| Spese legali liquidate in sentenza e spese
successive. Sentenze di condanna a carico di una pubblica amministrazione. Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. |
| Pubblichiamo qui di seguito un parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in materia di spese legali, con riferimento al caso in cui il cittadino creditore nei confronti della pubblica amministrazione proceda alla notifica del precetto prima che sia decorso il termine di 60 giorni di cui all’art. 14 comma 1 decreto legge n. 662/96 entro il quale la p.a. è obbligata a pagare in ottemperanza al dispositivo della sentenza. |
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La soluzione proposta è semplice: prima della scadenza di
tale termine non è legittima la pretesa di addebitare alla p.a. spese,
diritti ed onorari del precetto; dopo la scadenza di tale termine, in
mancanza di pagamento delle somme liquidate in sentenza, la p.a. è invece
tenuta a pagare anche tali spese e può subire legittimamente l’esecuzione
forzata se non paga neppure entro il termine di dieci giorni dalla
notifica del precetto. Avvocatura Generale dello Stato Oggetto: Cs. 15595/00 – spese successive a quelle indicate in
sentenza. Ministero dell’interno e, p.c. In relazione a quanto richiesto con la nota di riferimento, si trasmette copia del parere 11.3.1998 n. 33526-7 reso in materia della scrivente, nel quale viene esaminato il problema della emanazione dei precetti prima del decorso del termine di 60 giorni di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legge n. 662/96 e viene suggerita la condotta più opportuna da seguire. il Vice avvocato generale PARERE Con la nota in riferimento codesta amministrazione ha chiesto alla
scrivente di proporre opposizione ad un precetto notificato dalla società
in oggetto sulla base di un lodo arbitrale esecutivo, contestualmente allo
stesso lodo in forma esecutiva. |
Tale conclusione sarebbe conforme alla ratio della norma,
emanata allo scopo di consentire che tutte le amministrazioni e gli enti
pubblici non economici, la cui attività (anche di esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali) è regolata da procedimenti che abbisognano
di determinati tempi tecnici, abbiano a disposizione un congruo periodo di
tempo per effettuare i pagamenti, senza dover subire altri oneri. L’avvocato generale |
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Sempre in materia di spese di registro. Relativamente ad un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo occorre pagare l’imposta di registro?
L’art. 37 del dpr 131/86 fa riferimento solo ai decreti ingiuntivi esecutivi e non a quelli non provvisoriamente esecutivi. E’ corretto che l’Agenzia delle Entrate richieda il pagamento della tassa di registro?
Nel caso che a me interessa il decreto non provvisoriamente esecutivo è stato opposto. In questo caso l’imposta di registro non deve essere applicata sulla sentenza?
1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione delloStato.
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: giovedì 16 maggio 2013
10.40
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] chi paga le
spese successive al deposito della sentenza?
"Si fa presente che l’Ufficio risorse materiali di questa Direzione Regionale ha comunicato che non provvederà al pagamento delle spese legali successive sulla base del parere acquisito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo la quale la compensazione delle spese, come nel caso della sentenza n. ..../12 del Tribunale di Napoli, comprende anche quelle successive. In tal senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 1198/2012.".
Ed ecco il principio che si evince dalla indicata sentenza: