Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

673 views
Skip to first unread message

Daniele Benni

unread,
Oct 16, 2022, 5:27:15 AM10/16/22
to legalit
Buongiorno sto predisponendo le conclusioni di un appello per la parte soccombente in primo grado, la quale, in esecuzione di tale sentenza, ha già pagato la sorte nonchè le spese legali all'avvocato antistatario di controparte.
Nel chiedere la riforma della sentenza, sto dunque chiedendo anche la restituzione quanto già pagato dal mio cliente.
I miei dubbi sono i seguenti:
  • chiedo la condanna della controparte alla restituzione della sorte e chiedo la condanna dell'avvocato antistatario alla restituzione delle spese legali a lui pagate? (se sì, in tal caso devo citare in appello anche l'avvocato?);
  • chiedo la condanna della controparte a restituire quanto pagato dalla parte soccombente in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro x, senza suddividere tale richiesta di restituzione tra lei e il suo avvocato.
C'è molta giurisprudenza sul punto, in particolare Cass. n. 1526/2016 chiarisce che "Questa Corte (cfr Cass. n. 10827/2007, n. 8215/2013) ha affermato, a riguardo, il principio che "In tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente". Nel caso giudicato dalla Cassazione si trattava di un avvocato distrattario che non era stato evocato, in proprio, nel giudizio di appello introdotto per la riforma della sentenza di primo grado; tuttavia ho trovato anche delle sentenze di merito (Tribunale di Napoli 5255/2020) che nel caso in cui l'appellante non abbia evocato in lite il procuratore distrattario dell’appellato, hanno dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dall’appellante di ripetizione delle somme versate al procuratore distrattario dell’appellato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Vi è già capitato un caso simile?
Grazie per i suggerimenti.

Enrico Gorini

unread,
Oct 17, 2022, 7:00:59 AM10/17/22
to leg...@googlegroups.com

·        chiedo la condanna della controparte alla restituzione della sorte e chiedo la condanna dell'avvocato antistatario alla restituzione delle spese legali a lui pagate? (se sì, in tal caso devo citare in appello anche l'avvocato?);

·        chiedo la condanna della controparte a restituire quanto pagato dalla parte soccombente in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro x, senza suddividere tale richiesta di restituzione tra lei e il suo avvocato.

Condanna dell’avvocato antistatario, la puoi chiedere ovviamente solo se l’avvocato stesso è stato citato in appello. 

Peraltro a mio parere l’avvocato distrattario non è parte in causa: la distrazione è solo una tecnica processuale, non stabilisce un nuovo diritto a carico dell'avvocato. Peraltro forse l'avvocato potrebbe essere evocato in solido o in via surrogatoria. In ogni caso, anche senza la condanna dell’avvocato antistatario, la domanda di riforma per le restituzioni di quanto erogato comprende ovviamente tutte le voci, fra cui le spese legali.  quindi tu puoi limitarti a chiedere la restituzione di tutte le somme, la distrazione delle spese non riduce i tuoi diritti verso la controparte soccombente.

Enrico gorini

 

 

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di Daniele Benni
Inviato: domenica 16 ottobre 2022 11:27
A: legalit <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: [legalit:44826] Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/1b9228fa-0165-49dd-8c81-136a331fa2a1n%40googlegroups.com.

danbenc76

unread,
Oct 17, 2022, 8:34:28 AM10/17/22
to leg...@googlegroups.com
Ti ringrazio per il suggerimento. Posto che non voglio citare l'avvocato antistatario, il problema è come chiedere correttamente al giudice la restituzione delle somme corrisposte (sorte e spese processuali), visto che ho il timore che la controparte possa eccepirmi che le spese processuali non sono state corrisposte a lei ma al suo avvocato (sono state distratte a lui in sentenza) e dunque è lui il soggetto tenuto alla restituzione.
Ho pensato di concludere così:
Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di    , contrariis rejectis, per tutto quanto sopra esposto:
- in riforma della sentenza del Tribunale di  n. ___ del _____, respingere qualsiasi domanda formulata dalla Signora ________, nei confronti della _________;
- condannare la Signora _______________ alla restituzione in favore della ____________ dell’importo di Euro 10.000,00 oltre interessi legali dai singoli pagamenti, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione dell’importo di Euro 1.5000 oltre interessi legali, percepito dall’Avv. ________________ quale antistatario;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio"
Se hai dei suggerimenti ti prego di indicarmeli  :)
Grazie!


