmente per la trattazione della causa di merito introdotta ex art. 616 cpc.

- nel merito, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità:

1) la nullità della notifica del d.i. azionato come titolo esecutivo non può essere fatta valere con l'opposizione ex art. 615 cpc (riservata ai casi di inesistenza della notifica) bensì con l'opposizione tardiva ex art. 650
... perciò, se l'opposizione si profila come inammissibile, è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

2) la nullità della notifica dell'atto introduttivo del processo esecutivo (pignoramento) non travolge gli atti esecutivi compiuti ma - ove riconosciuta - determina un'automatica rimessione in termini della parte per proporre le opposizioni che non ha potuto precedentemente proporre (l'esecuzione è "a contraddittorio attenuato" e, quindi, la sua regolarità non ha la medesima importanza che riveste nel processo di cognizione)
... perciò, se l'opposizione si profila inconsistente (per essere stati denunciati solo profili di nullità della notifica e non altro), è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

3) la nullità della notifica del precetto non costituisce motivo di opposizione ex art. 615 ma di regolarità degli atti prodromici, da denunciare con tempestiva (entro 20 giorni dal pignoramento o dalla conoscenza dell'inizio del processo esecutivo se anche la notifica del pignoramento è nulla) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
... perciò, se l'opposizione appare tardiva o infondata, è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

4) la querela di falso è in via principale o in via incidentale e, conseguentemente, non può essere presentata nel corso di un processo esecutivo dove può solo profilarsi la sua proposizione nel giudizio di merito (al g.e. compete una valutazione sommaria sulla fondatezza dell'opposizione); il merito spetta al collegio (del quale può far parte, anche come g.i., il g.e.) e non è affatto prevista una necessaria sospensione del processo esecutivo (anzi, la cass. esclude l'applicabilità dell'art. 295 al processo esecutivo quando è impugnato il titolo dato che non vi è alcuna pregiudizialità). Le norme sulle modalità di proposizione della querela di falso si applicano al processo di cognizione e non a quello esecutivo (è proprio un altro libro del cpc!!!)
... perciò, l'istanza di sospensione infondata non assume rilievo solo perchè condita da una querela di falso.


Prima di fare ricusazioni, esposti e reclami "a capocchia" ci penserei bene (magari dando un'occhiata alle norme sulla ricusazione e alla relativa giurisprudenza), anche perché - secondo Cass. penale 2010 - l'ingiusta accusa di non essere imparziale rivolta da un avvocato a un giudice non costituisce diffamazione (per la quale si applica l'art. 598 cp), bensì calunnia!


Giovanni Fanticini
Giudice delle Esecuzioni immobiliari e mobiliari del Tribunale di Reggio Emilia
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it

Avv. Gabriele Orlando

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Sep 22, 2010, 4:58:01 PM9/22/10
to legalit
> > un'opposizione all'esecuzione, che ha per oggetto il merito della pretesa e
> > dunque non vi sarebbe la necessità di sottrarla al G.E., che deve
> > ritenersi giudice unico e naturale proprio dell'esecuzione.
>
> Si ma ribadisco la lettera della norma a me sembra non dica questo
>
Rileggiti tutti gli articoli in questione e considera quanto segue:
1. il legislatore ha costruito i due tipi di opposizione in maniera
speculare: il 615 si occupa del merito della pretesa esecutiva e si
suddivide in due commi, che dispongono delle modalità della
proposizione in considerazione del momento in cui si promuove
l'azione.
Allo stesso modo identica struttura ha il 617 che si occupa però dei
vizi formali dei singoli atti dell'esecuzione.
Andando avanti: gli artt. 616 e 618 prevedono l'uno la procedura per
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, l'altro per l'opposizione
agli atti ex art. 617, ed entrambi pongono le stesse regole: possibile
sospensiva, riassunzione con possibile mutamento del rito.
Naturalmente ti faccio notare che gli articoli sono distribuiti nello
stesso ordine, ma in due sezioni distinte e separate dello stesso
Titolo del Codice: Se si trattasse della stessa cosa sicuramente il
testo non sarebbe stato progettato così.
La Corte di Cassazione ha lungamente ribadito che si tratta di due
azioni distinte e separate, dettando il criterio distintivo fra le
due.
2. Se ora consideri la norma che ti interessa, l'art. 186-bis delle
disposizioni per l'attuazione, noterai che questa circoscrive l'ambito
di applicazione così: "I giudizi di merito di cui all’articolo 618,
secondo comma..." : Non soltanto fa riferimento *al solo* art. 618, ma
precisa ulteriormente che si tratta non dell'opposizione agli atti
esecutivi in qualunque tempo proposta, ma *soltanto* quella proposta
successivamente al primo atto dell'esecuzione, cioé quella regolata
dal secondo comma.
La ratio, come ho già scritto, è evidente. Quel tipo di opposizione
costituisce nella maggior parte dei casi l'unico mezzo di gravame
proponibile contro le ordinanze del G.E. e dunque era ovvio introdurre
una simile regola.
La logica giuridica, e l'art. 12 delle preleggi, ci impongono di
ritenere che se il legislatore avesse voluto che la regola de qua
fossa applicata a tutte le opposizioni, allora non avrebbe fatto
riferimento ad una sola fattispecie.

