On Apr 1, 1:52 pm, "
giusytummin...@alice.it" <
giusytummin...@alice.it>
wrote:
> In attesa di una Vostra utilissima opinione al riguardo, cordilamente ringranzio.
Non sono un penalista, ma durante la pratica, in tempi recenti, ho
avuto modo di "assaggiarne" un po'.
Secondo me bisognerebbe prestare attenzione al tipo di danno da
risarcire.
Infatti se gli eredi intendono agire "iure successionis" (vantando il
titolo derivativo della successione nella posizione originaria del "de
cuius"), allora potrebbero procedere con una riassunzione.
Se invece la persona offesa è defunta in conseguenza del reato (vd.
art. 90 c. 3 c.p.p.), allora gli stessi hanno diritto di agire "iure
proprio" perché anch'essi, in ultima analisi, sono offesi direttamente
dal reato ed hanno subito un danno prodottosi direttamente su di loro
(e quindi in via non mediata dalla successione). E per fare ciò
dovrebbero costituirsi parte civile (estendendo così la domanda già
formulata).
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, mi permetto di osservare che
la disciplina, peraltro di natura eccezionale sul regime delle spese
di lite (com'è ovvio che sia costituendo di fatto un privilegio
personale di una certa categoria di soggetti, sebbene giusto ed
indiscutibile), mi sembra improntata ad una valutazione "rebus sic
stantibus" (perché liberamente revocabile alla modifica dei
presupposti) sul singolo soggetto beneficiato. Da effettuarsi caso per
caso.
Quindi sarebbe meglio, anche per prudenza, presentare l'istanza per
ciascun erede, sempre che ne sussistano i presupposti.
Cordiali saluti,
Gabriele Orlando