Inviato dal mio Galaxy


-------- Messaggio originale --------
Da: 'Enrico Gorini' via legalit <leg...@googlegroups.com>
Data: 17/10/22 13:01 (GMT+01:00)
Oggetto: R: [legalit:44827] Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

Per annullare l'iscrizione a questo argomento, visita https://groups.google.com/d/topic/legalit/DS55pkuADj4/unsubscribe.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e a tutti i suoi argomenti, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/017b01d8e217%24bba138a0%2432e3a9e0%24%40libero.it.

Enrico Gorini

unread,
Oct 17, 2022, 11:39:05 AM10/17/22
to leg...@googlegroups.com

Partirei dal presupposto che il distrattario non è “parte” del processo di primo grado, e quindi non può esserlo per il secondo grado. Quindi la domanda è rivolta solo contro l'appellato.  Questa domanda deve comprendere sorte più spese legali (entrambe come sappiamo già versate), da riscuotere in toto sempre e unicamente dalla parte vittoriosa del primo grado. parte appellata potrebbe forse chiamare in garanzia il proprio avvocato per la sola parte delle spese legali, ma comunque in prima battuta risponde essa sia per la sorte sia per le spese legali.   La formula da te usata “con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla restituzione dell’importo di Euro 1.5000 oltre interessi legali, percepito dall’Avv. …”  può anche andare, purché si comprenda che l'avvocato non è parte in causa e non può essere destinatario della sentenza di appello.

Enrico gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di danbenc76
Inviato: lunedì 17 ottobre 2022 14:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: RE: R: [legalit:44827] Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

danbenc76

unread,
Oct 17, 2022, 12:07:00 PM10/17/22
to leg...@googlegroups.com
Perfetto, ti ringrazio x l'aiuto ;)



Inviato dal mio Galaxy


-------- Messaggio originale --------
Da: 'Enrico Gorini' via legalit <leg...@googlegroups.com>
Data: 17/10/22 17:39 (GMT+01:00)
Oggetto: R: R: [legalit:44828] Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

laival...@libero.it

unread,
Oct 17, 2022, 12:08:11 PM10/17/22
to leg...@googlegroups.com

Hai fatto la ricerca? Ricordo che c'era giurisprudenza....
V. Lai

--
Inviato da Libero Mail per Android

Lunedì, 17 Ottobre 2022, 06:07PM +02:00 da danbenc76 danb...@gmail.com:

avv. cosentino

unread,
Oct 17, 2022, 1:20:45 PM10/17/22
to leg...@googlegroups.com
Non so se è già stata segnalata, ma Cass. 6255/2022 conferma che:
1) l'avvocato antistatario vittorioso nel proc. di I° grado non assume la qualità di parte nel proc. di appello;
2) potrebbe essere citato in appello al solo fine della restituzione di quanto ricevuto quale antistatario;
3) il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia’ percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benche’ non evocato personalmente in giudizio.
Saluti
avv. Michele Cosentino
via dei Greci n. 12
Barletta


Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/1666022886.711201971%40f30.my.com.

Daniele Benni

unread,
Oct 17, 2022, 5:36:52 PM10/17/22
to legalit
Ho letto la sentenza e mi sembra che confermi i criteri già precisati da Cassazione n.17157 del 09/10/2012 che precisava: 
1) nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, che abbia reso la dichiarazione ex art.93 cpc, sarà lo stesso professionista distrattario a dover restituire le somme pagate a detto titolo;
2) il difensore antistatario, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte (già) soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione
d'indebito oggettivo proposta da tale parte;
3) il difensore, istante e poi beneficiario di provvedimento distrattivo delle spese, non assume la qualità di parte in vista del giudizio d'appello;
4) la restituzione delle somme percepite dal difensore antistatario può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art.389 cpc.
Alla luce di tale giurisprudenza, atteso che "il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia’ percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benche’ non evocato personalmente in giudizio", volendo evitare sia che, chiedendo la condanna della controparte anche alla restituzione di quanto corrisposto al suo difensore antistatario, la stessa possa eccepire di non essere tenuta alla restituzione de tali somme (atteso appunto che "nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, che abbia reso la dichiarazione ex art.93 cpc, sarà lo stesso professionista distrattario a dover restituire le somme pagate a detto titolo") sia di chiedere espressamente alla Corte di Appello che, in caso di riforma della sentenza, condanni l'avvocato antistatario che ha percepito quanto liquidatogli a titolo di spese processuali (atteso che non vorrei citare in appello l'avvocato distrattario in proprio), come formulo la richiesta alla Corte di Appello di condanna alla restituzione di quanto già corrisposto a titolo di spese processuali? 

Enrico Gorini

unread,
Oct 18, 2022, 5:09:30 AM10/18/22
to leg...@googlegroups.com

“…..come formulo la richiesta alla Corte di Appello di condanna alla restituzione di quanto già corrisposto a titolo di spese processuali?”

Hai tu stesso assodato tre fatti:  il distrattario non è parte nel processo d’appello; il distrattario può essere citato personalmente per ripetizione di indebito; il distrattario subisce direttamente gli effetti della sentenza di II grado, in relazione a quanto ricevuto.

Ergo, formulerei  più o meno:

“chiedesi la condanna della controparte alle restituzioni dipendenti dalla sentenza riformanda, fra cui le spese legali erogate a favore del difensore distrattario, con l’ordine a quest’ultimo a restituire ….. il malloppo.

Avv.Enrico Gorini

 

Da: leg...@googlegroups.com <leg...@googlegroups.com> Per conto di Daniele Benni

Inviato: lunedì 17 ottobre 2022 23:37
A: legalit <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: Re: Re[3]: RE: [legalit:44833] Impugnazione sentenza di primo grado che disponeva anche la distrazione delle spese a favore dell'avvocato antistatario

Daniele Benni

unread,
Oct 18, 2022, 5:26:05 AM10/18/22
to leg...@googlegroups.com
Perfetto Enrico, grazie, vada per l'ordine di restituire il malloppo... :)

Paolo Franzi

unread,
Nov 7, 2022, 5:59:07 AM11/7/22
to leg...@googlegroups.com
Buongiorno,

dovrei depositare un ricorso ex legge Pinto. Leggo che l'art. 3 prevede
che i documenti da allegare al ricorso debbono essere in copia
autentica. Mi viene il dubbio che la copia estratta dal fascicolo
informatico con l'attestazione di conformità non vada bene. Qualcuno di
voi ha depositato ricorsi depositato copia conforme dei documenti?

PF

Avv. Emilio Curci

unread,
Nov 7, 2022, 6:03:32 AM11/7/22
to leg...@googlegroups.com
Io ho sempre autenticato le copie estratte dal fascicolo telematico senza problemi 

--
Avv. Emilio Curci
Studio Legale Curci & Partners
Via Principe Amedeo, 164 - 70122 BARI 
Tel. 0802072068 - Fax 0804073110



Il giorno 7 nov 2022, alle ore 11:59, Paolo Franzi <paolo...@gmail.com> ha scritto:

Buongiorno,


dovrei depositare un ricorso ex legge Pinto. Leggo che l'art. 3 prevede che i documenti da allegare al ricorso debbono essere in copia autentica. Mi viene il dubbio che la copia estratta dal fascicolo informatico con l'attestazione di conformità non vada bene. Qualcuno di voi ha depositato ricorsi depositato copia conforme dei documenti?

PF

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "legalit" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a legalit+u...@googlegroups.com.

Paolo Franzi

unread,
Nov 7, 2022, 6:12:18 AM11/7/22
to leg...@googlegroups.com

Ok grazie.

Se posso approfittare ho un ultimo dubbio. Si tratta di una procedura esecutiva immobiliare. Il termine di decorrenza per proporre ricorso dovrebbe iniziare dalla data di approvazione del piano di riparto e contestuale dichiarazione di chiusura del procedimento, trascorsi 20 giorni per impugnare il provvedimento. Dico bene?

PF


    
Il 07/11/22 12:03, Avv. Emilio Curci ha scritto:

Marzia Gallo

unread,
Nov 7, 2022, 7:51:10 AM11/7/22
to leg...@googlegroups.com
Anche io estraggo dal fascicolo informatico le copie e ne attesto la conformità. Se il fascicolo è misto (cartaceo e telematico) per la parte cartacea chiedo le copie conformi in cancelleria 

Inviato da iPhone

Il giorno 7 nov 2022, alle ore 12:12, Paolo Franzi <paolo...@gmail.com> ha scritto:


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages