Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo

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Antonello Panarese

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Aug 4, 2014, 8:05:37 AM8/4/14
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Buongiorno a tutti... Vorrei un vostro parere su un problema che mi si è presentato

Decreto ingiuntivo su contratto
Riconosciuta provvisoria esecuzione
Opposizione a decreto ingiuntivo proposta

Disconoscimento firma sul contratto
Mancata Istanza di verificazione da parte del creditore.
Sentenza con revoca del decreto ingiuntivo motivata sulla inutilizzabilità del documento xké la scrittura prodotta non è stata verificata.


la sentenza che revoca il decreto ingiuntivo non sancisce l'inesistenza del credito vantato ma solo che il decreto è revocato x mancanza di titolo derivante dalla inutilizzabilità ai fini del convincimento del contratto contestato quanto alla firma

La sentenza è passata in giudicato perché nn appellata...

Ora può il creditore promuovere un'azione ordinaria o, eventualmente in via residuale l'azione di arricchimento senza causa per ottenere il credito?

Potrebbe controparte eccepire il giudicato?

A mio modo di vedere il giudicato copre la modalità con cui si è chiesto il pagamento ma nn di certo la sussistenza o meno del credito... La non utilizzabilità del decreto è la sua revoca escludono l'azione ordinaria o l'arricchimento senza causa?

secondo me no....


Che ne pensate?

Oltre a questo, la mancata istanza di verificazione integra una responsabilità professionale del collega che non l'ha richiesta?

A questa domanda risponderei affermativamente...

Grazie

Valeria Lai

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Aug 4, 2014, 10:47:14 AM8/4/14
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Sono d'accordo con te.
V.Lai


avv. Giorgio Marzocchi

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Aug 5, 2014, 6:49:37 AM8/5/14
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Anch'io, di primo acchito, sono d'accordo. Anche se potrebbe non riguardarci, a mio avviso non è affatto certa, date le incertezze che spesso comportano le CTU di periti calligrafici, la responsabilità professionale del collega che non ha chiesto a tempo debito la verificazione della scrittura del suo cliente. Escludo, per carità di Patria, l'eventualità che quel legale fosse a conoscenza della falsità della firma del suo cliente...

Antonello Panarese

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Aug 5, 2014, 7:23:30 AM8/5/14
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Grazie dei contributi.....

In realtà il contratto é regolarmente firmato e addirittura registrato su istanza del debitore... l'eccezione sulla firma che è stata sollevata era una di quelle con carattere meramente strumentale che tuttavia, data la mancata verificazione, ha colpito perfettamente nel segno...

Avv. Gabriele Orlando

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Aug 5, 2014, 11:47:41 AM8/5/14
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Attenzione alla forza espansiva del giudicato "che copre il dedotto ed il deducibile", anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto è l'accertamento della sussistenza del credito.
Insomma, dipende tutto dagli atti processuali e da quali erano i fatti controversi.

--
Avv. Gabriele Orlando
c/o De Iure - Studio legale associato
via S. Meccio, 16
90141, Palermo
tel/fax: 091.9763568 - 091.308872
skype: avv.g.orlando
g.or...@de-iure.it
avv.g....@gmail.com

Enrico Gorini

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Aug 5, 2014, 12:06:30 PM8/5/14
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Io la imposterei così:

la causa (giudizio di opposizione) ha accertato la falsità di firma, perché per dimostrare il contrario occorreva l’istanza di verificazione.

IN questo senso l’accertamento del credito è negativo, seppur per MANCANZA DI PROVA. Il giudicato sarebbe quindi irretrattabile.

Peraltro, rifletterei sullo strumento della revocazione di decr ing, in quantochè l’istanza del debitore di registrare il contratto, mi pare che determini implicito riconoscimento di firma (chi ha usato l’atto contenente la propria firma, non può poi disconoscere la firma stessa).   Se questo fatto è irrefutabilmente desumibile dagli atti di causa, crederei possibile la revocazione.

Ti sembra?

enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonello Panarese
Inviato: martedì 5 agosto 2014 13:23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:39399] Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo

 

Grazie dei contributi.....

In realtà il contratto é regolarmente firmato e addirittura registrato su istanza del debitore... l'eccezione sulla firma che è stata sollevata era una di quelle con carattere meramente strumentale che tuttavia, data la mancata verificazione, ha colpito perfettamente nel segno...

--
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Valeria Lai

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Aug 5, 2014, 12:17:26 PM8/5/14
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Secondo me la mancata verificazione non equivale alla dichiarazione di falsità della firma, suscettibile di formare giudicato, ma si ripercuote solo sul processo in corso:
"La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli" (Rigetta, Giud. pace Rho, 05/01/2006).
Cass. civ., Sez. III, 16/02/2012, n. 2220

La dichiarazione di falsità del documento potrebbe derivare solo dall'esito negativo della verificazione.
V. Lai




Enrico Gorini

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Aug 5, 2014, 1:04:16 PM8/5/14
to leg...@googlegroups.com

si ma equivale a rinuncia ad avvalersi di un mezzo di prova. Se non riesci a dimostrare aliunde, rimani senza prova.   La sentenza finale dirà che nulla è dovuto in quanto l’attore non ha dimostrato il vincolo contrattuale (la firma è stata disconosciuta).

