chi paga le spese successive al deposito della sentenza?

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giuseppe scognamiglio

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May 16, 2013, 4:00:13 AM5/16/13
to legalit
Buongiorno, oggi provo a tediarvi con una questione molto pratica: ho una sentenza che condanna un ente pubblico (agenzia delle entrate) al pagamento nei confronti di una mia cliente di una somma di danaro (non credo che la causale abbia molta importanza), tuttavia il Giudice in sentenza compensa le spese. Notifico la sentenza alla controparte e richiedo in maniera informale e in via di transazione il pagamento dell'importo di cui in sentenza in favore della cliente con applicazione degli interessi e della rivalutazione, previsti in sentenza e aggiornati all'attualità dal momento che la sentenza ha compiuto più di anno di vita e invio anche una mia nota spese per le competenze occorse successivamente al deposito della sentenza. Mi rispondono che il pagamento della cliente è quasi pronto ma che le competenze non me le riconoscono dopo aver sentito anche parere dell'Avvocatura dello Stato. Secondo Voi è giusto? è giusto che debba onerare la cliente di tali competenze e spese? è giusto riflettere la compensazione delle spese effettuata in sentenza e secondo me attinente soltanto alla fase della decisione?
Spero mi confortiate stavolta! GRAZIEEE e buona giornata a tutti, vicini e lontani.
Giuseppe Scognamiglio

avv. Vincenzo Giordano

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May 16, 2013, 4:39:58 AM5/16/13
to leg...@googlegroups.com
A mio avviso, le spese e competenze maturate dopo il deposito della sentenza (richiesta copie esecutive, richiesta notifica, ecc...) ricadono a carico della debitrice, anche se quelle relative al giudizio occorso sono state compensate. Ovviamente, per poterle pretendere, devono essere trascorsi i 120 gg. di moratoria dalla notifica della sentenza. Quindi, se l'agenzia nicchia ed è trascorso il termine dianzi ricordato, notificagli un bel precetto (ricorda, però, che la spesa per la registrazione della sentenza, in caso di compensazione, va anch'essa divisa a metà ciascuna fra le parti, con il diritto di colei che l'ha effettuata a pretenderne il rimborso dall'altra parte).
Forse ti può essere utile il parere, espresso anch'esso dell'avvocatura dello stato, che allego:
 
Spese legali liquidate in sentenza e spese successive.
Sentenze di condanna a carico di una pubblica amministrazione.
Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
 
Pubblichiamo qui di seguito un parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in materia di spese legali, con riferimento al caso in cui il cittadino creditore nei confronti della pubblica amministrazione proceda alla notifica del precetto prima che sia decorso il termine di 60 giorni di cui all’art. 14 comma 1 decreto legge n. 662/96 entro il quale la p.a. è obbligata a pagare in ottemperanza al dispositivo della sentenza.
 
:::

La soluzione proposta è semplice: prima della scadenza di tale termine non è legittima la pretesa di addebitare alla p.a. spese, diritti ed onorari del precetto; dopo la scadenza di tale termine, in mancanza di pagamento delle somme liquidate in sentenza, la p.a. è invece tenuta a pagare anche tali spese e può subire legittimamente l’esecuzione forzata se non paga neppure entro il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto.
Va sottolineato che però, secondo il suddetto parere dell’Avvocatura dello Stato, il precetto notificato prima del decorso del termine dei sessanta giorni ha comunque una efficacia parziale, in quanto ha l’effetto di sollecitare la p.a. a provvedere al pagamento ed in quanto consente il recupero di talune delle spese intimate, non comprese nel dispositivo della sentenza perché ad essa successive (disamina, invio sentenza al registro, registrazione ecc.), escluse in ogni caso quelle strettamente riferite a diritti ed onorari del precetto intempestivo.

Giovanni Scarpa


Avvocatura Generale dello Stato

Oggetto: Cs. 15595/00 – spese successive a quelle indicate in sentenza.
Richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 662/96 convertito nella legge n. 30/97.

