Mi sembra che sia esattamente il contrario.
Il decreto va notificato direttamente al Ministero.
Non mi è chiaro s quali basi avete affermato il contrario.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2012, proposto da:
Sempre in via preliminare, va evidenziato che sia il citato Decreto Corte d’Appello di Potenza n. 40 del 3.3.2009 dopo il suo passaggio in giudicato, sia il ricorso in epigrafe sono stati correttamente notificati presso la sede legale del Ministero della Giustizia e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2160 del 12.5.2008, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza ad un Decreto ex art. 3 L. n. 89/2001, notificato presso l’Avvocatura dello Stato), in quanto, nonostante l’art. 1, comma 1225, L. n. 296/2006, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, prevede che al pagamento degli indennizzi causati dall’irragionevole durata dei processi “procede il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, l’Amministrazione condannata con Decreto ex art. 3 L. n. 89/2001 deve comunque eseguire tutti gli atti necessari all’attuazione del relativo pagamento, per cui spetta esclusivamente a quest’ultima la legittimazione passiva nei giudizi di ottemperanza.
Conferma nello stesso senso pag. 2 della relazione allegata