> > In conclusione faresti meglio a valutare se è opportuno metterti d'accordo
> > con i colleghi e magari il Consiglio e presentare formale reclamo agli
> > organi di disciplina competenti per la condotta di questo pseudo-magistrato.
>
> Ed è proprio quello che pensavo, escluso il discorso di mettermi d'accordo
> con i Colleghi e soprattutto con il consiglio che - come potrai rilevare da
> pregressi post :-) - diciamo che non è molto "solidale" con certe persone...
>
Io non mi muoverei da solo su questo versante senza avere le spalle
coperte, perché troppo rischioso.
Molto spesso i magistrati siedono agli stessi tavoli di alcuni
avvocati, anche per ragioni puramente professionali, come nel
Consiglio giudiziario o agli esami di abilitazione.

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 22, 2010, 5:39:52 PM9/22/10
to legalit
> 4) la querela di falso è in via principale o in
> via incidentale e, conseguentemente, non può
> essere presentata nel corso di un processo
> esecutivo dove può solo profilarsi la sua
> proposizione nel giudizio di merito (al g.e.
> compete una valutazione sommaria sulla fondatezza
> dell'opposizione); il merito spetta al collegio
> (del quale può far parte, anche come g.i., il
> g.e.) e non è affatto prevista una necessaria
> sospensione del processo esecutivo (anzi, la
> cass. esclude l'applicabilità dell'art. 295 al
> processo esecutivo quando è impugnato il titolo
> dato che non vi è alcuna pregiudizialità). Le
> norme sulle modalità di proposizione della
> querela di falso si applicano al processo di
> cognizione e non a quello esecutivo (è proprio un altro libro del cpc!!!)
> ... perciò, l'istanza di sospensione infondata
> non assume rilievo solo perchè condita da una querela di falso.
>
Questo è l'unico punto in cui devo dissentire. E con forza.
Lei confonde abbastanza apertamente il processo esecutivo con il
processo di opposizione allo stesso.
Per unanime dottrina *e* giurisprudenza, compresa quella di
legittimità, l'opposizione all'esecuzione consiste in un autonomo
giudizio di cognizione.
Dunque richiede un'istruzione e la possibilità di formulare querela di
falso sugli atti pubblici che vengono utilizzati per ottemperare
all'onere della prova gravante sulle parti. Ed in ultima analisi è
proprio questa la sua finalità, considerata anche la collocazione che
il legislatore le ha dato nel Codice.

Ciò è coerente con la disciplina del Libro III perché il titolo
esecutivo non si identifica soltanto nella sentenza, ma anche in una
pluralità di titoli la cui formazione spesso non fornisce sufficienti
garanzie di tutela del debitore.
Basterà citare ad esempio i numerosi abusi compiuti dagli istituti di
credito che, in forza di varie norme speciali, possono intraprendere
l'esecuzione dei contratti di mutuo senza procedere alla notifica del
titolo, in questo caso costituito dal contratto ricevuto da notaio, e
con la mera e labiale affermazione del credito vantato nel precetto: è
ovvio che in simili casi il supposto debitore potrebbe persino
trovarsi espropriato di beni consistenti anche qualora la banca sia
incorsa in errori di calcolo.
Inoltre lo stesso non potrebbe in alcuna sede dimostrare fatti
estintivi, come il pagamento, o, persino vizi del contratto.

In un unico caso posso convenire con le sue conclusioni, ma per un
motivo ben diverso.
Nel caso in cui si tratti di un'opposizione esperita avverso un titolo
di formazione giudiziale, allora escluderei senz'altro l'ammissibilità
della querela di falso per documenti relativi al processo da cui è
scaturito il titolo, dato che in questa ipotesi il giudicato osterebbe
al vaglio del merito e delle prove, ricomprendendo "dedotto e
deducibile", oltre ad essere maturate le note preclusioni di cui alla
disciplina della querela stessa.
Del resto, qualora si verificasse una simile situazione l'unica
posizione meritevole di tutela sarebbe quella del soccombente che
avesse scoperto la falsità del documento solo successivamente ma, in
quel caso, egli godrebbe comunque dei mezzi di gravame e, persino,
della revocazione.

Avv. Edoardo Patini

unread,
Sep 22, 2010, 6:06:49 PM9/22/10
to leg...@googlegroups.com
giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?
 
E?
 
 

From: FANTICINI
Sent: Wednesday, September 22, 2010 10:25 PM
Subject: Re: [legalit] Quesito in materia di opposizione all'esecuzione

Credo che ci sia un po' di confusione:


- l'opposizione all'esecuzione (iniziata) ex art. 615 comma 2° c.p.c. è promossa con ricorso al g.e. il quale è però tenuto solamente a decidere - con istruttoria sommaria e valutazione dei gravi motivi - sull'istanza di sospensione


- con l'ordinanza che provvede ex art. 624 cpc (peraltro reclamabile al collegio, di cui non può far parte il g.e. reclamato) il g.e. fissa - ex art. 616 cpc - termine perentorio per introdurre il giudizio di merito secondo le modalità previste (di regola con citazione, ma potrebbe essere materia peculiare da trattare con rito lavoro/locatizio)


- l'avvio della causa e l'iscrizione al ruolo sono onere della parte interessata (se si legge l'art. 624 co. 3° l'interesse è del creditore in caso di sospensione, mentre in caso di rigetto l'unico interessato è l'esecutato


- nessuna norma prevede un'incompatibilità tra il g.e. e il giudice che deve decidere la causa di merito; l'unica norma che prevede (dal 2009) una diversa persona fisica per la trattazione del merito riguarda le opposizioni ex art. 617 e, peraltro, non giustifica affatto una ricusazione dato che è disposizione che concerne l'assegnazione tabellare degli affari (compito del presidente).
Certamente, la decisione in fase sommaria non giustifica una ricusazione (esempi: emissione del d.i. e relativa opposizione; emissione di cautelare ante causam e trattazione del merito; idem per i possessori che, prima della riforma, erano trattati dal medesimo giudice in base a pronuncia di CSU 1998)
In alcuni tribunali le tabelle prevedono che il giudice del merito sia diverso dal g.e.; in altri uffici, proprio il g.e. è indicato tabellarmente per la trattazione della causa di merito introdotta ex art. 616 cpc.

