Mi spiace, solo la massima
Estremi
Autorità: Tribunale Lecco
Data: 13 dicembre 2001
Numero:
Parti: Soc. Mauri C. Pozzi e altro
Fonti: Giur. milanese 2002, 210
Classificazione
INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO In genere
Testo
Pur non essendo astrattamente incompatibile con il procedimento cautelare la chiamata o l'intervento del terzo, l'ammissibilità dell'ampliamento della compagine soggettiva del processo deve ritenersi necessariamente sottoposta ai limiti stabiliti dal legislatore per la chiamata o l'intervento del terzo nel giudizio ordinario di cognizione.
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Estremi
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 31 maggio 2005
Numero: n. 11598
Parti: Soc. Foltran autotrasp. C. Soc. Trombetta e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 6
Classificazione
ISTRUZIONE PREVENTIVA IN MATERIA CIVILE Accertamento tecnico preventivo
Testo
L'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto sia anteriormente all'instaurazione del processo che in corso di causa: se emesso fuori udienza, il provvedimento che lo dispone va, a pena di nullità dell'accertamento, comunicato alle parti perché possano parteciparvi, svolgendo le rispettive difese; ove adottato prima della chiamata di un terzo in causa, esso non è a quest'ultimo opponibile, a meno che tale provvedimento non gli venga comunicato, nel qual caso egli assume (quantomeno) la qualità di parte del procedimento di istruzione preventiva, risultandogli attribuita la possibilità di intervenirvi e di svolgere le proprie difese. (Nell'enunziare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito osservando, ancora, che, il provvedimento ammissivo dell'accertamento tecnico preventivo risultava nella specie comunicato a mezzo fax anche a terzo non ancora chiamato in causa, che aveva peraltro ritenuto di
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ernesto LUPO - Presidente -
Dott. Mario FANTACCHIOTTI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. AUTOTRASP SNC, in persona dell'Amministratore sig. G.F.
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio
dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO, CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
T.G. & C SNC, in persona del socio amministratore A.M.C.
elettivamente domiciliata in ROMA PZZA BORGHESE 3, presso lo studio
dell'avvocato PATRIZIA CRUDETTI, che la difende unitamente
all'avvocato PIER UGO MARTINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FVS F. & V. SOLLEVAMENTI S, TESSITURA SPAMPERIA L.V. SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1359/01 della Corte d'Appello di MILANO, IV
SEZIONE CIVILE emessa il 2/5/2001, depositata il 22/05/01;
rg.2179/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/04/05 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato PALMIGIANO GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per rigetto del ricorso.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Tessitura e Stamperia L.V. (Tessitura) convenne la s.n.c. T.G. e C. (T.) innanzi al tribunale di Como.
Dedusse che aveva acquistato dalla società convenuta una caldaia per il prezzo di lire 95.000.000; che la detta società si era obbligata al trasporto ed alla messa in opera; che dell'una e dell'altra cosa aveva incaricato la s.n.c. F. autotrasporti (F.), la quale si era avvalsa dell'opera della s.r.l. F. e V. F.; che nel corso delle operazioni di sistemazione la caldaia era caduta dall'altezza di alcuni metri, danneggiandosi.
Chiese la condanna della società convenuta alla consegna di una caldaia nuova e, subordinatamente, la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione dell'acconto (lire 20.000.000) ed al risarcimento dei danni oltre accessori.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, sostenne di avere incaricato del trasporto e dell'installazione della caldaia la F. la quale aveva affidato alla F. alcune operazioni, e svolse domanda di garanzia nei confronti di entrambe.
La F. si difese, deducendo che operava a suo favore la limitazione di responsabilità posta dall'art. 1, comma 1, L. 450/1985 (lire 500 per kg di portata dell'autoveicolo); che la responsabilità ricadeva sulla F., la quale era tenuta a garantirla; che non le era opponibile l'accertamento tecnico preventivo esperito in corso di causa anteriormente alla sua costituzione in giudizio.
La F. instaurò innanzi al medesimo tribunale altro giudizio nei confronti della Tessitura e della F. per ottenere l'accertamento del difetto di legittimazione della prima, la limitazione della propria responsabilità in base alla L. 450/1985, la manleva nei confronti della seconda.
In questo giudizio, che venne riunito all'altro, si costituì la F. e resistette.
Il tribunale, istruita la causa, rigettò tutte le domande.
Su gravame principale della T. ed incidentale delle altre parti la corte di appello di Milano, con sentenza resa il 2.5.2001, dichiarò cessata la materia del contendere tra la Tessitura e la T.; condannò la F. e la F. a pagare alla T. lire 46.576.000 oltre accessori; la F. a pagare alla T. lire 19.342.089 con gli interessi; condannò la F. a rivalere la F. motivando come segue sui punti ancora in discussione.
