Salve,
l'argomento mi interessa alquanto atteso che mi occupo prevalentemente
di questo.
Nel tuo post ti/ci interroghi circa l'esistenza di sentenze diverse da
quelle dei G.d.P. del 2009; ti posto una serie di sentenze che hanno
permesso ai G.d.P. del 2009 di potersi pronunciare nel senso di
applicare la disciplina del codice del consumo anche all'imprenditore/
ditta individuale:
"Nelle ipotesi di contratto concluso presso una piccola azienda da
parte un imprenditore titolare di una ditta individuale è di tutta
evidenza che l'imprenditore che appone la propria duplice
sottoscrizione sul contratto in questione, titolare di un'impresa che
avrà una sua particolare denominazione, è, a tutti gli effetti,
persona fisica.
Com'è noto, infatti, la ditta non è dotata di autonoma personalità
giuridica, distinta dal suo titolare, ma viene comunemente definita
solo ed esclusivamente come il nome con cui l'imprenditore chiama la
propria impresa, ed assume mero carattere distintivo della stessa,
restando l'insieme dei rapporti giuridici, costituiti
dall'imprenditore, in capo al medesimo, che di essa è il titolare.
Atteso che il contraente nell'esempio in questione è evidentemente
persona fisica, resta da indagare, al fine di accertare
l'applicabilità della normativa citata, se la sottoscrizione del
contratto in questione sia avvenuto per scopi estranei all'attività
imprenditoriale svolta.
Vi sono tutta una serie di servizi che mal si attagliano all'attività
imprenditoriale eventualmente svolta dal titola dell'azienda. Si pensi
alla telefonia cellulare per chi ha già un recapito di telefonia fissa
presso il proprio esercizio o azienda, si pensi all'abbonamento a
servizi internet o televisivi via cavo di natura espressamente ludica
o di svago.
E' evidente che in tali casi possa applicarsi l'art. 3 della norma
citata come, inequivocabilmente confermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione (Cfr. ex plurimis, “Deve essere
considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui agli art.
1469 bis e ss. c.c. [oggi integralmente riversata nel D. Lgs.vo
206/05] la persona fisica che, anche se svolge attività
imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la
soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio
di detta attività; mentre deve essere considerato “professionista”
tanto la persona fisica quanto quella giuridica che invece utilizza il
contratto nel quadro della propria attività professionale” [Cass.
Civ. 10127/07]).
Peraltro, autorevole giurisprudenza di merito, oltreché la Corte di
Giustizia CE, è andata anche oltre l'assunto della norma in questione,
ritenendo comunque applicabile tutta la disciplina posta a tutela del
consumatore, anche per la conclusione di contratti relativi a beni e
servizi, quando gli stessi non siano comunque inquadrabili tra le
manifestazioni dell'attività svolta dall'imprenditore. In altre parole
chi si occupa commerciare stoffe, dovrebbe sempre e comunque essere
ritenuto consumatore al momento della stipula di un contratto avente
ad oggetto, ad esempio, un servizio di telefonia. E così, “è'
consumatore anche colui che acquista un bene o richiede la prestazione
di un servizio nel quadro dell'attività professionale svolta, qualora
la stipulazione del relativo contratto non sia inquadrabile tra le
manifestazioni di detta attività (nella specie, si è ritenuto
consumatore uno scultore che aveva stipulato un contratto di trasporto
per far prevenire ad un concorso una sua opera)” [Tribunale di Roma,
20 ottobre 1999], ma nello stesso tempo anche il Tribunale di Lucca 4
luglio 2000. Peraltro, come si è anticipato, la stessa Corte di
Giustizia CE 20 gennaio 2005, nella causa C464/01 ha confermato
l'applicabilità della disciplina relativa ai contratti conclusi dal
consumatore anche in tutti i casi in cui “il nesso tra detto contratto
e l'attività professionale svolta fosse talmente modesto da divenire
marginale”)."
Forse si tratta di pronunce che già conosci...ma nel tuo post non hai
specificato se ti riferivi a sentenze più recenti che peraltro non mi
è parso di vedere "in giro".
Saluti,
Laura Ceraldi