- nel merito, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità:

1) la nullità della notifica del d.i. azionato come titolo esecutivo non può essere fatta valere con l'opposizione ex art. 615 cpc (riservata ai casi di inesistenza della notifica) bensì con l'opposizione tardiva ex art. 650
... perciò, se l'opposizione si profila come inammissibile, è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

2) la nullità della notifica dell'atto introduttivo del processo esecutivo (pignoramento) non travolge gli atti esecutivi compiuti ma - ove riconosciuta - determina un'automatica rimessione in termini della parte per proporre le opposizioni che non ha potuto precedentemente proporre (l'esecuzione è "a contraddittorio attenuato" e, quindi, la sua regolarità non ha la medesima importanza che riveste nel processo di cognizione)
... perciò, se l'opposizione si profila inconsistente (per essere stati denunciati solo profili di nullità della notifica e non altro), è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

3) la nullità della notifica del precetto non costituisce motivo di opposizione ex art. 615 ma di regolarità degli atti prodromici, da denunciare con tempestiva (entro 20 giorni dal pignoramento o dalla conoscenza dell'inizio del processo esecutivo se anche la notifica del pignoramento è nulla) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
... perciò, se l'opposizione appare tardiva o infondata, è ovvio il rigetto dell'istanza di sospensione

4) la querela di falso è in via principale o in via incidentale e, conseguentemente, non può essere presentata nel corso di un processo esecutivo dove può solo profilarsi la sua proposizione nel giudizio di merito (al g.e. compete una valutazione sommaria sulla fondatezza dell'opposizione); il merito spetta al collegio (del quale può far parte, anche come g.i., il g.e.) e non è affatto prevista una necessaria sospensione del processo esecutivo (anzi, la cass. esclude l'applicabilità dell'art. 295 al processo esecutivo quando è impugnato il titolo dato che non vi è alcuna pregiudizialità). Le norme sulle modalità di proposizione della querela di falso si applicano al processo di cognizione e non a quello esecutivo (è proprio un altro libro del cpc!!!)
... perciò, l'istanza di sospensione infondata non assume rilievo solo perchè condita da una querela di falso.


Prima di fare ricusazioni, esposti e reclami "a capocchia" ci penserei bene (magari dando un'occhiata alle norme sulla ricusazione e alla relativa giurisprudenza), anche perché - secondo Cass. penale 2010 - l'ingiusta accusa di non essere imparziale rivolta da un avvocato a un giudice non costituisce diffamazione (per la quale si applica l'art. 598 cp), bensì calunnia!


Giovanni Fanticini
Giudice delle Esecuzioni immobiliari e mobiliari del Tribunale di Reggio Emilia








At 16.13 22/09/2010, you wrote:


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FANTICINI

unread,
Sep 23, 2010, 1:31:34 AM9/23/10
to leg...@googlegroups.com

>Lei confonde abbastanza apertamente il processo
>esecutivo con il processo di opposizione allo stesso.


Purtoppo mi è assolutamente impossibile
confonderli :-) ... dato che ne ho viste alcune migliaia!
.
Proprio la confusione ha ingenerato numerose perplessità esposte in questa ml.

Il processo di esecuzione, regolato dal libro III
del cpc, è un procedimento con sue proprie regole che si svolge innanzi al g.e.

Le cc.dd. "parentesi di cognizione" ingenerate
dalle opposizioni (come le chiama una parte della
dottrina) sono veri e propri processi di
cognizione che - dopo la riforma del 2006 -
assumono le caratteristiche di processi autonomi.
Infatti, non è più il g.e. che, decisa l'istanza
di sospensione, fissa l'udienza ex art. 183 del
processo di cognizione che prosegue innanzi allo stesso giudice.

L'art. 616 (applicabile anche alle opposizioni di
terzo) e l'art. 618 dimostrano inequivocabilmente
la totale autonomia tra la procedura e il
processo di cognizione, che deve essere
introdotto con autonomo atto iniziale (di regola,
citazione) innanzi al giudice competente (a
riprova di quanto affermo, la contestazione del
diritto di procedere a esecuzione forzata per
somme esigue dovrebbe essere decisa dal tribunale
per l'istanza ex art. 624 cpc e dal GdP nel merito).

Gli unici casi di vera e propria prosecuzione "in
cognizione" innanzi al g.e. non riguardano le opposizioni bensì:
- l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art.
548 cpc (in realtà, in molti uffici il processo è
introdotto con autonoma citazione)
- la divisione ex art. 600 cpc (solo a ROma e in
pochi altri uffici parte con citazione; nella
prassi prevalente si notifica l'ordinanza del GE
che fissa l'udienza innanzi a sé).

