S.L.N. ha scritto:
> Mi perdonerete il quesito "secco"...ma forse il caldo inizia a
> spiegare i suoi effetti.
> Udienza di discussione, il giudice con ordinanza dispone
> l'integrazione del contraddittorio fissando un termine perentorio per
> provvedere e rinvia ad un altra udienza.
>
L'atto in realtà rimane il ricorso introduttivo con pedissequo decreto,
memoria difensiva e verbale d'udienza, ma mi domando cosa ne sia del
tentativo di conciliazione avanti alla dpl se siamo in materia di lavoro...
> Forma dell'atto da adottare?...Cos'è che mi sfugge?
> Devo semplicemente rinotificare copia del ricorso introduttivo con
> ordinanza che ne dispone l'integrazione del contraddittorio.
>
come detto aggiungerei decreto fissazione udienza e memoria difensiva
del convenuto.
> Non mi sembra che siamo nell'ipotesi del 9° comma dell'art. 420 in
> quanto l'ordinanza dispone in maniera differente.
>
a me pare, invece, che si tratti propiro di 420, 9 comma che richiama,
appunto, art 102 secondo comma, il quale a sua volta "se questo [il
giudizio] è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse
[persone], il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un
termine perentorio da lui stabilito"
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Studio Bertolotto
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