"Sempre" direi di no.
Se si tratta di scuola *paritaria* allora si tratta di scuola privata,
gestita da soggetti privati e non dalla P.A.
Infatti la legittimazione passiva "automatica" del Ministero si fonda
sul secondo comma dell'art. 61 della L. 312/1980 che stabilisce
l'immedesimazione organica dell'insegnante delle scuole *statali*
(quindi secondo ciclo, cioè medie inferiori e superiori) con il
Ministero.
Infatti i docenti hanno un rapporto di lavoro che si instaura con il
Ministero e non a caso è questo a disporre il versamento delle
retribuzioni (naturalmente ciò vale se si tratta di insegnanti di
ruolo).
Nel caso di scuola privata, invece, la qualificazione giuridica della
situazione è, per me, diversa:
1. I genitori stipulano un contratto di diritto privato con il
soggetto privato (persona fisica o giuridica che sia) che gestisce
l'istituto, avente ad oggetto danaro contro la "protezione" e
l'istruzione dell'iscritto.
2. Il soggetto privato si avvale di subordinati con competenze
specifiche (gli insegnanti) per eseguire dette prestazioni.
3. Il Ministero ha solo obblighi di vigilanza, che attengono
l'idoneità del soggetto a garantire il livello minimo essenziale di
tali prestazioni (può mandare gli ispettori, può sospendere
l'attività, può revocare la qualifica di "paritaria", manda suoi
insegnanti per gli esami di conclusione del ciclo di studi, et cetera)
Ciò posto, secondo me, va convenuto in giudizio il gestore della
scuola (che eventualmente ha rivalsa su chi doveva vigilare in
occasione dell'infortunio) e non escluderei la chiamata del Ministero,
ma solo se è possibile dimostrare che la paritaria tale non doveva
essere per le sue carenze organizzative, che il Ministero avrebbe
dovuto rilevare.
Insomma, non è tanto facile portarsi dentro il Ministero, ma non è
impossibile né è da escludersi a priori.
Cordiali saluti,
Gabriele Orlando