Mi è chiarissima, perciò, la distinzione tra
processo esecutivo (regolato dal libro III) e
processo di opposizione (regolato dal libro II).

Ciò posto, non vedo come possano applicarsi gli
artt. 221 ss. c.p.c. al processo esecutivo:
l'unico modo è proporre l'opposizione
prospettando la querela di falso avverso
documenti rilevanti nella procedura; di fronte a
questa il g.e. è investito della decisione di
sospendere/non sospendere l'esecuzione (non torno
su quanto ho già scritto) e, in ogni caso, deve
fissare il termine per introdurre il giudizio di
merito; innanzi al giudice della cognizione
saranno applicabili le norme sulla querela.

Aggiungo che la decisione sulla querela di falso
spetta al Tribunale in composizione collegiale;
gli unici collegi contemplati dal libro III sono
quelli di reclamo avverso le ordinanze di
sospensione (624 cpc) o di estinzione (630-178
cpc); a quale Collegio dovrebbe il g.e. (assunte
le vesti di g.i. per la sola proposizione della
querela, secondo la tesi delineata in ml) riferire la causa per la decisione?!?


Giovanni Fanticini


FANTICINI

unread,
Sep 23, 2010, 1:39:13 AM9/23/10
to leg...@googlegroups.com
At 00.06 23/09/2010, you wrote:
giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?


Sospendo il giudizio.
La sentenza è molto interessante.

Per una parte (riduzione del termine in citazione, automatica riduzione di tutti i termini, costituzione oltre i 5 gg, improcedibilità dell'opposizione) non fa che confermare un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale sul quale il Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Varotti) aveva anche sollevato questione di costituzionalità (dichiarata inammissibile).

L'aggiunta sulla dimidiazione automatica dei termini per tutte le opposizioni è una vera novità.
Proprio oggi abbiamo una riunione sugli aggiornamenti e le prassi (quelle riunioni periodiche previste dall'ord.giud. che servono per l'organizzazione e per la diffusione degli orientamenti) e intendo illustrare la questione ai colleghi.

In linea di massima, il ragionamento sembra convincente; l'applicazione del principio dovrebbe riguardare tutte le cause pendenti perché la questione di inammissibilità/improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Cui prodest?
Boh...

Sono certo, però, che se qualche avvocato parlamentare (e non faccio nomi) è opponente e ha tardivamente iscritto a ruolo la causa ... arriverà presto una normetta di interpretazione autentica!

Giovanni Fanticini



Avv. Edoardo Patini

unread,
Sep 23, 2010, 3:10:27 AM9/23/10
to leg...@googlegroups.com
Ti dico quello che penso da avvocato, e premetto che fatte cento le cause che seguo in 99 mi trovo dalla parte dell'opposto, sicchè avrei interesse a cavalcare la sentenza. Trovo tuttavia "irresponsabile" affermare un principio di diritto (che peraltro può essere anche astrattamente condivisibile) in un contesto nel quale si era formato un diritto vivente diametralmente opposto.
Non è il mio caso ma temo che ci saranno migliaia di parti (non di avvocati) che risulteranno danneggiati in maniera seria dalla decisione. Contrariamente a quanto possa epidermicamente affermarsi senza ponderata riflessione, la maggior parte delle opposizioni a decreto non è fatto peregrina, sicchè i giudizi che nascono in questo contesto avrebbero dovuto avere - in un paese normale - come logica conseguenza quella di essere decisi se introdotti  secondo le regole invalenti - nel diritto vivente - al momento della loro introduzione. Poichè come hai correttamente evidenziato la tardiva iscrizione a ruolo costituisce motivo di improcedibilità rilevabile d'ufficio, dal mutamento di rotta della Corte dovrebbe seguire tout court - a meno che i magistrati decidano di far finta di non conoscere il nuovo filone suggerito dalle sezioni unite - l'estinzione di migliaia di giudizi.
La provocazione che ti avevo riferito aveva ad oggetto la opportunità della decisione. Alla fine del tuo intervento hai detto: se qualche avvocato parlamentare dovesse averne interesse, vedrai che interverrà una normetta interpretativa...
Ti ribalto la provocazione Sorriso Emoticon (consentimelo): sei certo che il mutamento di rotta non sia nato dalla esigenza di qualche parente o di qualche amico di quelli che hanno deciso il mutamento ?
Non ti sembra starno che una sezione semplice della corte, non sussistendone le ragioni, abbia rimesso alle sezioni unite per affermare un obiter dictum. L'occasione era forse da prendere al volo? Era così necessario inserire questa nuova regola nel processo civile?
E poi, visti gli interessi in gioco, non pensi che se una normetta arrivasse forse avrebbe lo scopo di salvaguardare i diritti (non gli interessi) di quelle migliaia di cittadini coinvolti in questa situazione?
 