La T. e la F. hanno concluso due contratti: uno di trasporto e l'altro di appalto; conseguentemente la T. deriva la propria legittimazione, oltre che dal contratto di trasporto, da quello di appalto e la F. non può invocare i limiti di responsabilità del vettore; avendo, tuttavia, fatto valere anche la responsabilità aquiliana, è legittimata "ex delicto" nei confronti della F. e della F. disposto accertamento tecnico preventivo, il giudice nell'esercizio della facoltà derivante dall'art. 151 c.p.c., norma di carattere generale, ha ordinato che le convocazioni avvenissero a mezzo fax; le comunicazioni sono state ricevute dai destinatari e non solo non è stata sollevata al riguardo alcuna eccezione, ma la F. ha nominato addirittura un proprio consulente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F., deducendo tre motivi illustrati con memoria; ha resistito con controricorso la T.; le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1687, 1689, 2043, 1362, 2697 c.c., 99, 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice; la corte di merito ha ravvisato responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; ha collegato la prima forma di responsabilità al contratto di appalto che ha ritenuto essere stato concluso dalla T. e dalla F. unitamente e collateralmente a quello di trasporto; ha fatto discendere la seconda forma di responsabilità dalle modalità con le quali sono state eseguite le operazioni di scarico e sistemazione della caldaia; senonché lo scarico delle merci trasportate e la loro riconsegna costituiscono tipica attività del vettore, il quale è tenuto a norma dell'art. 1687 c.c. a mettere a disposizione del destinatario le cose nel luogo e con le modalità convenute; il fatto che il vettore si sia avvalso di un terzo per eseguire lo scarico e la riconsegna non sposta i termini giuridici della questione; l'azione per il risarcimento dei danni subiti dal carico spetta al destinatario una volta che, come nella specie, la merce sia stata riconsegnata, sicché avrebbe dovuto essere esercitata dalla Tessitura e non, così come è avvenuto, dalla T. la quale manca quindi di legittimazione sostanziale.
Con il secondo motivo, che va esaminato congiuntamente al primo per evidenti ragioni di connessione, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1689, 1693 c.c., 1, comma 1, L. 450/1985 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendosi che il vettore risponde qualunque sia il titolo, anche extracontrattuale, nei limiti di cui all'art. 1 della legge citata, di tal che la corte di merito ha erroneamente superato i limiti anzidetti.
È generalmente riconosciuto in dottrina che il contratto di trasporto si inquadra nella più ampia categoria della "locatio operis" e che, in caso di lacuna, si possono ad esso applicare in via analogica le regole dell'appalto.
Le differenze tra i due contratti consistono nella natura della prestazione (nel trasporto il trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro; nell'appalto il compimento di un'opera o di un servizio) e nel mezzo attraverso il quale si attua la causa (l'appalto richiede un'organizzazione di mezzi; il trasporto può anche essere attuato al di fuori di ogni elemento organizzativo).
In tale ambito concettuale questa Corte ha puntualizzato che il contratto di appalto ha per oggetto un "facere" consistente nel compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo; il menzionato contratto è contrassegnato dall'esistenza di un'organizzazione ad impresa e dall'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore; si ha contratto di trasporto quando un soggetto si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali, assumendosi il rischio del trasporto e la direzione tecnica dello stesso (Cass. 17.10.1992, n. 11430; Cass. 16.10.1977, n. 5397).
La messa a disposizione prevista dall'art. 1687 c.c. è un'operazione inerente al trasporto e consiste nel mettere a terra la cosa trasportata (Cass. 12.2.1977, n. 632; Cass. 31.3.1969, n. 1070).
Se le parti nulla dispongono, l'operazione è a carico del vettore (Cass. 22.2.1960, n. 298); le parti possono, tuttavia, porla a carico del destinatario (Cass. 24.1.1966, n. 296), così come possono stipulare un contratto di appalto collegato e complementare a quello di trasporto, con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi fuori dall'ordinario, di cui il vettore normalmente non dispone (nella specie una gru di notevoli dimensioni da ancorare con particolari accorgimenti, manovrata da personale specializzato) e debbano completarsi con la sistemazione della cosa trasportata in un luogo determinato.
Non merita, pertanto, censura la corte di merito per avere ravvisato nella specie un contratto di appalto accanto a quello di trasporto e per avere collegato ad esso la responsabilità del vettore, ritenendo la legittimazione della mittente ed escludendo i limiti di responsabilità previsti dalla L. 450/1985.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 151, 61 ss. c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, sostenendosi che l'incarico al c.t.u. è stato conferito il 13.6.1996, prima ancora che venisse notificato l'atto di chiamata in causa alla F. alla quale la c.t.u. non è, pertanto, opponibile, a prescindere dal fatto che le sia o meno pervenuto il fax con il provvedimento ammissivo.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
L'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto prima dell'instaurazione della causa o in corso di essa.
Se il provvedimento, a mezzo del quale è disposto, è emesso fuori dell'udienza, deve essere comunicato alle parti in modo che esse possano partecipare all'atto di istruzione preventiva e svolgere le proprie difese e, se non lo sia, l'accertamento è nullo.
Se è disposto prima che il soggetto acquisti la qualità di parte del processo, come avviene quando non sia stato ancora chiamato in causa, l'accertamento, pienamente valido nei confronti delle parti, non è opponibile a lui.
Diversamente deve dirsi quando al soggetto sia comunicato il provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo, poiché in tale caso, pur non rivestendo ancora la qualità di parte del giudizio, assume quella di parte del procedimento di istruzione preventiva, come, del resto, avviene in caso di accertamento tecnico preventivo prima del giudizio, e gli è, comunque, garantita la possibilità di intervenire nel processo di istruzione preventiva per svolgere le proprie difese, sicché, se non interviene, "imputet sibi"
Ora, proprio questo si è verificato nella specie, in cui, come accertato dalla corte di merito, il provvedimento ammissivo dell'accertamento tecnico preventivo è stato comunicato a mezzo fax a tutti e quindi anche alla F. che ha ritenuto di non partecipare.
In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 1600, di cui euro 1500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 12.4.2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MAG. 2005
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Inviato: mercoledì 27 aprile 2011 09:18
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Oggetto: [legalit] AAA cercasi sentenza Trib.Lecco,13 dicembre 2001
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