TARDIVA RESTITUZIONE FASCICOLO DI PARTE PRIMA DELLE REPLICHE

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Jan 30, 2015, 2:27:57 AM1/30/15
to leg...@googlegroups.com
Carissimi colleghi,
Ho deposito il fascicolo di parte dopo due giorni che dopo qualche giorno che avevo depositato la conclusionale (e che era spirato il primo termine) ma prima delle repliche.
Quali conseguenze secondo voi? Ho trovato giurisprudenza rigorosa mentre i colleghi mi indicano prassi più permissiva.
Vi prego , ditemi la vostra.
Cordiali saluti
Rosario Pendolino Foro Agrigento

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avvo...@eccellente.net

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Jan 30, 2015, 3:39:23 AM1/30/15
to leg...@googlegroups.com
confermo la prassi permissiva fino al deposito delle repliche
-- 
Cordialita'
Salvatore Eccellente
Avv. Salvatore Eccellente
Studio Legale Eccellente
via della Costituente n. 113
71017 Torremaggiore (FG)
tel / fax: 0882.392744
mobile: 329.2941084
e-mail: avvo...@eccellente.net
P.E.C.: eccel...@pec.it

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Gianni Cataldi

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Jan 30, 2015, 4:27:22 AM1/30/15
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Non capisco dove sia il problema.
Il fascicolo va ridepositato con le repliche visto che può essere utile per la redazione di quelle.
Il Giudice decide la causa dopo il deposito delle repliche. Ergo, fino a tale momento il rideposito del fascicolo è sempre tempestivo.
Forse i tuoi dubbi avrebbero potuto essere fondati se il fascicolo fosse stato depositato dopo le repliche.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax


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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Gmail
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 08:28
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:40478] TARDIVA RESTITUZIONE FASCICOLO DI PARTE PRIMA DELLE REPLICHE
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Andrea BULGARELLI

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Jan 30, 2015, 4:30:20 AM1/30/15
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Andrea BULGARELLI
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 09:39
Oggetto: Re: [legalit:40481] TARDIVA RESTITUZIONE FASCICOLO DI PARTE PRIMA DELLE REPLICHE

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giovanni....@gmail.com

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Jan 30, 2015, 4:39:19 AM1/30/15
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Credo che la ratio della norma stia nel consentire a parte avversa di poter consultare il fascicolo per replicare, ma non mi risultano sanzioni per il tardivo deposito.
Naturalmente in iMHO
Giovanni
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avv. cosentino

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Jan 30, 2015, 4:48:59 AM1/30/15
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Non credo sia come dice il Collega Cataldi.  Il fascicolo va depositato con la comparsa conclusionale (v. Art. 190 cpc) anche perché deve consentire la visione del fascicolo alla controparte per la redazione delle repliche.
La giurisprudenza è alquanto rigorosa in merito.
Saluti
Avv. Michele Cosentino
Via dei Greci n. 12
Barletta
Tel. 0883532997

Gianni Cataldi

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Jan 30, 2015, 5:09:44 AM1/30/15
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Mi cospargo il capo di cenere e recito il mea culpa L

Ho sempre ritenuto che l’autorizzazione al ritiro dei fascicoli servisse al difensore che lo ritirava ma il 190, in combinato col 169 appare chiaro sul punto e mi smentisce lapalissianamente.

Non comprendo la ratio della restituzione al fine di consentire al difensore della controparte la redazione delle repliche.

La documentazione della controparte dovrebbe già essere conosciuta al tempo delle conclusionali.

Cmq, come si suol dire, non comprendo ma mi adeguo, reciuts mi adeguerò.

Gianni Cataldi

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax  

 

  

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. cosentino
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 10:49
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:40491] TARDIVA RESTITUZIONE FASCICOLO DI PARTE PRIMA DELLE REPLICHE

Rosario Pendolino

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Jan 30, 2015, 12:15:09 PM1/30/15
to leg...@googlegroups.com
Gentilissimi colleghi,
VI ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicare al mio quesito.
Buon fine settimana a tutti.
Rosario Pendolino foro di Agrigento

Pasquale Langella

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Feb 10, 2015, 12:42:59 PM2/10/15
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Il mancato rispetto del termine previsto per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 169, II co., c.p.c. costituisce, una grave violazione del principio del contraddittorio, dal momento che non viene consentito alle controparti di verificare, all’atto della redazione delle memorie di replica, se la parte che non ha provveduto al tempestivo deposito del fascicolo ne abbia in qualche modo alterato la consistenza (producendo, ad esempio, documenti nuovi o difformi rispetto a quelli a suo tempo prodotti, ovvero sottraendone alcune, magari rilevatisi, nel corso del processo, di carattere “controproducente”), per poi depositarlo in Cancelleria una volta che alle controparti non è più consentito alcun tipo di difesa.
Cordiali saluti
Pasquale Langella

STUDIO LEGALE LANGELLA

Nocera Inferiore (Sa)
tel. 081.19313437 - fax 081.19318595
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