E.  
From: FANTICINI
Sent: Thursday, September 23, 2010 7:39 AM
Subject: Re: [legalit] Quesito in materia di opposizione all'esecuzione
At 00.06 23/09/2010, you wrote:
giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?


Sospendo il giudizio.
La sentenza è molto interessante.

Per una parte (riduzione del termine in citazione, automatica riduzione di tutti i termini, costituzione oltre i 5 gg, improcedibilità dell'opposizione) non fa che confermare un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale sul quale il Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Varotti) aveva anche sollevato questione di costituzionalità (dichiarata inammissibile).

L'aggiunta sulla dimidiazione automatica dei termini per tutte le opposizioni è una vera novità.
Proprio oggi abbiamo una riunione sugli aggiornamenti e le prassi (quelle riunioni periodiche previste dall'ord.giud. che servono per l'organizzazione e per la diffusione degli orientamenti) e intendo illustrare la questione ai colleghi.

In linea di massima, il ragionamento sembra convincente; l'applicazione del principio dovrebbe riguardare tutte le cause pendenti perché la questione di inammissibilità/improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Cui prodest?
Boh...

Sono certo, però, che se qualche avvocato parlamentare (e non faccio nomi) è opponente e ha tardivamente iscritto a ruolo la causa ... arriverà presto una normetta di interpretazione autentica!

Giovanni Fanticini



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Luca de Grazia

unread,
Sep 23, 2010, 5:37:27 AM9/23/10
to leg...@googlegroups.com
Salve a tutti

Solo alcune precisazioni, sto leggendo quanto scrivete e appena posso mi riservo di esplicitare meglio il mio pensiero sui vari punti

Mi limito ad osservare (tralasciando per ora il discorso ricusazione, applicabilità del 186-bis disp.att. ecc.)

a) è nulla anche la notifica del pignoramento immobiliare, mi era "scappato"
b) le controparti insistono nel voler portare avanti l'esecuzione (nel giudizio di opposizione)
c) il giudice non ha provveduto ex 624 (come doveva, lo so bene) ma è proprio qui che diciamo ha "fatto un po' di confusione"
d) so bene quale sia la differenza tra esecuzione e cognizione, io stavo parlando della incidenza del giudizio di opposizione (che è giudizio di cognizione, pieno) sulla esecuzione, in presenza di determinati presupposti
e) se la controparte continua a voler procedere, a prescindere dalla nascita di un eventuale diritto a remissioni in termini varie, per quale motivo il debitore (ingiustamente allo stato) esecutato non dovrebbe potersi opporre al diritto del credito in questa esecuzione, non certo in astrattoa poter procedere?. Direi che sia appena il caso di puntualizzare che un pignoramento iscritto sulla base di titolo non valido e comunque nullo porta ad una responsabilità foriera di risarcimento danni non indifferente (vedi anche riferimenti incrociati alla conseguente mancata corretta applicazione del D.Lgs. n.196/2003)

A presto e...intanto grazie

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Sep 23, 2010, 9:51:03 AM9/23/10
to legalit

> Ciò posto, non vedo come possano applicarsi gli
> artt. 221 ss. c.p.c. al processo esecutivo:
> l'unico modo è proporre l'opposizione
> prospettando la querela di falso avverso
> documenti rilevanti nella procedura; di fronte a
> questa il g.e. è investito della decisione di
> sospendere/non sospendere l'esecuzione (non torno
> su quanto ho già scritto) e, in ogni caso, deve
> fissare il termine per introdurre il giudizio di
> merito; innanzi al giudice della cognizione
> saranno applicabili le norme sulla querela.
>
Ma conseguentemente sarà proponibile la querela di falso in seno al
giudizio di opposizione, che lei stesso ha convenuto avere natura
autonoma e di cognizione.
Ed era proprio questo l'oggetto della domanda.

> Aggiungo che la decisione sulla querela di falso
> spetta al Tribunale in composizione collegiale;
> gli unici collegi contemplati dal libro III sono
> quelli di reclamo avverso le ordinanze di
> sospensione (624 cpc) o di estinzione (630-178
> cpc); a quale Collegio dovrebbe il g.e. (assunte
> le vesti di g.i. per la sola proposizione della
> querela, secondo la tesi delineata in ml) riferire la causa per la decisione?!?
>
A mio avviso non è possibile procedere direttamente all'udienza per la
sospensiva, ma una volta proceduto ex art. 616 c.p.c., dopo
l'iscrizione a ruolo, la querela di falso deve essere valutata dal
giudice designato, che dovrà necessariamente procedere all'interpello
di parte convenuta ed eventualmente lasciar fare al Presidente di
Sezione, perché la disciplina della querela è stata congegnata quando
il tribunale decideva sempre e comunque come giudice collegiale e,
pertanto, deve necessariamente esserne nominato uno. Altrimenti si
perverrebbe all'assurdo di modificare surrettiziamente la disciplina,
negando la proposizione incidentale in tutti i casi in cui la causa
principale è di competenza del giudice monocratico.
Né si può escludere a priori la proposizione della querela, perché si
finirebbe per negare il diritto di difesa dell'attore in opposizione.

Agostino Mario Mela

unread,
Sep 23, 2010, 10:42:26 AM9/23/10
to leg...@googlegroups.com
Questo non sarebbe nemmeno un male, ed anzi sarebbe auspicabile,
purché la legge non tardi ad essere emanata e confermi la
giurisprudenza attualmente consolidata. Che ci lascino almeno qualche
brandello di certezza del diritto.
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 23/set/10, alle ore 07:39, FANTICINI ha scritto:

Luca de Grazia

unread,
Sep 23, 2010, 1:59:55 PM9/23/10
to leg...@googlegroups.com
Mi permetto semplicemente di aggiungere che sono totalmente d'accordo con Gabriele Orlando

Davo diciamo per scontato che si stesse parlando di quello che doveva essere innescato dall'opposizione all'esecuzione.
Ricapitolando:
  1. proposizione dell'opposizione con ricorso (ammessa espressamente dal cpc)
  2. provvedimento di rigetto della sospensione ex 624 cpc, nella realtà non in quanto non ricorrevano i presupposti, ma perché all'epoca non vi sarebbe stato il "pericolo", non essendo ancora stata fissata la vendita (sic)
  3. a questo doveva conseguire la rimessione al presidente per l'assegnazione al magistrato competente, con assegnazione del termine all'opponente per la regolarizzazione della opposizione (eventuali notifiche, iscrizione a ruolo. ecc. ecc.)
  4. essendo stata anche proposta la querela di falso, il punto (3) assume ancor rilievo, ed il Presidente avrebbe dovuto individuare il collegio o, quanto meno, il giudice che svolgesse le attività preliminari dovute, appunto, alla querela di falso
  5. da tenere presente che sia il creditore procedente che uno degli intervenuti si sono "costituiti" pur non esistendo ancora il processo di cognizione, contestando ovviamente gli assunti dell'opponente.
  6. E' in corso anche una successiva opposizione agli atti esecutivi in quanto l'ordinanza di vendita contiene degli errori
A tutto questo, farò poi seguire altro quesito specifico sul contenuto dell'ordinanza di vendita, con collegata nomina del custode, e relative correlazioni con il disposto del D.Lgs. n.196/2003, che - vi anticipo - a mio parere probabilmente è stato palesemente violato