 

Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Valeria Lai
Inviato: martedì 5 agosto 2014 18:17
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:39402] Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo

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Antonello Panarese

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Aug 5, 2014, 1:33:04 PM8/5/14
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Sono d'accordo con Valeria... La mancata verificazione produce la inutilizzabilità del documento... Non potrebbe mai equivalere ad un accertamento sulla falsità della firma....

Come diceva giustamente Giorgio prima il problema del giudicato però nn si ferma al dedotto  ma si pone per il deducibile....

La sentenza è molto breve.. Si limita semplicemente a revocare il decreto pur riconoscendo nella motivazione che il contratto ha avuto effettiva esecuzione.... Io avrei impugnato la sentenza perché assolutamente erronea visto che il giudice avrebbe potuto accertare aliunde la validità del titolo, desumibile anche dalla mancata contestazione di controparte, essendo la causa di opposizione un giudizio a cognizione piena....
ma a questo punto nn si può tornare indietro...l'arricchimento senza causa, in subordine rispetto a tutte le altre ipotesi è la più valida da seguire...

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Valeria Lai

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Aug 5, 2014, 1:35:40 PM8/5/14
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Non c'è dubbio, ma ciò non impedisce di avvalersi del documento, eventualmente chiedendo la verificazione, in un diverso processo. Tu ritieni che la rinuncia alla prova possa rappresentare un vincolo anche nei processi successivi e differenti?
V. Lai

Valeria Lai

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Aug 5, 2014, 1:36:11 PM8/5/14
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Io dedurrei l'arricchimento solo in via subordinata.
V. Lai


Gianni Cataldi

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Aug 5, 2014, 8:33:33 PM8/5/14
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Se non ricordo male, seppur per questioni diverse, ne abbiam parlato.
La mia opinione, avallata da altri, è quella che il giudicato scende sui fatti dedotti e decisi in causa e non su tutti i rapporti giuridici interessanti le parti.
Per essere più chiari, nel caso da te segnalato, correttamente il Giudice non ha escluso che Tizio sia creditore di Caio; ha solo detto che il documento posto a base dell'azione non è idoneo a fondare il suo credito.
Leggasi, non è escluso che Caio debba delle somme a Tizio ma ciò non è dimostrabile dal contratto.
Ergo, non dovrebbe più essere possibile azionare il contratto (né con ricorso monitorio né col giudizio di cognizione).
Ma la proposizione di altra azione basata su altri presupposti (da provare diversamente che col contratto) e/o richiamando altri istituti (l'arricchimento senza causa), lo ritengo ancora possibile.
Per me è addirittura possibile agire per l'inadempimento contrattuale ma senza più contare sul contratto (tuttavia, la fornitura potrà essere provata con le bolle di accompagnamento, per testimoni..............).
I miei due assonnati due centesimi.
Gianni Cataldi

STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)


-----Messaggio originale-----
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonello Panarese
Inviato: lunedì 4 agosto 2014 14:06
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Oggetto: [legalit:39395] Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo
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Enrico Gorini

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Aug 6, 2014, 6:20:29 AM8/6/14
to leg...@googlegroups.com
ma non abbiamo detto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile? forse che il creditore non poteva usare tutti gli strumenti (probatori e giuridici) a sua disposizione? allora vuoi dire che io posso intentare una causa contro tizio per credito di lavoro, e, una volta persa sul piano probatorio, la intento per arricchimento senza causa ? impossibile!
enrico

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Inviato: mercoledì 6 agosto 2014 02:33
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Antonello Panarese

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Aug 6, 2014, 6:33:00 AM8/6/14
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l'arricchimento senza causa è domanda basata su titolo diverso da quello contrattuale, se non dedotta in precedenza, salvo il termine prescrizione, è da considerare domanda autonoma e distinta, come tale assolutamente proponibile...

Avv. Gabriele Orlando

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Aug 6, 2014, 9:01:35 AM8/6/14
to leg...@googlegroups.com
Io non credo, per il semplice fatto che si tratterebbe di "bis in idem".

L'arricchimento senza causa forse, ma la giurisprudenza tende ormai ad escluderne l'ammissibilità nel caso di azione ordinaria preclusa per altre vie.

Cordiali saluti

--
Avv. Gabriele Orlando
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Enrico Gorini

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Aug 28, 2014, 11:17:31 AM8/28/14
to leg...@googlegroups.com, avv.g....@gmail.com
La firma disconosciuta, vera o falsa, non è causa petendi, è uno strumento probatorio. L'azione fondata su un petitum e una causa petendi (obbligazione contrattuale) si è consumata e non può essere riproposta di per sé solo cambiando l'elemento probatorio, nemmeno usando l'arricchimento senza causa perché quest'ultimo è residuale se non esiste l'azione codicistica.  Casomai, come ho scritto nel thread tempo fa, si potrebbe ragionare sulla revocazione del decr ingiuntivo.
enrico gorini   

Antonello Panarese

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Aug 28, 2014, 11:29:01 AM8/28/14
to leg...@googlegroups.com

Ciao Enrico! Grazie del contributo ma nn sono d'accordo sulla tua lettura.. La revocazione è una strumento tipico a critica vincolata utilizzabile solo a determinate condizioni.... Nel caso di specie non ne individuo neanche una tale da legittimare l'uso di questo tipo di impugnazione...

--
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