Foro territorialmente competente - contratto telefonia business

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Laura Ceraldi

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Nov 18, 2010, 4:57:02 PM11/18/10
to legalit
Salve a tutti Voi,
avrei un quesito da sottoporVi.
Una s.n.c. stipula un contratto business con un gestore telefonico; a
seguire la società decide di rivolgersi ad altro gestore.
Alla data fissata per il passaggio al nuovo gestore, il gestore
uscente interrompe il servizio facendo chiaramente ostruzione e
impedendo di fatto la migrazione.
E' già stato esperito il tentativo di conciliazione al Co.re.com,
chiaramente con esito negativo.
Adesso devo citare in giudizio il gestore uscente per richiedere il
risarcimento dei danni.
Mi chiedevo, atteso che una delibera dell’Autorità di garanzia per le
telecomunicazioni parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”
che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ciò per
quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la
disciplina dettata per il consumatore per ciò che attiene
l'individuazione del Foro territorialmente competente e quindi "Foro
esclusivo del consumatore"?

Vi ringrazio anticipatamente per le Vostre risposte.

Laura Ceraldi

Gianni Cataldi

unread,
Nov 18, 2010, 5:03:49 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Non conosco questa delibera.
Stando a quello che dici, parrebbe possibile estendere ai professionisti la
normativa "di favore" dettata per i consumatori.
Magari, se ci posti la delibera, siamo in grado di parlare con un minimo di
cognizione di causa in più e dare un'interpretazione un po’ più precisa
della stessa.
Buona notte.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Laura Ceraldi
Inviato: giovedì 18 novembre 2010 22:57
A: legalit
Oggetto: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
business

Laura Ceraldi

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

gianluca

unread,
Nov 18, 2010, 5:09:47 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Ciao gianni, sempre al lavoro eh! mi inserisco perch� domani dovrei
notificare citazione e fino ad oggi l'ho fatto allegando il modello
informativo, ex d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, all'atto di citazione. Tuttavia
vorrei evitare di fare ci� e metterlo soltanto nel fascicolo al momento
dell'iscrizione a ruolo. Voi che ne pensate? fate cos�?
Ciao

--------------------------------------------------
From: "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it>
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:03 PM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: R: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
business

> Non conosco questa delibera.


> Stando a quello che dici, parrebbe possibile estendere ai professionisti
> la
> normativa "di favore" dettata per i consumatori.
> Magari, se ci posti la delibera, siamo in grado di parlare con un minimo
> di

> cognizione di causa in pi� e dare un'interpretazione un po� pi� precisa


> della stessa.
> Buona notte.
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
> GIOVANNI CATALDI
> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
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> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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> parte di terzi � proibita e pu� costituire violazione della normativa che


> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
> Laura Ceraldi

> Inviato: gioved� 18 novembre 2010 22:57


> A: legalit
> Oggetto: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
> business
>
> Salve a tutti Voi,
> avrei un quesito da sottoporVi.
> Una s.n.c. stipula un contratto business con un gestore telefonico; a

> seguire la societ� decide di rivolgersi ad altro gestore.


> Alla data fissata per il passaggio al nuovo gestore, il gestore
> uscente interrompe il servizio facendo chiaramente ostruzione e
> impedendo di fatto la migrazione.

> E' gi� stato esperito il tentativo di conciliazione al Co.re.com,


> chiaramente con esito negativo.
> Adesso devo citare in giudizio il gestore uscente per richiedere il
> risarcimento dei danni.

> Mi chiedevo, atteso che una delibera dell�Autorit� di garanzia per le
> telecomunicazioni parifica ai consumatori tutti quei �professionisti�
> che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ci� per


> quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
> recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la

> disciplina dettata per il consumatore per ci� che attiene

gianluca

unread,
Nov 18, 2010, 5:17:28 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Mi sembra di vedere me un anno e mezzo f� quando dovevo avviare la causa
contro la fastweb per azienda s.r.l. danneggiata dalla societ�
telecomunicazioni. Tuttavia dopo tanto studio da solo e confronti con i
colleghi del gruppo non ho potuto fare altro che procedere col foro dove
l'azienda di telecomunicazioni ha la sua sede legale. Tuttavia visto che ora
non ho le disposizioni normative prese in considerazione all'epoca, vedr� di
inviarle domani.
Ciao e buona serata Dott.Gianluca Voso

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From: "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it>
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:03 PM
To: <leg...@googlegroups.com>

Subject: R: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
business

> Non conosco questa delibera.