Ministero dell’interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Servizi di Ragioneria
Servizio Gestioni Contabili
Divisione II
Roma

e, p.c.
Avvocatura Distrettuale dello Stato
Venezia
(Cs. 448/00)

In relazione a quanto richiesto con la nota di riferimento, si trasmette copia del parere 11.3.1998 n. 33526-7 reso in materia della scrivente, nel quale viene esaminato il problema della emanazione dei precetti prima del decorso del termine di 60 giorni di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legge n. 662/96 e viene suggerita la condotta più opportuna da seguire.

il Vice avvocato generale

PARERE

Con la nota in riferimento codesta amministrazione ha chiesto alla scrivente di proporre opposizione ad un precetto notificato dalla società in oggetto sulla base di un lodo arbitrale esecutivo, contestualmente allo stesso lodo in forma esecutiva.
Al riguardo questa Avvocatura osserva che la disposizione contenuta nell’art. 14 comma 1 del decreto legge 31.12.1996 n. 669 convertito nella legge 28.2.1997 n. 30, prevede che prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ad una p.a. “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata… né possono essere posti in essere atti esecutivi”.
La formulazione è analoga a quella contenuta nell’art. 615 c.p.c., che consente al debitore di proporre opposizione “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
In siffatta ipotesi la norma consente di proporre opposizione già avverso il precetto. Tale atto, infatti, ancorché non ritenuto dalla giurisprudenza come primo atto esecutivo (Cass. 12.5.1989 n. 2171), costituisce comunque presupposto necessario per l’esecuzione ai sensi dell’art. 479 comma 1 c.p.c. (Cass. 24.11.1995 n. 12155).
Poiché in forza al citato art. 14 prima del decorso del termine di 60 giorni il provvedimento giurisdizionale di condanna nei confronti dell’amministrazione, ancorché definito esecutivo, non è azionabile in via esecutiva, sembra doversi ritenere che durante tale periodo non possa procedersi neanche alla notifica dell’atto di precetto.

Tale conclusione sarebbe conforme alla ratio della norma, emanata allo scopo di consentire che tutte le amministrazioni e gli enti pubblici non economici, la cui attività (anche di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali) è regolata da procedimenti che abbisognano di determinati tempi tecnici, abbiano a disposizione un congruo periodo di tempo per effettuare i pagamenti, senza dover subire altri oneri.
Un atto di precetto che intervenisse nel corso della procedura con una richiesta di ulteriori somme, rischierebbe inoltre di ritardarne la conclusione.
Il ritenere ammissibile la notifica di un atto di precetto durante la pendenza del termine suddetto, creerebbe anche problemi di coordinamento con gli articoli 480 comma 1 e 481 comma 1 c.p.c., in base ai quali l’esecuzione può iniziare in un periodo ricompreso tra l’11° e il 90° giorno dalla data di notifica del precetto; tale periodo nei confronti di p.a. si ridurrebbe, infatti, a soli 30 giorni (ricompresi tra il 60° e il 90° giorno).

In conclusione si ritiene che il precetto notificato prima del decorso del termine di legge abbia valore di mera sollecitazione nei confronti dell’Amministrazione a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale di condanna.
Considerato comunque i dubbi che al riguardo permangono (soprattutto a causa della natura dell’atto di precetto, non considerato dalla giurisprudenza atto esecutivo), questa Avvocatura ritiene che quanto sopra esposto possa valere per le sole ipotesi in cui l’Amministra-zione riesca ad effettuare il pagamento nel termine di 60 giorni previsto dal citato art. 14 comma 1 del decreto legge n. 669/96.
Qualora tale termine non venisse invece rispettato, la notificazione del precetto potrebbe non ritenersi più superflua (in quanto il creditore sarebbe legittimato ad agire in via esecutiva), per cui si ritiene che anche le spese di precetto siano dovute.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare opportuno che nei casi (come quello di specie) in cui il precetto sia stato notificato prima del decorso del termine di 60 giorni, l’Amministrazione provveda sollecitamente al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo (sempre che altri motivi non sconsiglino l’adempimento: quali ad esempio l’imminente pronuncia sulla richiesta di sospensione del titolo stesso), maggiorate di quelle successive indicate nel precetto, con esclusione di tutte le spese di precetto ed i relativi diritti connessi.
Nell’ipotesi in cui nonostante l’avvenuto pagamento parziale il creditore procedesse in via esecutiva per ottenere la differenza tra le somme richieste e quelle ricevute, la competente Avvocatura dello Stato valuterà se proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. tenuto conto della rilevanza degli importi in contestazione e delle eventuali difficoltà di recupero successivo delle somme.
Ciò in quanto anche un’eventuale assegnazione delle suddette somme non dovute in favore del creditore precedente, non preclude la possibilità di un recupero delle stesse.
È da escludere invece l’opportunità di proporre una opposizione al precetto, in quanto è possibile che il creditore una volta ricevuto la maggior parte delle somme richieste (con esclusione delle sole spese di precetto), non prosegua oltre nella esecuzione. Inoltre in sede di opposizione a precetto la giurisprudenza non ritiene possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione, per cui in caso di successivo pignoramento si renderebbe comunque necessaria un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Trattandosi di problematica rilevante per tutte le Amministrazioni, il presente parere viene trasmesso anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché valuti l’opportunità di emanare direttive generali in materia.
Il presente parere è stato sottoposto all’esame del Comitato Consultivo di cui all’art. 25 della legge 3.4.1979 n. 103 che si è espresso in conformità.

