STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
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-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di
Gennaro Rubino
Inviato: venerdì 18 marzo 2011 17:37
A: legalit
Oggetto: [legalit] Intimazione testimoni e Interrogatorio formale del
convenuto
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it
----- Original Message -----
From: "Avv. Gabriele Orlando" <dott.g....@gmail.com>
To: "legalit" <leg...@googlegroups.com>
Sent: Saturday, March 19, 2011 12:10 PM
Subject: [legalit] Re: Intimazione testimoni e Interrogatorio formale del
convenuto
On 18 Mar, 17:37, Gennaro Rubino <gennarorubi...@tin.it> wrote:
> Gentili Colleghi,
> vorrei chiederVi un parere sulla seguente questione:
> Ho richiesto a verbale prova per testi e interrogatorio formale del
> legale rappresentante della societ� convenuta ed il Giudice, dopo
> essersi riservato, ha ammesso le suddette richieste istruttorie con
> ordinanza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
> Orbene, dando per scontato l'onere per il sottoscritto di intimare il
> teste indicato secondo le formalit� previste dal codice, vorrei avere
> lumi sulla necessit� o meno di dover fare ugualmente con il legale
> rappresentante di parte convenuta e, quindi, dover notificare a
> quest'ultimo relativa intimazione con allegate copie conformi del
> verbale di udienza e dell'ordinanza di ammissione.
> Leggo, e perci� ho qualche dubbio, che non ve ne sarebbe bisogno, dal
> momento che � onere di parte convenuta comunicare al diretto
> interessato il contenuto dell'ordinanza di ammissione.
L'interrogatorio formale non � la testimonianza. E' qualcosa di
diverso (ed infatti ha nel Codice una sua distinta collocazione in un
paragrafo che precede persino quello che regola la prova per testi).
Se controparte � costituita, allora deve ricevere il biglietto di
cancelleria.
Se non lo �, allora � contumace e soccorre l'art. 292 c.p.c. che
impone l'onere di notifica dell'ordinanza.
Se non ci sono problemi di notifica e non si presenta (in assenza di
giustificato motivo) si applica l'art. 232 c.p.c. che prescrive al
giudice di ritenere ammessi e provati i fatti oggetto dei capitoli di
prova (� una prova legale, dunque).
Cordialmente,
Gabriele Orlando
-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" -
http://legalit.solignani.it