> Stando a quello che dici, parrebbe possibile estendere ai professionisti
> la
> normativa "di favore" dettata per i consumatori.
> Magari, se ci posti la delibera, siamo in grado di parlare con un minimo
> di

> cognizione di causa in pi� e dare un'interpretazione un po� pi� precisa


> della stessa.
> Buona notte.
> Gianni Cataldi
>
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> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
> Laura Ceraldi

> Inviato: gioved� 18 novembre 2010 22:57


> A: legalit
> Oggetto: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
> business
>
> Salve a tutti Voi,
> avrei un quesito da sottoporVi.
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> Alla data fissata per il passaggio al nuovo gestore, il gestore
> uscente interrompe il servizio facendo chiaramente ostruzione e
> impedendo di fatto la migrazione.

> E' gi� stato esperito il tentativo di conciliazione al Co.re.com,


> chiaramente con esito negativo.
> Adesso devo citare in giudizio il gestore uscente per richiedere il
> risarcimento dei danni.

> Mi chiedevo, atteso che una delibera dell�Autorit� di garanzia per le
> telecomunicazioni parifica ai consumatori tutti quei �professionisti�
> che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ci� per


> quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
> recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la

> disciplina dettata per il consumatore per ci� che attiene

Laura Ceraldi

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Nov 18, 2010, 5:22:23 PM11/18/10
to legalit
Riporto di seguito il link che rimanda al testo del comunicato stampa
ufficiale dell’Autorità a cui facevo riferimento:


http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=2448

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=355

Gianni Cataldi

unread,
Nov 18, 2010, 5:26:32 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Sempre al lavoro!!
Chi si ferma è perduto.
Ad oggi in subiecta materia per quanto ne so ognuno fa ciò che vuole. Non mi
sono pervenute, né mi è capitato di leggere sentenze che statuissero
l'improcedibilità del giudizio per mancata allegazione del modello
informativo all'atto di citazione.
Io preferisco allegarlo alla citazione e, ad abundantiam, lo esibisco tra i
documenti anche per il d.i.
Gianni Cataldi


STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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gianluca
Inviato: giovedì 18 novembre 2010 23:10
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto
telefonia business

Ciao gianni, sempre al lavoro eh! mi inserisco perchè domani dovrei

notificare citazione e fino ad oggi l'ho fatto allegando il modello
informativo, ex d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, all'atto di citazione. Tuttavia

vorrei evitare di fare ciò e metterlo soltanto nel fascicolo al momento
dell'iscrizione a ruolo. Voi che ne pensate? fate così?
Ciao

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From: "Gianni Cataldi" <giovann...@teletu.it>
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:03 PM
To: <leg...@googlegroups.com>
Subject: R: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia

business

> Non conosco questa delibera.
> Stando a quello che dici, parrebbe possibile estendere ai professionisti
> la
> normativa "di favore" dettata per i consumatori.
> Magari, se ci posti la delibera, siamo in grado di parlare con un minimo
> di

> cognizione di causa in più e dare un'interpretazione un po’ più precisa


> della stessa.
> Buona notte.
> Gianni Cataldi
>
> STUDIO DELL'AVVOCATO
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> Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
> 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
>
>
> Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
> eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
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> parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che


> tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
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> e
> di distruggere questa e-mail.
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> then
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> Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
> di
> Laura Ceraldi

> Inviato: giovedì 18 novembre 2010 22:57


> A: legalit
> Oggetto: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
> business
>
> Salve a tutti Voi,
> avrei un quesito da sottoporVi.
> Una s.n.c. stipula un contratto business con un gestore telefonico; a

> seguire la società decide di rivolgersi ad altro gestore.