Intanto grazie delle precisazioni, spero a questo punto di aver chiarito i punti salienti.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

f.zannini

unread,
Sep 24, 2010, 2:53:04 AM9/24/10
to leg...@googlegroups.com

Non è possibile che sia in atto una rivoluzione sorda, poi mica tanto sorda, che parte dalla giustizia per destabilizzare tutto il sistema partendo da uno dei punti cardini del sistema stesso? Questa non è certo la prima sent delle sez Unite se ne aggiungono diverse che vanno contro anche alle decisioni interpretative della Corte Costituzionale…forse è fantascienza giuridica….  

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Marco Mecacci
Inviato: giovedì 23 settembre 2010 11.19
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] dimidiazione dei termini per la costituzione nell'opposizione a d.i. (era Quesito in materia di opposizione all'esecuzione)

 

Condivido tutto l'intervento del dott. Fanticini, tranne un punto, che quoto

 

"Cui prodest?
Boh..."

Mi sarei aspettato, da un magistrato che non nasconde le sue idee politiche (peraltro personalmente condivisibili), uno sguardo più ampio sulla portata di questo (apparente) revierment e sulle conseguenze pratiche che potrebbe avere.

 

Forse però mi sono male illuso; fare il magistrato vuol dire vedere le cose dall'alto e in modo distaccato... e se si prendono decisioni che possono stravolgere la vita di tantissime persone e dei loro professionisti (per inciso persone anch'essi), poco importa.

 

Oltretutto se si sbaglia (e forse è "comunque" sbagliato cancellare 55 anni di giurisprudenza con un tratto di penna), nessuno ne risponde.

 

Cordialità.

 

M-M-

Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010
www.perdiritto.com

 

 



 

 

 

From: FANTICINI

Sent: Thursday, September 23, 2010 7:39 AM

Subject: Re: [legalit] Quesito in materia di opposizione all'esecuzione

 

At 00.06 23/09/2010, you wrote:

giovanni scusa se approfitto della tua capatina in lista, ma sono curioso di sapere cosa pensi della sentenza delle sezioni sulla dimidiazione dei termini per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo.
non mi interessa il merito della questione. mi farebbe invece sapere cosa pensi della opportunità della decisione, soprattutto in considerazione del fatto che la enucleazione del principio, e l'introduzione dell'ennesimo reviremen che mette a rischio di procedibiliità migliaia e migliaia di cause, non era neanche oggetto di ricorso.
cui o qui prodest quella decisione?


Sospendo il giudizio.
La sentenza è molto interessante.

Per una parte (riduzione del termine in citazione, automatica riduzione di tutti i termini, costituzione oltre i 5 gg, improcedibilità dell'opposizione) non fa che confermare un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale sul quale il Tribunale di Reggio Emilia (Giudice Varotti) aveva anche sollevato questione di costituzionalità (dichiarata inammissibile).

L'aggiunta sulla dimidiazione automatica dei termini per tutte le opposizioni è una vera novità.
Proprio oggi abbiamo una riunione sugli aggiornamenti e le prassi (quelle riunioni periodiche previste dall'ord.giud. che servono per l'organizzazione e per la diffusione degli orientamenti) e intendo illustrare la questione ai colleghi.

In linea di massima, il ragionamento sembra convincente; l'applicazione del principio dovrebbe riguardare tutte le cause pendenti perché la questione di inammissibilità/improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Cui prodest?
Boh...

Sono certo, però, che se qualche avvocato parlamentare (e non faccio nomi) è opponente e ha tardivamente iscritto a ruolo la causa ... arriverà presto una normetta di interpretazione autentica!

Giovanni Fanticini


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