Intimazione testimoni e Interrogatorio formale del convenuto

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Gennaro Rubino

unread,
Mar 18, 2011, 12:37:17 PM3/18/11
to legalit
Gentili Colleghi,
vorrei chiederVi un parere sulla seguente questione:
Ho richiesto a verbale prova per testi e interrogatorio formale del
legale rappresentante della società convenuta ed il Giudice, dopo
essersi riservato, ha ammesso le suddette richieste istruttorie con
ordinanza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
Orbene, dando per scontato l'onere per il sottoscritto di intimare il
teste indicato secondo le formalità previste dal codice, vorrei avere
lumi sulla necessità o meno di dover fare ugualmente con il legale
rappresentante di parte convenuta e, quindi, dover notificare a
quest'ultimo relativa intimazione con allegate copie conformi del
verbale di udienza e dell'ordinanza di ammissione.
Leggo, e perciò ho qualche dubbio, che non ve ne sarebbe bisogno, dal
momento che è onere di parte convenuta comunicare al diretto
interessato il contenuto dell'ordinanza di ammissione.
Grazie mille.
Saluti

Gianni Cataldi

unread,
Mar 18, 2011, 1:14:24 PM3/18/11
to leg...@googlegroups.com
Se il convenuto non è contumace e, quindi, in giudizio è difeso da un
avvocato, non serve notificargli alcunché.
Sarà il suo avvocato a comunicargli di comparire all'udienza fissata.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Gennaro Rubino
Inviato: venerdì 18 marzo 2011 17:37
A: legalit
Oggetto: [legalit] Intimazione testimoni e Interrogatorio formale del
convenuto

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

Gennaro Rubino

unread,
Mar 18, 2011, 1:17:17 PM3/18/11
to legalit
Convenuto costituito,
perfetto.
Grazie mille.
Cordialmente

Avv. Gennaro Rubino
Via Madonna della Spina, 11
88046 Lamezia Terme (Cz)
Tel: 0968.1945296 - Fax: 0968.1940176
studioleg...@beepworld.it

Avv. Gabriele Orlando

unread,
Mar 19, 2011, 7:10:21 AM3/19/11
to legalit
L'interrogatorio formale non è la testimonianza. E' qualcosa di
diverso (ed infatti ha nel Codice una sua distinta collocazione in un
paragrafo che precede persino quello che regola la prova per testi).
Se controparte è costituita, allora deve ricevere il biglietto di
cancelleria.
Se non lo è, allora è contumace e soccorre l'art. 292 c.p.c. che
impone l'onere di notifica dell'ordinanza.

Se non ci sono problemi di notifica e non si presenta (in assenza di
giustificato motivo) si applica l'art. 232 c.p.c. che prescrive al
giudice di ritenere ammessi e provati i fatti oggetto dei capitoli di
prova (è una prova legale, dunque).

Cordialmente,
Gabriele Orlando

Enrico Gorini

unread,
Mar 19, 2011, 4:57:21 PM3/19/11
to leg...@googlegroups.com
direi che l'unico caso di obbligo di notificare l'ordinanza ammissiva di
interrogatorio formale, � il caso di persona contumace.
enrico gorini


----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Saturday, March 19, 2011 12:10 PM
Subject: [legalit] Re: Intimazione testimoni e Interrogatorio formale del
convenuto

On 18 Mar, 17:37, Gennaro Rubino <gennarorubi...@tin.it> wrote:
> Gentili Colleghi,
> vorrei chiederVi un parere sulla seguente questione:
> Ho richiesto a verbale prova per testi e interrogatorio formale del

> legale rappresentante della societ� convenuta ed il Giudice, dopo


> essersi riservato, ha ammesso le suddette richieste istruttorie con
> ordinanza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
> Orbene, dando per scontato l'onere per il sottoscritto di intimare il

> teste indicato secondo le formalit� previste dal codice, vorrei avere
> lumi sulla necessit� o meno di dover fare ugualmente con il legale


> rappresentante di parte convenuta e, quindi, dover notificare a
> quest'ultimo relativa intimazione con allegate copie conformi del
> verbale di udienza e dell'ordinanza di ammissione.

> Leggo, e perci� ho qualche dubbio, che non ve ne sarebbe bisogno, dal
> momento che � onere di parte convenuta comunicare al diretto


> interessato il contenuto dell'ordinanza di ammissione.

L'interrogatorio formale non � la testimonianza. E' qualcosa di


diverso (ed infatti ha nel Codice una sua distinta collocazione in un
paragrafo che precede persino quello che regola la prova per testi).

Se controparte � costituita, allora deve ricevere il biglietto di
cancelleria.
Se non lo �, allora � contumace e soccorre l'art. 292 c.p.c. che


impone l'onere di notifica dell'ordinanza.

Se non ci sono problemi di notifica e non si presenta (in assenza di
giustificato motivo) si applica l'art. 232 c.p.c. che prescrive al
giudice di ritenere ammessi e provati i fatti oggetto dei capitoli di

prova (� una prova legale, dunque).

Cordialmente,
Gabriele Orlando

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it

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