> Alla data fissata per il passaggio al nuovo gestore, il gestore
> uscente interrompe il servizio facendo chiaramente ostruzione e
> impedendo di fatto la migrazione.

> E' già stato esperito il tentativo di conciliazione al Co.re.com,


> chiaramente con esito negativo.
> Adesso devo citare in giudizio il gestore uscente per richiedere il
> risarcimento dei danni.

> Mi chiedevo, atteso che una delibera dell’Autorità di garanzia per le
> telecomunicazioni parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”
> che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ciò per


> quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
> recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la

> disciplina dettata per il consumatore per ciò che attiene

Luca de Grazia

unread,
Nov 18, 2010, 5:34:53 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com

Se non ricordo male nella materia l'Autorità ha ampi poteri , conferiti direttamente dalla legge istitutiva della medesima autorità .
Quindi , previo controllo, dovrebbe praticamente costituire dato normativo.
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia

Laura Ceraldi

unread,
Nov 18, 2010, 5:42:10 PM11/18/10
to legalit
Salve Luca,
non discuto i poteri dell'Autorità in merito; il problema è se,
partendo dal contenuto di quella delibera, si possa in via analogica
applicare la disciplina del consumatore al professionista anche per
ciò che attiene l'individuazione del Foro territorialmente competente!

Cordiali saluti

Avv. Laura Ceraldi

leg...@fazzolari.it

unread,
Nov 18, 2010, 5:48:47 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Secondo il mio modesto parere, no non si pu�.

La disposizione che hai riportato � stata espressamente introdotta limitatamente al diritto di recesso, per come l'Agcom ha precisato, visto che leggo "L�Autorit� ha pertanto ritenuto opportuno rendere esplicito che anche per questa fascia di utenza cd. business deve essere garantita la possibilit� di un recesso �senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore� nonch� senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.".

Per quel che ricordo, l'analogia dovrebbe intervenire come strumento correttivo quando, date due fattispecie - di cui una non regolata - che abbiano in comune un dato elemento, si ritiene che esse debbano avere la stessa conseguenza giuridica: � cos� nel tuo caso? Riflettendo meglio, non credo.

Facci sapere comunque la tua scelta finale, la questione mi incuriosisce.

Samuele




Il 18/11/2010 22:57, Laura Ceraldi ha scritto:
Salve a tutti Voi,
avrei un quesito da sottoporVi.
Una s.n.c. stipula un contratto business con un gestore telefonico; a
seguire la societ� decide di rivolgersi ad altro gestore.
Alla data fissata per il passaggio al nuovo gestore, il gestore
uscente interrompe il servizio facendo chiaramente ostruzione e
impedendo di fatto la migrazione.
E' gi� stato esperito il tentativo di conciliazione al Co.re.com,
chiaramente con esito negativo.
Adesso devo citare in giudizio il gestore uscente per richiedere il
risarcimento dei danni.
Mi chiedevo, atteso che una delibera dell�Autorit� di garanzia per le
telecomunicazioni  parifica ai consumatori tutti quei �professionisti�
che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ci� per
quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la
disciplina dettata per il consumatore per ci� che attiene
l'individuazione del Foro territorialmente competente e quindi "Foro
esclusivo del consumatore"?

Vi ringrazio anticipatamente per le Vostre risposte.

Laura Ceraldi

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it



--






Dott. Samuele Fazzolari
Praticante legale - Bologna

sam...@fazzolari.it


Luca de Grazia

unread,
Nov 18, 2010, 5:47:12 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Probabilmente mi sono spiegato male.
Controlla bene la legge istitutiva e relativo regolamento di attuazione perché probabilmente troverai il fondamento giuridico di quello che ti occorre .

Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia
--nInviato dal mio cellulare Android con K-9. Scusa la mia brevità.

leg...@fazzolari.it

unread,
Nov 18, 2010, 5:57:28 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Lavoro quasi quotidianamente con le delibere Agcom e, a tal riguardo, posso confermare che le relative delibere sono da considerarsi a tutti gli effetti "legge vigente" per gli operatori di riferimento, telefonia in primis, dovendo rispettare sistematicamente una serie infinita di obblighi e imposizioni; da qui anche il potere - sempre più accresciuto, di recente - sanzionatorio di quest'organo (quasi) indipendente.
Probabilmente mi sono spiegato male.
Controlla bene la legge istitutiva e relativo regolamento di attuazione perché probabilmente troverai il fondamento giuridico di quello che ti occorre .
Cordiali saluti.
Avv. Luca-M. de Grazia
--nInviato dal mio cellulare Android con K-9. Scusa la mia brevità.

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Laura Ceraldi

unread,
Nov 18, 2010, 6:07:04 PM11/18/10
to legalit
Ciao Samuele,
il mio ragionamento, in soldoni, è questo.
Se nel rapporto con un gestore telefonico il professionista è
parificabile/parificato al consumatore in quanto il suo potere
contrattuale consiste solo nella possibilità di scegliere se
sottoscrivere un contratto il cui contenuto è già predisposto dal
gestore oppure astenersi perchè, mi chiedo, questa parificazione non
dovrebbe estendersi anche all'individuazione del Foro territorialmente
competente?
Forse il mio ragionamento è un pò tirato per i capelli ma non ti
nascondo che la mia idea è quella di optare per il Foro esclusivo del
consumatore/professionista!!!
Mi appellerò all'analogia juris non appena la mia controparte,
immancabile come il morso di una cimice in un ostello malfamato,
eccepirà l'incompetenza territoriale.
Vi terrò aggiornati.

Ti saluto

Laura

leg...@fazzolari.it

unread,
Nov 18, 2010, 6:20:43 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com
Sono scettico, non volermene, ma nella mia seppur breve esperienza nel settore delle telecomunicazioni, finora le pronunce che ho sempre letto in materia di competenza nei contratti B2B sono chiare e omogenee nella sostanza: tra aziende, vige quanto scritto e sottoscritto in fase di conclusione del contratto, ahimè.

Che sia l'incipit di un nuovo diritto applicativo? Spero per il tuo caso, almeno ti crea meno rogne :-)

A presto e ricambio con sincera gratitudine il saluto.

Samuele
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it


Luca de Grazia

unread,
Nov 18, 2010, 6:53:25 PM11/18/10
to leg...@googlegroups.com, Luca-M. de Grazia

Caro Samuele, penso che tu abbia fondamentalmente ragione.
Dico solo che queste materie a volte hanno norme non comuni, per cui forse conviene dare un'occhiata a quello che ho scritto.
Ovvio che il ragionamento sia molto comodo ..
In bocca al lupo.

ccoticelli

unread,
Nov 18, 2010, 6:54:43 PM11/18/10
to legalit

Mi trovo in un caso simile e ti dico che le cose sono in continua
evoluzione.
Come hai ricordato (il buon Tiziano fu tra i primi a mettere questa
notizia in internet) c'è una delibera di modifiche delle linee guida
che parifica profess a consumatore qualora effettivamente non c'è
potere negoziale.
Di contro una serie di sentenze (giudice di pace di bari, Trib di
Milano) che si sono pronunciate in senso contrario.
In più è da dire che gli spiragli aperti (da ordinanza del gennaio del
2009 del gdp di Bari) e da altre pronuncie riguardano le ditte
individuali. Nel tuo caso, essendo una s.n.c. credo sinceramente che
la faccenda sia un po' più complicata.
In ogni caso eccoti qualche riferimento.
http://www.overlex.com/stampa.asp?id=1766&txttabella=articoli
Cordialità
CC

Gabriele Gardin

unread,
Nov 19, 2010, 4:01:48 AM11/19/10
to legalit
Rispondo con una domanda (per giunta un po' fuori tema): posto che col
foro del convenuto vai sul sicuro, perchè questo interesse al forum
shopping, basato su un dato normativo "discutibile"?

