Morte persona offesa nel corso del processo - successione eredi - costituzione parte civile

5,818 views
Skip to first unread message

giusytu...@alice.it

unread,
Apr 1, 2011, 1:52:15 PM4/1/11
to leg...@googlegroups.com
 
Pregiatissimi 
Mi sono da poco iscritta a questo gruppo.
Vorrei sottoporre alla Vostra gentilissima attenzione alcune perplessità per un caso che si è presentato nel corso della mia attività quale difesore di persona ammessa al gratuito patrocinio.
Si tratta di  alcune perplessità che non sono riuscita a superare ricorrendo ai consuenti strumenti del mestiere 
-
anche perchè non ho trovato nulla al riguardo.
In un procedimento penale per il reto di ingiuria, percorse e minaccia, difendevo la  persona offesa, costituitasi  parte civile, e  ammessa al gratuito patrocinio.
Senonchè in corso di causa la perona da me difesa, ammesa al gratuito patrocinio e costituitasi parte civile, muore.
In udienza ho dichiarato la morte e ho chiesto termine per poter riassumere la costituizione di parte civile in capo agli eredi.
Avvicinandosi l'udienza le perplessità che mi tormentano sul da farsi sono le seguenti:
1-Fermo restando che gli eredi della defunta costituita parte civiele devono dimostrare tale qualità, come possono intervenire nel processo?
Occorre un atto di riassunzione della costituzione di parte civile, già a suo tempo effettuata, o un semplce atto di di intervento, stante che la morte della persona offesa non determina la revoca tacita dell'atto di costituzione per l'operre del  principio di immanenza della costituzione di parte civile.
Di quest'ultimo avviso è il Tribunale penale di Nola, ordinanza del 06.02.2008.
2- In secondo luogo,tali eredi, trovandosi pure essi nelle condizioni reddituali per accedere al gratuito patrocinio, possono usufruire degli effetti dell'ammissione al gratuito patriocinio già presentato dalla defunta persona offesa, o debbono presentare una nuova istanza?
Escludendo a naso che possono giovarsi dell'ammissione al gratuito della defunta, l'altra strada non mi sembra facilmente percorribile dato che gli eredi non  rientrano fra i soggetti di cui all'art. 74 T.U. 115/2002, a  meno che tali eredi presentiino l'istanza di ammissione al gratuito, nella veste di parti civili, dopo la presentazione dell' atto di riassunzione o di intervento, cioè dopo il loro ingresso nel processo.
In attesa di una Vostra utilissima opinione al riguardo, cordilamente ringranzio.
Giusy

Tiziano Solignani

unread,
Apr 2, 2011, 5:32:47 AM4/2/11
to leg...@googlegroups.com
Benvenuta nel gruppo, a nome di tutti!

tiziano solignani, da  iPhone 4
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

ramarini

unread,
Apr 7, 2011, 1:01:39 PM4/7/11
to legalit
Questione interessante, ma intricata!
A mio avviso per il gratuito patrocinio non ci dovrebbero essere
problemi, se non erro l'art.74 T.U. 115/2002 fa riferimento anche ai
danneggiati, per cui gli eredi potrebbero rientrare tra i legittimati
a tale beneficio in tale veste, ovviamente con documentazione probante
redditi e parentela.
Quanto all'intervento nel processo, penso che la strada più rituale
sia un atto di riassunzione della costituzione di parte civile, non
foss'altro per analogia con il processo civile. E' vero che in materia
di parte civile opera il principio di immanenza, ma la prosecuzione
dell'azione e la condanna dovranno essere necessariamente ritagliate
sulla figura degli eredi...
Saluti
Raffaella

On 1 Apr, 19:52, "giusytummin...@alice.it" <giusytummin...@alice.it>
wrote:

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Apr 8, 2011, 8:59:56 AM4/8/11
to legalit
On Apr 1, 1:52 pm, "giusytummin...@alice.it" <giusytummin...@alice.it>
wrote:

> In attesa di una Vostra utilissima opinione al riguardo, cordilamente ringranzio.

Non sono un penalista, ma durante la pratica, in tempi recenti, ho
avuto modo di "assaggiarne" un po'.

Secondo me bisognerebbe prestare attenzione al tipo di danno da
risarcire.
Infatti se gli eredi intendono agire "iure successionis" (vantando il
titolo derivativo della successione nella posizione originaria del "de
cuius"), allora potrebbero procedere con una riassunzione.
Se invece la persona offesa è defunta in conseguenza del reato (vd.
art. 90 c. 3 c.p.p.), allora gli stessi hanno diritto di agire "iure
proprio" perché anch'essi, in ultima analisi, sono offesi direttamente
dal reato ed hanno subito un danno prodottosi direttamente su di loro
(e quindi in via non mediata dalla successione). E per fare ciò
dovrebbero costituirsi parte civile (estendendo così la domanda già
formulata).

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, mi permetto di osservare che
la disciplina, peraltro di natura eccezionale sul regime delle spese
di lite (com'è ovvio che sia costituendo di fatto un privilegio
personale di una certa categoria di soggetti, sebbene giusto ed
indiscutibile), mi sembra improntata ad una valutazione "rebus sic
stantibus" (perché liberamente revocabile alla modifica dei
presupposti) sul singolo soggetto beneficiato. Da effettuarsi caso per
caso.
Quindi sarebbe meglio, anche per prudenza, presentare l'istanza per
ciascun erede, sempre che ne sussistano i presupposti.

Cordiali saluti,
Gabriele Orlando
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages