Affidamento condiviso: la madre va all'estero e vuol portare con se i bambini

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Gennaro Rubino

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Jun 13, 2011, 12:19:00 PM6/13/11
to legalit
Gentili colleghi,
espongo subito la questione: due coniugi decidono di separarsi
consensualmente. La domanda, congiuntamente proposta, fissa quale
regime quello dell'affidamento condiviso, con collocazione dei tre
bambini (minori) presso la madre. Al padre la possibilità del padre di
vederli e tenerli con se in qualsiasi momento, sempre compatibilmente
con i propri impegni di lavoro e quelli scolatici dei minori. Alla
moglie (disoccupata e senza voglia di trovare lavoro) viene inoltre
riconosciuto un assegno per il mantenimento dei figli ed uno per il
proprio.

Tutto bene sino a qualche giorno fa quando Il padre, mio assistito,
viene a sapere dalla moglie che presto si trasferirà all'estero presso
alcuni parenti e porterà con se i tre bambini.
Il mio assistito, ovviamente, è preoccupato di ciò e si interroga
sulla reale legittimità di siffatto trasferimento.

Leggendo codici e sentenze online ho potuto notare due diversi
orientamenti al riguardo. Il primo ( Trib. Messina ord. del 22
gennaio 2008 in un caso di affido congiunto di bambina di anni 2 con
residenza anagrafica presso la madre che intendeva trasferirsi in
Germania per ragioni di lavoro) ritiene che il trasferimento
all’estero non contrasti con il regime di affido congiunto. (tratto da
appuntididiritto.it)

Un secondo orientamento, al contrario, afferma che l’obiettiva
lontananza dei figli è di ostacolo al regime di affido congiunto in
quanto indice di manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore
che si trasferisce (così CASS. CIV. n. 16593 del 2008; Trib. Modena 5
giugno 2009 e Tar Liguria 8 giugno 2007 n. 1067 che nel caso in esame
hanno pertanto revocato il passaporto del figlio minore valido per
l’espatrio).(tratto da appuntididiritto.it).

Tutto ruota, correggetemi se sbaglio, intorno all'art. 155 - quater
c.p.c., secondo cui "Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici".

Si potrebbe, secondo voi, una volta trasferita all'estero la moglie,
agire ex art. 710 c.p.c. e così dedurre la violazione dell'accordo idi
cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale e con esso il
disposto di cui all'art. 155 e 155 quater c.p.c., cioè la violazione
dell'interesse primario dei minori, adducendo che il trasferimento è
contrario all'interesse della minore (per l'allontanamento dagli altri
affetti, i nonni per primi, dall'ambiente scolastico, dalle amicizie),
sottolineando, in particolare, di disporre di aiuti per la gestione
della bambina (la disponibilità dei nonni su tutti).

Cordialità.

Avv. Gennaro Rubino
Via Madonna della Spina, 11
88046 Lamezia Terme (Cz)
Tel: 0968.1945296 Fax: 0968.1945176

Tiziano Solignani

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Jun 13, 2011, 12:59:32 PM6/13/11
to leg...@googlegroups.com
Forse si potrebbe valutare di diffidarla dal trasferirsi all'estero senza previa autorizzazione del magistrato che, almeno a mio giudizio, è necessaria, non tanto a tutela del padre quanto dei minori stessi.

tiziano solignani, da  iPhone 4
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

Andrea Buti (ADR)

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Jun 13, 2011, 1:21:47 PM6/13/11
to leg...@googlegroups.com
Egregio Collega,

scusa se vado extra-petita.., ma quando ho notato che sei a Lamezia Terme, non ho potuto non ripensare al convegno di pochi giorni fa intitolato "Tribunale di Pace" in cui ho avuto modo di conoscere il servizio di mediazione familiare attivo proprio in Tribunale:

http://www.associazione-aicom.it/Documenti/Spadaro%20med%20fam.htm

Vorrei solo invitare ad una riflessione su un modo diverso di tutelare l'interesse del minore: un colloquio in un contesto volto a facilitare la comunicazione e gestire l'emotività può dare accesso ad informazioni ulteriori che potrebbero consentire nuove valutazioni o considerazioni.

Agire "prima" che la moglie parta, per comprenderne intenzioni, aspettative, progetti, ma anche paure o esigenze: non è facile confrontarsi direttamente in questi casi e la conflittualità può portare rapidamente ad uno scontro relazionale, invece che ad una serena valutazione dei pro e dei contro di ogni diversa soluzione.

Quando non c'è il clima giusto, le parti finiscono per arroccarsi sulle proprie posizioni assumendo atteggiamenti oppositivi-simmetrici che pur essendo comprensibili, possono finire per travolgere proprio quel che si vorrebbe tutelare: l'interesse dei figli.

Chiedo scusa per l'intrusione e per la "ripetizione" sostanziale del messaggio...(avevo segnalato l'iniziativa in un altro post) ma magari era sfuggito..

saluti, AB
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Avv. Andrea Buti
Via del Babuino, 114 - Roma Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
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Valeria Lai

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Jun 13, 2011, 1:23:57 PM6/13/11
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Dal punto di vista pratico mi risulta che per far espatriare i minori sia  necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori, con visto della Questura; in quella sede il Tuo potrebbe opporsi, e la moglie sarebbe costretta ad adire il giudice per costringerlo a concedere l'autorizzazione.
Quindi ogni eccezione o domanda, fra le quali quelle da Te prospettate,  potrebbe essere formulata in tale giudizio, ancor prima che i figli prendano il volo con la madre.
Valeria Lai

Gennaro Rubino

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Jun 14, 2011, 6:33:50 AM6/14/11
to legalit
Gentili Colleghi,
innanzitutto Vi ringrazio per l'attenzione prestata al mio post.
Al riguardo, vorrei sottolineare che nell'accordo per la consensuale i
coniugi si sono concessi il reciproco consenso al rinnovo al rilascio
dei documenti validi per l’espatrio per i figli minori. Ciò posto, è
palese che la madre possa portarli con se. Alla luce di ciò, il
rimedio che si potrebbe esperire potrebbe essere quello di agire ex
art. 710 c.p.c., chiedendo la modifica delle condizioni relative
all'affido (condiviso ma con collocazione preferenziale presso la
mamma e possibilità del padre di poterli vedere e tenere con se quando
vuole), da convertire in condiviso con periodi specifici in cui il
padre potrà tenere i figli con sé e facendo leva sulla possibilità per
lo stesso di poterli lasciare in custodia ai nonni durante le ore
lavorative. Quindi, ricorso ex art. 710 c.p.c., paventando le due
circostanze: la volontà della madre di trasferirsi all'estero, aspetto
che andrebbe contro il disposto di cui all'art. 155 - quater, e la
possibiltà per la prole di poter usufruire del supporto dei nonni.
Cosa ne pensate?
Cordiali saluti.
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