Gabriele

Laura Ceraldi

unread,
Nov 19, 2010, 4:25:45 AM11/19/10
to legalit
Perchè non vorrei limitarmi ad applicare le norme per quello che
dicono ad una prima lettura...;
perchè vorrei evitare al mio cliente di dover sopportare i costi di
una causa su Roma (ci troviamo a Ferrara) in quanto credo che ciò non
sia "giusto";
perchè se qualcuno ha ritenuto opportuno parificare il consumatore ed
il professionista nei contratti per adesione per ciò che attiene il
recesso anticipato dai contratti non comprendo perchè la stessa
parificazione (tra consumatori e piccole e medie imprese e non solo
ditte individuali) non debba estendersi anche alle altre norme di
garanzia dettate per il consumatore quanto ad individuazione del foro
territorialmente competente;
perchè vorrei che le cose cambiassero...

Ti saluto Gabriele e Ti auguro una buona giornata

Laura

gianluca

unread,
Nov 19, 2010, 4:33:05 AM11/19/10
to leg...@googlegroups.com
Rispondo io. Perch� io, per esmpio, per la mia societ� ho dovuto fare causa
a Milano e sono a Benevento. Pertanto mi ritrovo anche con problemi per le
testimonianze visto che la testimonianza scritta � la solita disposizione
emessa da incompetenti che pertanto � resa inutilizzabile.
Per�, dicevo anche ieri sera, sono stato a fare "uno studio matto e
disperatissimo" che, per� mi ha portato a muovere causa presso sede legale
(Milano) della societ� telecomunicazioni.
--------------------------------------------------
From: "Gabriele Gardin" <gabriel...@gmail.com>
Sent: Friday, November 19, 2010 10:01 AM
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: Foro territorialmente competente - contratto
telefonia business

> Rispondo con una domanda (per giunta un po' fuori tema): posto che col
> foro del convenuto vai sul sicuro, perch� questo interesse al forum


> shopping, basato su un dato normativo "discutibile"?
>
> Gabriele
>
>
> On 18 Nov, 22:57, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:
>> Salve a tutti Voi,
>> avrei un quesito da sottoporVi.
>

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Nov 19, 2010, 10:05:32 AM11/19/10
to legalit
On 18 Nov, 22:57, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:

> Mi chiedevo, atteso che una delibera dell’Autorità di garanzia per le
> telecomunicazioni  parifica ai consumatori tutti quei “professionisti”
> che, al pari dei consumatori, non hanno potere negoziale (e ciò per
> quanto attiene l'applicazione della riforma Bersani in materia di
> recesso) non potrei, in via analogica, estendere al professionista la
> disciplina dettata per il consumatore per ciò che attiene
> l'individuazione del Foro territorialmente competente e quindi "Foro
> esclusivo del consumatore"?
>
Mi sembra una soluzione ardita.
Perché la prevalente giurisprudenza e l'acquis comunitario dietro il
Codice del consumo sono chiari dall'escludere dalla qualità di
"consumatore" chi esercita un'attività economica.
Ed il Garante è un'autorità amministrativa che, salvo espressa (e
tassativa) previsione di legge, non ha certo il potere di modificare
con un suo atto una norma sovraordinata.
Magari è una banalità, ma non hai pensato al Foro alternativo di cui
all'art. 20 c.p.c.?
In fondo il luogo in cui deve eseguirsi il corretto adempimento del
rapporto controverso è quello della sede della tua assistita.

Cordialità,
Avv. Gabriele Orlando

Laura Ceraldi

unread,
Nov 19, 2010, 10:15:54 AM11/19/10
to legalit
Salve Gabriele,
avevo pensato all'art. 20 c.p.c. ma il limite è chiaramente il Foro
competente di cui alle condizioni generali di contratto sottoscritte
dal cliente.
In sostanza volevo aggirare quel limite parificando il professionista
al consumatore nell'ipotesi di sottoscrizione di contratti per
adesione.
Ho già capito che mi toccherà fare una "gita" a Roma...
Non lo trovo giusto ma mi tocca!

Ciao e grazie

Laura

On 19 Nov, 16:05, "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g.orla...@gmail.com>
wrote:

Studio Cirillo & D'Auria

unread,
Nov 19, 2010, 10:49:33 AM11/19/10
to leg...@googlegroups.com
Salve,
in linea di massima ed in via di principio, trattandosi di utenza business,
il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui si trova la
sede legale del gestore telefonico, facendo ovviamente attenzione
all'esistenza di eventuali sedi secondarie, presso le quali è presumibile vi
sia un rappresentante autorizzato a rappresentare la società in giudizio
(dipende dal gestore).
Volendo proprio provare ad arrampicarsi sugli specchi si potrebbe tentare di
fare riferimento all'art. 4 della Delibera 173/07/CONS, il quale prevede che
"Per determinare il Co.re.com territorialmente competente per l’esperimento
del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 2 si ha riguardo al luogo
in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli
altri casi, al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione
del contratto o, in mancanza, alla sua residenza o sede legale".
Onestamente, però, l'idea appare un po' peregrina...
Concordo, invece, con chi ha scritto che la Delibera alla quale fai
riferimento nella tua e-mail riguarda esclusivamente le penali per recesso
anticipato.

Studio Legale Cirillo & D'Auria
Via Gen. A. Diaz 35
84122 Salerno
Tel. e Fax 089.226873
Cell. 328.7019963
E-Mail studiocir...@libero.it

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Laura Ceraldi

Inviato: giovedì 18 novembre 2010 22.57
A: legalit
Oggetto: [legalit] Foro territorialmente competente - contratto telefonia
business

Salve a tutti Voi,

Laura Ceraldi

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
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Gianni Cataldi

unread,
Nov 19, 2010, 2:22:28 PM11/19/10
to leg...@googlegroups.com
Mi inserisco anche io.
Mi si è accesa una lampadina ;-)
Fermo restando la strada segnalata da Gabriele (anche se, da un punto di
vista probabilistico la ritengo improbabile perché nei contratti che sino ad
ora mi è capitato di leggere è sempre prevista la deroga convenzionale del
foro nel luogo in cui ha sede la compagnia) forse sarebbe meno ardito se si
cercasse di applicare al giudiziario la normativa del tentativo di
conciliazione.
Nel provvedimento che regola il tentativo di conciliazione è esplicitamente
previsto che la "commissione" competente è quella del luogo in cui ha sede
il fruitore senza distinzione tra consumatore e professionista/ente
giuridico.
Ritengo più probabile un'estensione analogica di tale norma che quella
segnalata dalla collega.
Gianni cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70
 
  
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti
eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da
parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che
tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per
errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e
di distruggere questa e-mail.
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so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Avv. Gabriele Orlando
Inviato: venerdì 19 novembre 2010 16:06
A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Foro territorialmente competente - contratto
telefonia business

On 18 Nov, 22:57, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:

Cordialità,
Avv. Gabriele Orlando

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Nov 20, 2010, 6:49:09 AM11/20/10
to legalit
On 19 Nov, 16:15, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:
> Salve Gabriele,
> avevo pensato all'art. 20 c.p.c. ma il limite è chiaramente il Foro
> competente di cui alle condizioni generali di contratto sottoscritte
> dal cliente.
> In sostanza volevo aggirare quel limite parificando il professionista
> al consumatore nell'ipotesi di sottoscrizione di contratti per
> adesione.
> Ho già capito che mi toccherà fare una "gita" a Roma...
> Non lo trovo giusto ma mi tocca!
>
In questi casi secondo la mia esperienza non si può chiedere la tutela
del consumatore, ma quella generale prevista dall'art. 1341 c.c. che
non contempla distinzioni di natura soggettiva. Dovresti verificare se
c'è la doppia sottoscrizione.

Cordialità,
Avv. Gabriele Orlando

Gennaro Rubino

unread,
Nov 23, 2010, 6:58:29 AM11/23/10
to legalit
Salve Colleghi,
mi permetto di postare mia opinione dal momento che ho diversa
esperienza in merito.
Come detto, in caso di controversie con operatori di telecomunicazioni
è necessario individuare il foro competente in quello di domicilio o
residenza del consumatore (Codice del Consumo).
Le cose cambiano se il contraente che stipula il contratto lo fa
nell'esercizio della propria attività professionale. Tale disposizione
obbliga, infatti, l'attore a citare la società di telefonia davanti al
giudice del luogo in cui la tessa ha sede o davanti a quello indicato
nel contratto sottoscritto dalle parti.
Laddove, però, il contratto stipulato dall'azienda sia riferito ad
un'utenza fissa e non mobile potresti, a mio modestissimo parere,
provare a citare il gestore telefonico davanti al giudice del luogo in
cui è ubicata l'utenza stessa, sempre dopo aver esperito il tentativo
di conciliazione davanti al CORECOM competente per regione. Secondo
me, laddove non sia riuscito ancora ad avere la migrazione verso
l'altro operatore, potrai agire con ricorso d'urgenza ex art. 700
c.p.c. proprio davanti al giudice del luogo in cui si trova l'utenza
telefonica (in questo caso non sei obbligato dall'esperire il
tentativo di conciliazione, giacché "LA TUTELA CAUTELARE NON ATTENDE
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE" - Tribunale Taranto, sez. Ginosa,
sentenza 25.11.2008) - . Al riguardo, ci sono diverse sentenze ed
ordinanze di condanna nei confronti di operatori telefonici, obbligati
dai giudici del luogo di ubicazione a risarcire i titolari delle
utenze che, spesso, erano avvocati.
Tra le tante, te ne cito una:

- TRIBUNALE CIVILE DI NOLA - II SEZIONE CIVILE - Giudizio NRG 4875 /08
- Ordinanza del 4 Novembre 2008

Spero di essere stato utile.

Cordiali saluti.

On 18 Nov, 22:57, Laura Ceraldi <laura.cera...@gmail.com> wrote:

Gianni Cataldi

unread,
Nov 23, 2010, 10:03:14 AM11/23/10
to leg...@googlegroups.com
Nel caso segnalato dal collega, assolutamente d'accordo e con esperienza
diretta in argomento.
A causa della ingiustificata sospensione del servizio telefonico ad
un'azienda ho adito con ricorso ex art 700 il gestore telefonico presso il
tribunale competente per il luogo nel quale l'inadempimento si è verificato
(sede dell'azienda mia cliente).
Il gestore, ovviamente conscio della giurisprudenza unanime citata dal
collega Gennaro, non ha neanche provato ad eccepire l'incompetenza
territoriale e l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del
tentativo di conciliazione.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di

Gennaro Rubino
Inviato: martedì 23 novembre 2010 12:58


A: legalit
Oggetto: [legalit] Re: Foro territorialmente competente - contratto
telefonia business

Salve Colleghi,

Cordiali saluti.

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Laura Ceraldi

unread,
Nov 23, 2010, 12:46:47 PM11/23/10
to legalit
Salve Gennaro,
leggo solo ora.
Grazie per le tue osservazioni.
Ritornando al caso, la migrazione è già avvenuta e, ovviamente, per
stringere i tempi ho richiesto un provvedimento d'urgenza al Co.re.com
che si è attivata fin da subito, salvo poi le lungaggini che ne sono
ugualmente derivate.
Per ciò che attiene l'utenza, per quanto fissa, è comunque intestata
alla società (s.n.c.) ed il contratto in questione era un contratto
business.
Ciò che spero è di portare dei soldini a casa per il mio cliente che
ha davvero penato a causa di costoro.
Spero di non imbattermi in qualche Giudice che banalizzi
l'accaduto....

Ti saluto,

Laura

ccoticelli

unread,
Nov 23, 2010, 5:15:43 PM11/23/10
to legalit
COreCom dell'Emilia Romagna, se non erro, è abilitato ai ricorsi in
seconda istanza.
Fai i conti del caso e magari insisti per questa via risparmiando
qualche soldino di austrada...
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