L’avvocato generale

 
Cortesi saluti,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
Mediatore specializzato
avv.vincen...@pec.it
tel/fax 081.5569828
via F. Solimena, 139
(80129) Italia
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Paolo Franzì

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May 16, 2013, 6:26:28 AM5/16/13
to leg...@googlegroups.com

 

 

Sempre in materia di spese di registro. Relativamente ad un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo occorre pagare l’imposta di registro?

 

L’art. 37 del dpr 131/86 fa riferimento solo ai decreti ingiuntivi esecutivi e non a quelli non provvisoriamente esecutivi. E’ corretto che l’Agenzia delle Entrate richieda il pagamento della tassa di registro?

Nel caso che a me interessa il decreto non provvisoriamente esecutivo è stato opposto. In questo caso l’imposta di registro non deve essere applicata sulla sentenza?

 

1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
  civili  che  definiscono  anche parzialmente il giudizio, i decreti
  ingiuntivi  esecutivi,  i  provvedimenti che dichiarano esecutivi i
  lodi  arbitrali  e  le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato
  sentenze  straniere,  sono soggetti all'imposta anche se al momento
  della   registrazione   siano   stati   impugnati  o  siano  ancora
  impugnabili,  salvo  conguaglio  o  rimborso  in  base a successiva
  sentenza  passata  in giudicato; alla sentenza passata in giudicato
  sono  equiparati  l'atto  di  conciliazione  giudiziale e l'atto di
  transazione  stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello
  Stato.

 

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: giovedì 16 maggio 2013 10.40
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit] chi paga le spese successive al deposito della sentenza?

giuseppe scognamiglio

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May 16, 2013, 6:36:51 AM5/16/13
to legalit


Premetto che trattasi di causa di lavoro e quindi credo che il problema della registrazione della sentenza non dovrebbe porsi.
Ringrazio per l'utile contributo, purtroppo il problema è questo: i 120 gg decorreranno dopo l'estate e temo che prima di quella data la creditrice cliente verrà pagata. Come mi consigliate di procedere a questo punto?


From: paolo...@gmail.com
To: leg...@googlegroups.com
Subject: R: [legalit] chi paga le spese successive al deposito della sentenza?
Date: Thu, 16 May 2013 12:26:28 +0200

giuseppe scognamiglio

unread,
May 22, 2013, 3:43:27 AM5/22/13
to legalit, paolo...@gmail.com, avv.vincen...@pec.it
Ecco la risposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in merito alla questione di cui sotto:

"Si fa presente che l’Ufficio risorse materiali di questa Direzione Regionale ha comunicato che non provvederà al pagamento delle spese legali successive sulla base del parere acquisito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo la quale la compensazione delle spese, come nel caso della sentenza n. ..../12 del Tribunale di Napoli, comprende anche quelle successive. In tal senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 1198/2012.".

Ed ecco il principio che si evince dalla indicata sentenza:


Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile - Sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012

Autore: Avv. Francesca Pulice da Roma, RM

Con la decisione in discorso, la Corte di cassazione ha stabilito che, in ipotesi di compensazione, non spetta il rimborso di spese processuali maturate dopo la sentenza di condanna, poichè nella compensazione delle spese sono da comprendere anche le voci che vengano eventualmente a maturare dopo la sentenza stessa. Ha, inoltre, ribadito il principio più volte affermato secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, spese che non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione contenuta nella sentenza - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali, primo fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso.



Che ne pensate????




From: gius...@hotmail.com
To: leg...@googlegroups.com
Subject: FW: R: [legalit] chi paga le spese successive al deposito della sentenza?
Date: Thu, 16 May 2013 12:36:51 +0200
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